Trib. Como, sentenza 13/12/2024, n. 1306

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 13/12/2024, n. 1306
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 1306
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

ENTENZA N.

Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27 dicembre 2023, da
1) Parte_1
nato/a Como (CO) il 03.02.1978
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ramona Novella
e
2) Parte_2
nato/a ON (MB) il 24.01.1979
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2


residente in [...], piazza Cavour n. 1
con l'Avv. Federica Recalcati
i quali hanno contratto matrimonio civile,
in Albavilla (CO), in data 18.09.2008
(anno 2008, atto n. 7, parte I);

SEPARAZIONE:
separati con sentenza n.331/2024 del 20.03.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli MINORI:
- ata il 09.11.2010;
Persona_1
- ato il 19.11.2012. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.12.2023, hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1.12.1970, n. 898 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.
2. La RA continuerà a risiedere presso l'abitazione familiare sita in Albavilla Pt_1
(CO), via XX Settembre, n. 12, insieme ai figli e Per_1 Per_2
3. Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale rimarranno alla RA . Per Pt_1
quanto riguarda i beni e le suppellettili presenti nella casa coniugale, i coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione degli stessi e di non aver a che ulteriormente pretendere l'uno dall'altro.
4. I coniugi danno altresì atto che il OR a già lasciato la casa coniugale portando con Pt_2
sé i propri beni personali e quanto altro di sua spettanza, ad eccezione dei propri beni personali contenuti nella cantina sopra descritta, che vi rimarranno in deposito a titolo gratuito sinché il primo non avrà reperito una nuova abitazione ove provvederà a trasferirli a propria cura e spese. 5. Per quanto riguarda la casa familiare, conformemente agli impegni assunti in sede di ricorso per separazione, il IGnor ha ceduto la propria quota di comproprietà della stessa alla Pt_2
RA , con atto a rogito Notaio di Casatenovo, del 04.07.2024 rep. 3223 Pt_1 Persona_3 racc. 2922 registrato in Lecco, il 16.07.2024. al n. 10045 Serie 1T trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Como il 16.07.2024 (Reg. Gen. N. 21635 Reg. Part. 16228), al prezzo tra loro già convenuto e con intervenuto accollo liberatorio da parte della GN del residuo Pt_1
mutuo per la quota di competenza del cedente IGnor uale afferente il mutuo in essere. Pt_2
6. I coniugi concordano nella scelta dell'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
che saranno pertanto affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente nell'abitazione coniugale con la madre e manterranno con entrambi i genitori un rapporto continuativo, ricevendo dagli stessi cura, educazione ed istruzione.
7. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti, a titolo esemplificativo, alla salute, all'educazione e all'istruzione dei minori verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà con sé i minori.
8. Considerata l'età dei minori (14 e 12 anni), il padre potrà tenere con sé e in Per_1 Per_2
qualsiasi giorno della settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
In ogni caso, e trascorreranno con il padre i fine settimana alternati a partire dal Per_1 Per_2
sabato primo pomeriggio (ore 14.00) e sino alla domenica sera prima di cena allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna. Le parti concordano che, previo avviso telefonico alla
IG.ra , il IG. possa tenere i figli a cena anche la domenica sera, per Pt_1 Pt_2
riaccompagnarli alla casa coniugale immediatamente dopo.
Poiché il OR ttualmente dimora presso l'abitazione dei suoi genitori, allorquando Pt_2 lo stesso avrà a disposizione un'abitazione autonoma il diritto di visita dovrà essere ampliato previo accordo tra le parti e comunque nei fine settimana di sua competenza riaccompagnerà i minori presso la casa materna la domenica dopo cena.
In maniera alternata,
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