Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 2086

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 2086
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 2086
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e scioglimento del matrimonio R.G. n. 1829/2024, promosso con ricorso depositato in data 17.4.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Canal giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Manin n. 29;

c.f.: ) CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Regina Pierobon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, piazza Serenissima n. 52;

c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 28.11.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
o che il Tribunale Voglia:
a) pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
unitisi in matrimonio in Vedelago (TV) in data 14/05/2009, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile di detto
Comune all'anno 2009, Parte I, Atto numero 9, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni,
b) decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione personale, dichiarare anche lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Vedelago, Via Pascoli n. 8 – int. 1, alla sig.ra affinché Parte_1
la abiti con il figlio minore.
Per_ 3. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza
presso la madre.
4. Stabilire il regime di visita al padre secondo il seguente schema, ferma la facoltà delle parti di cambiare la
turnazione in presenza di impegni di lavoro del sig. CP_1

2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Parte_2
[...] dall'uscita da dall'uscita da dall'uscita da Pt_2
1° fino al scuola fino al dall'uscita scuola fino scuola e fino Parte_2
Settimana mattino mattino da scuola al mattino al mattino
successivo
successivo
successivo
successivo
Parte_2

[...] Parte_2

fino al
fino al
fino a dopo dall'uscita dall'uscita da
fino alla sera Pt_2 Settimana mattino mattino cena da scuola scuola dopo cena successivo successivo
Le parti precisano che, nel periodo scolastico, anche nelle giornate feriali di competenza materna e su richiesta della signora
Per_
il padre avrà facoltà di assistere il figlio nell'esecuzione dei compiti, eventualmente anche presso l'abitazione Pt_1
materna o mediante videochiamata.
Ciascun genitore terrà, inoltre, con sé il figlio:
- metà delle vacanze natalizie, in modo tale che il figlio possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. Data la tenera età del figlio, il giorno di Natale verrà diviso tra i genitori. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua il figlio starà con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. Negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
- Ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo in cui terrà il figlio, mentre negli anni dispari la scelta spetterà al padre.
3
- Ciascun genitore effettuerà una videochiamata all'altro nei giorni in cui il minore è presso di sé, nella fascia oraria 19:30-20:30.
Per_ 5. Il sig. non si oppone a che il figlio trascorra lunghi periodi di permanenza in Brasile, della CP_1
durata massima di tre mesi a condizione che tali viaggi siano svolti in periodi e in modi tali da non interferire con il regolare svolgimento dell'attività scolastica da parte del bambino e fermo il suo diritto di visita al figlio.
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento
valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Per_ 7. Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , versando mensilmente alla madre, CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
8. Il padre, inoltre, si farà carico del 100% delle spese straordinarie relative al figlio, come individuate dal Protocollo
in uso presso il Tribunale di Treviso, con l'unica eccezione delle spese relative alla terapia psicologica attualmente prestata dalla Dott.ssa e dalla Sua Collega il cui costo verrà invece diviso al 50%. Ogni altra Persona_2 Parte_3
visita dovrà essere, come da Protocollo, previamente concordata.
9. L'assegno unico universale verrà richiesto e incassato integralmente dalla sig.ra . Il sig. Parte_1 CP_1
effettuerà ogni dichiarazione e/o sottoscrizione, oltre che la consegna di documenti, che dovessero essere richiesti a
[...]
tale scopo.
10. Le
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