Trib. Catanzaro, sentenza 04/06/2024, n. 555
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Testo completo
R.G. LAV. N. 399/2020
Udienza del 04/06/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. P P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 399/2020 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. G B
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), oggi,
[...] P.IVA_1 [...] rsona del Controparte_2 tempore
rappresentato e difeso dal dipendente funzionario dell'Amministrazione, Dott.ssa Maria Elena Burgello, delegata ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ.
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 399/2020
avente ad oggetto: docente di religione - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “pre-ruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/03/2020, ha Parte_1 esposto:
- di essere insegnante di religione, abilitata nella scuola elementare, attualmente in servizio di ruolo presso l' Organizzazione_1
di Catanzaro;
[...]
- che in data 13/01/1987, veniva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, proseguendo la sua attività d'insegnamento per un periodo di 18 anni, fino all'immissione in ruolo (avvenuta nell'a.s.
2005/2006 a far data dal 01/09/2005), in forza di contratti a tempo determinato (come risultanti dai certificati di servizio allegati al ricorso);
- che, superato il periodo di prova, presentava domanda di ricostruzione della carriera;
- che l'Amministrazione scolastica rilasciava il decreto di ricostruzione della carriera (n. 4062) nel quale riconosceva come servizio “pre-ruolo”, valutabile integralmente (ovvero ai fini giuridici ed economici) soltanto 4 anni, mentre i restanti anni di anzianità “pre- ruolo” erano stati ingiustamente riconosciuti nella misura di 2/3;
- che il le riconosceva un'anzianità utile ai fini giuridici ed CP_1 economici di 15 anni mesi 0 e giorni 0 ed un'anzianità utile ai soli fini economici di anni 9, anziché un'anzianità di anni 18, corrispondente al computo integrale del servizio “pre-ruolo” effettivamente prestato
(ossia considerando tutto il servizio svolto con i contratti a tempo determinato);
- che tale ricostruzione era in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva
1999/70/CE del 28/06/1999;
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 399/2020
- di essere in possesso del requisito del superamento del limite di 36 mesi, su organico di diritto, stabilito per i contratti a tempo determinato.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che:
- venga accertata la illegittimità/nullità delle clausole di apposizione del termine ai singoli contratti intercorsi con il ;
CP_1
- le venga riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e per la ricostruzione della carriera, il computo integrale di tutto il periodo di servizio “pre-ruolo”, prestato dal 13/01/1987;
- l'Amministrazione venga condannata a riconoscere il servizio “pre- ruolo” come sopra ricostruito e a corrispondere la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio “pre-ruolo” e al pagamento di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale.
2. Si è costituito il (oggi, Controparte_1 Controparte_2
) che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato
[...] nonché per intervenuta prescrizione dei diritti azionati in giudizio.
3. Il ricorso è infondato.
4. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente (antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto- legge n. 69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
4.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 399/2020
del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento
è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la
Udienza del 04/06/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. P P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 399/2020 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. G B
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), oggi,
[...] P.IVA_1 [...] rsona del Controparte_2 tempore
rappresentato e difeso dal dipendente funzionario dell'Amministrazione, Dott.ssa Maria Elena Burgello, delegata ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ.
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 399/2020
avente ad oggetto: docente di religione - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “pre-ruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/03/2020, ha Parte_1 esposto:
- di essere insegnante di religione, abilitata nella scuola elementare, attualmente in servizio di ruolo presso l' Organizzazione_1
di Catanzaro;
[...]
- che in data 13/01/1987, veniva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, proseguendo la sua attività d'insegnamento per un periodo di 18 anni, fino all'immissione in ruolo (avvenuta nell'a.s.
2005/2006 a far data dal 01/09/2005), in forza di contratti a tempo determinato (come risultanti dai certificati di servizio allegati al ricorso);
- che, superato il periodo di prova, presentava domanda di ricostruzione della carriera;
- che l'Amministrazione scolastica rilasciava il decreto di ricostruzione della carriera (n. 4062) nel quale riconosceva come servizio “pre-ruolo”, valutabile integralmente (ovvero ai fini giuridici ed economici) soltanto 4 anni, mentre i restanti anni di anzianità “pre- ruolo” erano stati ingiustamente riconosciuti nella misura di 2/3;
- che il le riconosceva un'anzianità utile ai fini giuridici ed CP_1 economici di 15 anni mesi 0 e giorni 0 ed un'anzianità utile ai soli fini economici di anni 9, anziché un'anzianità di anni 18, corrispondente al computo integrale del servizio “pre-ruolo” effettivamente prestato
(ossia considerando tutto il servizio svolto con i contratti a tempo determinato);
- che tale ricostruzione era in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva
1999/70/CE del 28/06/1999;
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 399/2020
- di essere in possesso del requisito del superamento del limite di 36 mesi, su organico di diritto, stabilito per i contratti a tempo determinato.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che:
- venga accertata la illegittimità/nullità delle clausole di apposizione del termine ai singoli contratti intercorsi con il ;
CP_1
- le venga riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e per la ricostruzione della carriera, il computo integrale di tutto il periodo di servizio “pre-ruolo”, prestato dal 13/01/1987;
- l'Amministrazione venga condannata a riconoscere il servizio “pre- ruolo” come sopra ricostruito e a corrispondere la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio “pre-ruolo” e al pagamento di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale.
2. Si è costituito il (oggi, Controparte_1 Controparte_2
) che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato
[...] nonché per intervenuta prescrizione dei diritti azionati in giudizio.
3. Il ricorso è infondato.
4. In via preliminare, è necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo in tema di ricostruzione della carriera del personale docente (antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto- legge n. 69/2023, applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
4.1. L'art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce, nella versione applicabile ratione temporis, che il servizio prestato, «in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 399/2020
del riconoscimento medesimo».
L'art. 489, comma 1, del T.U. cit. statuisce che «ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento
è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la
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