Trib. Pescara, sentenza 11/04/2024, n. 194

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 11/04/2024, n. 194
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 194
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo

Fascicolo n. 1498/2021 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Valeria Battista, all'esito dell'udienza dell'11/04/2024 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento iscritto al 1498/2021 R.G.L. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANGIULLI NICOLETTA, giusta procura in atti;

PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. (già , rappresentata e CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
difesa dall'Avv. D'ANGELANTONIO FEDERICA del Foro di Chieti, giusta procura in atti;

PARTE RESISTENTE
OGGETTO: richiesta emolumenti inerenti il rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate depositate dalle parti per l'udienza dell'11/04/2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 CP_1


per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che il ricorrente ha
[...] prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di , in persona del CP_1
Org legale rappresentante pro tempore, (già e ) Controparte_2 CP_3
con le modalità e nei termini di cui alla narrativa del presente atto;
- per l'effetto, condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente, la somma complessiva di € 65.823,90, oltre interessi e rivalutazione come per legge, come da conteggi di cui alle allegate perizie, il cui contenuto deve intendersi interamente trascritto e formante parte integrante e sostanziale del presente ricorso, di cui: - in via principale,
€ 38.066,52, a titolo di lavoro straordinario (precisamente € 22.731,41 a titolo di lavoro straordinario diurno 15% ed € 13.196,16 a titolo di lavoro straordinario diurno 20% per il periodo dal 20.04.2006 al 31.12.2018, ed € 2.138,95, a titolo di lavoro straordinario diurno 15% per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019);
- in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, € 7.800,00, a titolo di superminimo della retribuzione;
- € 16.156,70, a titolo di indennità per rimborso chilometrico (di cui di cui € 15.220,70 per il periodo dal 20.04.2006 al 31.12.2018 ed € 936,00 per il periodo dal
01.01.2019 al 30.06.2019);
- € 11.600,68, a titolo di indennità di cassa e maneggio, la somma di
€ 11.600,68 (di cui di cui € 11.154,01 per il periodo dal 20.04.2006 al 31.12.2018 ed € 446,67 per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019) o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa o che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Deduceva il ricorrente: di aver prestato - e di prestare tuttora attività lavorativa - con inquadramento nel Livello I CCNL Terziario e Servizi qualifica e funzioni di gerente per la società sin dal lontano 14/03/2005 prima in virtù di contratti a tempo determinato e, Org_2
poi, giusta contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 20/03/2007;
che in data
5/11/2018 la società si fondeva per incorporazione con la società cui Org_2 CP_2
venivano ceduti tutti i rapporti in corso;
che nel corso di tutto il rapporto di lavoro, esso ricorrente aveva svolto mansioni anche ulteriori rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita essendosi occupato della organizzazione dei punti vendita e della gestione e formazione del personale dipendente, della gestione cassa con maneggio denaro, del disbrigo di pratiche amministrative et similia;
che, al fine di poter eseguire tutti i compiti assegnati, aveva sempre svolto ore di lavoro straordinario in particolare durante la pausa pranzo o in sede di apertura e chiusura dei vari punti vendita ove aveva prestato servizio;
che, dunque, tenuto conto delle mansioni di fatto espletate e dell'orario di lavoro regolarmente svolto superiore a quello
ordinario era suo diritto ottenere il pagamento degli emolumenti per lavoro straordinario, dell'indennità di cassa e maneggio di denaro e del rimborso kilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio nell'esecuzione di compiti ed incombenze collegate all'attività lavorativa;
che, stante
l'assoluto silenzio della datrice di lavoro alle richieste stragiudizialmente effettuate, si era trovato costretto ad adire questo Tribunale al fine di conseguire tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la la quale, preliminarmente, eccepiva CP_2
l'intervenuta prescrizione di tutti gli emolumenti domandati per il periodo antecedente al
29/10/2014 stante l'intervenuta costituzione in mora soltanto con missiva del 29/10/2019.
Quanto al merito, la difesa della resistente contestava le avverse deduzioni rappresentando che alcun compenso per lavoro straordinario spettava al trovando nella specie applicazione Pt_1
l'art. 146 CCNL e che parimenti l'importo di € 200,00 omnicomprensivo era stato versato soltanto in determinati periodi e ove ricorrevano esigenze contingenti e particolari. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse rigettare le avverse domande in quanto infondate.
La causa istruita mediante prove orali e documentali veniva decisa dalla scrivente – medio tempore subentrata nella titolarità del ruolo – con la presente sentenza con motivazione contestuale resa all'udienza dell'11/04/2024 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito dell'esame della documentazione versata in atti e delle risultanze della lunga istruttoria orale svolta, ritiene il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della CP_2
aderendo il Tribunale alla tesi da ultimo professata dal Supremo Consesso con la nota pronuncia
n. 26246/2022 secondo la quale il rapporto di lavoro privato, anche se a tempo indeterminato, a seguito delle riforme introdotte dalla Legge Fornero prima, e dal Job Acts poi, non sarebbe più caratterizzato da stabilità reale essendo la tutela reintegratoria limitata a singole specifiche ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro e dovendosi, pertanto, ritenere che il lavoratore versi in uno stato di metus nei confronti del datore di lavoro tale da esimersi dal rivendicare propri diritti in costanza di rapporto (nel timore, appunto, dell'ingiusta irrogazione di un licenziamento).
La Suprema Corte ha, infatti, sottolineato che “Non è dubbio che le modifiche apportate dal L. n.
92 del 2012 art. 1 comma 42
, e poi dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 23 del 2015, al L. n. 300 del
1970 art. 18
abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del suo precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza (pari al periodo di maturazione dalla data di
licenziamento a quella di effettiva reintegrazione dell'ultima retribuzione globale di fatto) ad un' applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. "piena" o "forte", ovvero
"attenuata" o "debole") assolutamente inedita” (ex plurimis: Cass. 21 giugno 2018, n. 16443;

Cass. N. 26246/2022).
Ed ancora, la stessa Corte ha precisato che “La tutela reintegratoria ha oramai carattere recessivo non rappresentando essa più l'ordinaria forma di tutela applicabile in qualsiasi ipotesi di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro. È stata, infatti, ritenuta l'adeguatezza dell'indennità risarcitoria, come resa costituzionalmente legittima, quale legittimo ed efficace rimedio a protezione del lavoratore nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento previste dal legislatore, accanto alla reintegrazione, pertanto non più forma di tutela ordinariamente affidata al giudice per rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo "contro ogni forma illegittima di risoluzione". Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla L. n. 92 del
2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega
l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico”.
Non vi è dubbio, infatti, che un licenziamento intimato per g.m.o. o un licenziamento disciplinare per grave inadempimento degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore ed addirittura un licenziamento per giusta causa per venir meno del vincolo fiduciario possa, in realtà, mascherare un licenziamento per finalità ritorsive ovvero di fatto possa venire irrogato dal datore di lavoro quale reazione alle rivendicazioni di natura retributiva avanzate dal proprio dipendente. La effettiva ragione posta a base del recesso datoriale potrà, però, essere individuata soltanto all'esito di un accertamento giudiziale sì che, soltanto in quel momento, ove sia individuato il vero motivo fondante il recesso, il lavoratore
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