Trib. Udine, sentenza 10/12/2024, n. 436
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5588/2024 R.C.F. promossa con
ricorso congiunto depositato il 20.05.2024
da
con l'avv. Virgolin Cristina Parte_1
e da
con l'avv. Pasquadibisceglie Saverio Parte_2
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor,
- ascoltati i coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (accordo
di negoziazione assistita dd. 4.5.2021);
Per_
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (maggiorenne ma non
economicamente autosufficiente) e (minore) e che gli accordi Per_2
delle parti appaiono conformi agli interessi superiori, morali e materiali
del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M
.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato
in SAN GIOVANNI AL NATISONE il 3.7.2004 tra Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_2
Palmanova il 28.03.1980, alle seguenti condizioni:
Per_ 1) dato atto che la figlia è divenuta nelle more maggiorenne, il figlio
minore rimane affidato ad entrambi i genitori i quali Per_2
provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo
stile di vita e sull'istruzione del medesimo, attuando congiuntamente ogni
decisione nel preminente interesse del figlio e tenendo conto delle sue
capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e
desideri, collaborando per garantire allo stesso di fruire nel modo migliore
possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e
reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e
all'educazione del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione
saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui
la decisione deve essere intrapresa.
2) il figlio minore avrà collocamento prevalente e residenza Per_2
presso il padre sig. in via Ronchi 2 a San Giovanni al Parte_1
Per_ Natisone, mentre la figlia continuerà a risiedere presso la madre in
via C. Percoto 36 a San Giovanni