Trib. Milano, sentenza 19/04/2024, n. 2004
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9473/2023 R.G. promossa da:
FAISA-CISAL FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA SINDACALE
AUTOFERROTRANVIERI, FEDERAZIONE REGIONALE LOMBARDIA (C.F. 97542850157 ), con il patrocinio dell'avv. GIANNICO MARGHERITA e AR IS
([...]) Indirizzo Telematico;
con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. GIANNICO MARGHERITA
ATTORE
contro
:
AUTOGUIDOVIE ITALIANE SPA (C.F. 00103400339 ), con il patrocinio dell'avv. ZANCHETTA
RICCARDO MARIA , con elezione di domicilio in VIA F. DE SANCTIS, 33 20141 MILANO, presso
e nello studio dell'avv. ZANCHETTA RICCARDO MARIA
CONVENUTO
OGGETTO: Diritto ai permessi sindacali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in cancelleria il 11 ottobre 2023, il sindacato FAISA-
CISAL ha convenuto in giudizio la AUTOGUIDOVIE ITALIANE SPA, per un'azione volta ad ottenere l'accertamento dell'applicabilità delle norme del CCNL
Autoferrotranvieri 28.11.2015, per come previste dall'art. 8, comma 6, con pagina 1 di 10
conseguente diritto della parte istante alla determinazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 30 della legge n. 300/70 per i propri dirigenti territoriali secondo tale disciplina.
La domanda giudiziaria si sarebbe resa necessaria in quanto la convenuta in materia di permessi sindacali avrebbe continuato, invece, ad applicare la diversa
e peggiore disciplina prevista dall'art. 8, comma 7, del medesimo CCNL.
In particolare, la parte ricorrente ha sostenuto come l'interpretazione corretta dell'articolo 8 cit. dovrebbe essere che il comma sei rappresenta la disciplina generale, applicabile a tutte le aziende del settore ad eccezione di quelle associate ad ANAV, per le quali il comma 7 avrebbe previsto espressamente una deroga, stabilendo per i dirigenti territoriali un diverso e speciale sistema di determinazione dei permessi sindacali.
La AUTOGUIDOVIE ITALIANE SPA, poi, sarebbe stata associata ad ANAV solo sino al 2014 e avrebbe dopo aderito all'associazione datoriale AGENS.
Ciononostante, anche dopo la fuoriuscita da ANAV e l'entrata in vigore dell'A.N. 2015, la convenuta avrebbe continuato a riconoscere le agibilità sindacali unicamente secondo la disciplina di cui al comma 7 dell'art. 8, che, invece, dovrebbe governare esclusivamente le aziende associate ad ANAV.
Inoltre, ha evidenziato che l'A.N. 2015, originariamente stipulato tra le
Associazioni datoriali ASSTRA e ANAV e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA, sarebbe stato successivamente esteso anche all'Associazione datoriale AGENS, che, in data 24.1.2018, alla presenza di tutte le parti contrattuali, sarebbe entrata a far parte del sistema di contrattazione nazionale del settore, sottoscrivendo “il CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del
23.7.1976 nonché i successivi accordi e intese modificativi e/o integrativi del CCNL sopra citato”, e dunque anche l'A.N. 2015, e avrebbe, poi, stipulato i successivi rinnovi, partecipando ai tavoli di trattativa.
Per questo, nelle conclusioni, il FAISA-CISAL ha chiesto di accertare il proprio diritto all'applicazione del comma sei dell'articolo 8 del CCNL per la determinazione del monte ore annuale di permessi sindacali di cui all'art. 30 della legge n. 300/70 in favore dei propri dirigenti territoriali e, per l'effetto, dichiarare che la AUTOGUIDOVIE
ITALIANE SPA è tenuta ad attribuire ogni anno al sindacato ricorrente il monte ore
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annuale di permessi sindacali per i propri dirigenti territoriali applicando le regole previste dalla stessa norma. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, la
AUTOGUIDOVIE ITALIANE SPA ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.
Al riguardo, ha, in particolare, sostenuto come il ricorso sarebbe infondato nel merito, non avendo la società disdettato il contratto ANAV ed essendo libere le associate AGENS di applicare il CCNL, sia nella versione ANAV che in quella
ASSTRA.
Inoltre, il costante e quinquennale comportamento delle parti avrebbe confermato la correttezza della interpretazione di Autoguidovie sulla efficacia del contratto ANAV (ex art. 1362 c.c.).
L'azione attorea sarebbe da rigettare, peraltro, essendo impossibile accertare la applicazione di una sola norma del contratto ASSTRA e non delle altre, ostandovi la clausola di inscindibilità.
In ogni caso, l'atto introduttivo del giudizio dovrebbe considerarsi pure inammissibile ostandovi la exceptio doli generalis e, comunque, essendo la domanda in violazione dei canoni di buona fede.
Inoltre, vi sarebbe da accertare una carenza di interesse ad agire in concreto, atteso non solo il mancato rifiuto di alcun permesso sindacale, ma, anzi, mancando alcuna richiesta di permesso con la normativa ASSTRA.
In più, si dovrebbe rilevare il difetto di interesse ad agire in relazione alla domanda svolta, essendo inammissibile una domanda diretta unicamente alla interpretazione di una clausola contrattuale.
Per tutti questi motivi, ritenendo di poter fare legittimamente applicazione in materia di permessi sindacali della normativa di cui all'articolo 8, comma 7 cit., la convenuta ha domandato di dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il ricorso risulta privo di interesse ex articolo 100 cpc.
A) LA DISCIPLINA DEI PERMESSI SINDACALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8,
COMMI 6 E 7 DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI 28.11.2015.
Il sindacato FAISA-CISAL ha convenuto in giudizio la AUTOGUIDOVIE
ITALIANE SPA, per un'azione volta ad ottenere l'accertamento dell'applicabilità delle norme del CCNL Autoferrotranvieri 28.11.2015, per come previste dall'art. 8, comma
6, con conseguente diritto alla determinazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 30 della legge n. 300/70 per i propri dirigenti territoriali secondo tale disciplina.
La domanda giudiziaria si sarebbe resa