Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2024, n. 903
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Antonio Napoli Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3697 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 3850/2017 R.G. promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Corleone, via Roma n. 53, presso lo studio dell'avv. Biagio Maurizio La
Venuta, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 15.2.2019
RICORRENTE (nel proc. n. 3697/2017) – RESISTENTE (nel proc. n. 3580/2017)
nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Marsala, via F. Aprile n. 52, presso lo studio dell'avv. Roberta
Tranchida, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 5.6.2023
RESISTENTE (nel proc. n. 3697/2017) – RICORRENTE (nel proc. n. 3850/2017)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.1.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2017, , premettendo di avere contratto il Parte_1
4.7.2007 a Bisacquino matrimonio concordatario con - trascritto nel Controparte_1 registro degli atti del matrimonio del predetto comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2007
- e che dalla loro unione sono nati due figli ( , il 30.4.2009, e Persona_1 Persona_2 il 18.6.2013), chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre – e dunque l'assegnazione della casa coniugale, sita a Contessa Entellina, via Bruno Buozzi, in sui favore –, regolamentando il diritto di visita paterno e ponendo a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 750,00, di cui € 150,00 per sé ed € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per i due figli minori (300,00 ciascuno), oltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Domandava, per altro verso, di disporre che il resistente estinguesse il conto corrente cointestato ad entrambi, che versasse in due libretti intestati ai figli le somme pari ad €
3.230,00 conservate presso la casa coniugale, consegnandoli alla moglie insieme all'oro dei bambini.
A fondamento del ricorso, deduceva i frequenti contrasti insorti con il marito Parte_1 sin dall'inizio della vita coniugale, dovuti alla mancanza di lealtà e rispetto del resistente e al suo carattere collerico e aggressivo.
Allegava, inoltre, che ad agosto 2016 le era stato diagnosticato un carcinoma, a causa del quale si è dovuta sottoporre a sedute di chemioterapia e radioterapia, trovandosi costretta
a trasferirsi per “giusta causa” presso l'abitazione dei genitori, i quali, a fronte del disinteresse del marito – che non le aveva fornito alcun supporto materiale e morale durante la malattia – le avevano prestato l'assistenza necessaria, prendendosi altresì cura dei bambini.
Aggiungeva che, anche dopo la guarigione, il marito aveva continuato a vivere presso la casa coniugale opponendosi al ritorno della moglie e dei figli, avendo contribuito al loro mantenimento soltanto dal mese di agosto 2017, mediante il versamento della somma mensile di € 400,00.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 16.3.2018, si Controparte_1 associava alla domanda di separazione personale, contestando per il resto le deduzioni avversarie.
Deduceva di avere a propria volta introdotto analogo procedimento, iscritto al n.
3580/2017 R.G., in considerazione della intensità della crisi coniugale, riconducibile, secondo la sua prospettazione, alle condotte della moglie a carico della quale chiedeva di pronunciare infatti l'addebito.
A tale proposito, affermava che l'affectio maritalis era venuta meno per i comportamenti della controparte che nel 2015 aveva deliberatamente lasciato la casa coniugale, portando con sé i figli, limitando ingiustificatamente le prerogative genitoriali paterne;
si opponeva dunque all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 3.5.2018 è stata disposta la riunione del procedimento introdotto dal resistente (n. 3850/17 R.G.) al presente. E' opportuno precisare che negli atti difensivi del giudizio riunito le parti hanno essenzialmente riproposto difese e domande analoghe a quelle svolte in questa sede, avendo inoltre nella comparsa di Parte_1 risposta posto a base della crisi coniugale anche la gestione autoritaria della vita familiare da parte del marito, anche dal punto di vista economico.
Con ordinanza del 7.5.2018, il Presidente del Tribunale, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, senza assegnare la casa coniugale a ;
ha posto, inoltre, a carico del resistente Parte_1
l'obbligo di versare un assegno mensile di € 650,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Con ordinanza del 5.8.2019, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale accoglimento dei reclami rispettivamente proposti dalle parti in via principale, ha disposto la sospensione del diritto di visita del padre, per due settimane anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare fra i coniugi, che i minori potevano trascorrere con la madre ed è stato posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di partecipare al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Con ricorso depositato in data 15.2.2019 ai sensi dell'art. 709 ter cpc, Controparte_1
, deducendo l'inadempimento della moglie alle statuizioni contenute nell'ordinanza
[...] presidenziale in ordine al diritto di visita dei figli, ha domandato la condanna di
[...] al risarcimento dei danni in favore proprio e dei minori, l'ammonimento della Pt_1 resistente, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art. 614 bis c.p.c. per ciascuna eventuale ulteriore condotta ostacolante il rapporto padre figlio posta in essere, chiedendo altresì la riduzione dell'importo posto a suo carico dall'ordinanza presidenziale a titolo di contributo al mantenimento dei figli (n. 3697-1/2017 R.G.).
Nella memoria di costituzione del 13.5.2019, la resistente chiedeva il rigetto delle domande avversarie nonché la sanzione dell'ammonimento nei confronti del marito per la mancata contribuzione alle spese straordinarie.
Con ordinanza del 30.10.2019 il Giudice già assegnatario del fascicolo, rigettata la domanda di riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori da parte di , ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine Controparte_1 di “accertare le attuali modalità di svolgimento delle dinamiche genitoriali;
2) accertare le dinamiche dei rapporti interpersonali tra le parti, tra queste ultime ed i minori e tra i minori e gli ulteriori componenti dei nuclei familiari dei genitori;
3) accertare la sussistenza dei presupposti per
l'esercizio congiunto della potestà con particolare riferimento alla capacità decisionale, alla capacità educativa ed a quella progettuale di entrambi i genitori;
4) individuare le eventuali modalità di incontro con il genitore non convivente”.
Con successiva ordinanza dell'1.3.2021, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal ctu, sono state rigettate le reciproche domande di ammonimento e le ulteriori domande formulate ricorrente.
Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali e audizione dei figli minori, essendo inoltre il nucleo familiare stato preso in carico dai Servizi sociali, dal Consultorio Orga familiare nonché dalla territorialmente competenti (cfr. ordinanze del 2.10.2019,
13.12.2020 e del 6.12.2023), già incaricati dal Tribunale per i minorenni di Palermo nell'ambito del procedimento ex art. 333 c.c., attivato dal p.m. in seguito alla denuncia della madre nei confronti del padre ex art. 540 c.p.;
nell'ambito del predetto procedimento
l'organo inquirente ha chiesto la presa in carico dei minori da parte dei servizi socio sanitari in considerazione della conflittualità dei genitori e della disgregazione del nucleo familiare (proc. n. 1498/2022 V.G., concluso con decreto di rigetto del ricorso del p.m. per incompetenza funzionale del 7.2.2023, alla luce della pendenza del presente procedimento, disponendo la trasmissione degli atti a questo Ufficio giudiziario).
All'udienza del 26.1.2024 la causa è stata da ultimo assunta in decisione, assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*****
Così prospettate le posizioni delle parti e ripercorso l'iter processuale, è necessario adesso soffermarsi sulle domande proposte da e . Parte_1 Controparte_1
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi nonché su quelle di addebito reciprocamente proposte dalle parti
Le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, ricorrendo dunque le condizioni per la pronuncia di separazione.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, non sussistono invece, ad avviso del Tribunale i presupposti per il loro accoglimento.
In particolare, la ricorrente ha ricondotto la crisi coniugale alle condotte del marito, invocandone da un lato il carattere collerico, aggressivo, poco leale e rispettoso e, dall'altro, l'inadempimento del dovere di assistenza morale e
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