Trib. Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 4344
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 11/06/2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19194/2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. L d B Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. C M con la quale è elettivamente domiciliato presso la sede legale della medesima Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. M P CP_2
T con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'Ufficio Legale
CP_
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione TFS
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere essere stato assunto nel febbraio del 2001 in qualità di dirigente medico di 1° livello con contratto a tempo indeterminato presso l' di aver Organizzazione_1
rassegnato le proprie dimissioni, per giusta causa, in data 29 gennaio 2019;
di non aver percepito alcunchè a titolo di TFR nonostante i bonari solleciti;
di non aver mai ricevuto la busta paga finale del rapporto.
CP_ Tanto premesso conveniva l' e l' Controparte_1
dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:”
1) che venga accertato che il ricorrente non ha mai ricevuto, il TFR maturato alla fine del proprio rapporto di lavoro con l' né che questo gli sia stato mai liquidato dall'Ente Controparte_3
previdenziale, nonostante il rapporto di lavoro sia cessato il 30 gennaio 2019. Che tale trattamento di fine rapporto, dovuto, ammonta a quanto da ultimo calcolato, e quivi riportato in narrativa, salvo eventuali accertamenti relativi all'ultimo mese del rapporto, vale a dire gennaio 2019;
2) Che l'adito Tribunale, per l'effetto, emani ordinanza di liquidazione di somme non contestate, per la somma di euro 72.778,93 lordi, già alla prima udienza di discussione, una volta che questa sia fissata, nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t, con sede Controparte_4
legale in Napoli alla Via Cardarelli n. 9, C.F. e P. IVA ;
P.IVA_1
3) Altresì l'adito giudice voglia eventualmente condannare al pagamento, in solido con l' , CP_3 anche l' , P iva e CF , in persona del legale rapp.te Controparte_5 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, per il medesimo importo a meno che
l'Ente dimostri di non aver percepito alcun versamento dall' ;
Controparte_1
4) Ancora, condannare in solido tra loro le convenute al versamento e della somma già richiesta per
l'ordinanza di liquidazione delle somme non contestate, e di quanto maturato dal 1 al 29 gennaio
2019, nonché degli interessi per il ritardo maturati sin dall'aprile 2021 fino alla pronuncia”;
il tutto con vittoria di spese di lite.
L' si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del disposto di cui all'art. 414
c.p.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto formulando le seguenti conclusioni”
1)-In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
2)-Sempre in via preliminare accogliere le eccezioni preliminari formulate
3)-Nel merito, ferme restando le eccezioni preliminari che sono assorbenti, rigettare la domanda perché non provata nel quantum.
4)-Accertare e dichiarare comunque l'infondatezza nel merito della domanda formulata perchè del tutto inammissibile e non provata per tabulas”;
il tutto con vittoria di spese di lite. CP_ CP_ L' si costituiva in giudizio sollevando una serie di vizi formali;
nel merito richiamava la nota del 20.3.23 all. to n. 1 da cui si evinceva che il motivo del diniego era dipeso dal fatto che il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con altro datore di lavoro pubblico e che, conseguentemente, non era sorto il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.
Formulava le seguenti conclusioni:” In via preliminare: dichiarare la nullità del ricorso giudiziario per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 nonchè dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. n. 5 nonché ai sensi. l'art. 38 D.L.
6.7.2011 n. 98 sub lett. D) punto n.
2 conv, in L. 111/2011 ;
e, ancora sempre in via preliminare dichiarare l'improponibilità della domanda giudiziaria di primo grado ex art.44, comma 4, del D.L.269/03 conv in L.326/ e, la improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario nonchè la consumata decadenza sostanziale annuale e, in subordine triennale per Tfr ex art.47 del D.P.R. 639/70, , così come modificato dall'art.4, comma 1, della L. 438/92 di conversione del D.L.n.384 del 19/9/92. nonché ai sensi dell'art. 38 comma 1 sub lett . D) punto n. 1 del D.L.
6.6.2011 conv. in L. 15.7.2011 n. 111 ;
IN SUBORDINE nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, dichiarare in ogni caso che la in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t. sia tenuta a manlevare il convenuto da ogni Controparte_5 pretesa attorea, condannando lo stesso a rifondere all' quanto quest'ultimo sarà eventualmente CP_2 tenuto a pagare al ricorrente”;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza i procuratori costituiti davano atto dell'avvenuto integrale pagamento della CP_ prestazione da parte dell' resistente chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con pronuncia sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale osserva che:
In ragione del sopravvenuto integrale pagamento della prestazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 11/06/2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19194/2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. L d B Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. C M con la quale è elettivamente domiciliato presso la sede legale della medesima Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. M P CP_2
T con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'Ufficio Legale
CP_
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione TFS
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere essere stato assunto nel febbraio del 2001 in qualità di dirigente medico di 1° livello con contratto a tempo indeterminato presso l' di aver Organizzazione_1
rassegnato le proprie dimissioni, per giusta causa, in data 29 gennaio 2019;
di non aver percepito alcunchè a titolo di TFR nonostante i bonari solleciti;
di non aver mai ricevuto la busta paga finale del rapporto.
CP_ Tanto premesso conveniva l' e l' Controparte_1
dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:”
1) che venga accertato che il ricorrente non ha mai ricevuto, il TFR maturato alla fine del proprio rapporto di lavoro con l' né che questo gli sia stato mai liquidato dall'Ente Controparte_3
previdenziale, nonostante il rapporto di lavoro sia cessato il 30 gennaio 2019. Che tale trattamento di fine rapporto, dovuto, ammonta a quanto da ultimo calcolato, e quivi riportato in narrativa, salvo eventuali accertamenti relativi all'ultimo mese del rapporto, vale a dire gennaio 2019;
2) Che l'adito Tribunale, per l'effetto, emani ordinanza di liquidazione di somme non contestate, per la somma di euro 72.778,93 lordi, già alla prima udienza di discussione, una volta che questa sia fissata, nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t, con sede Controparte_4
legale in Napoli alla Via Cardarelli n. 9, C.F. e P. IVA ;
P.IVA_1
3) Altresì l'adito giudice voglia eventualmente condannare al pagamento, in solido con l' , CP_3 anche l' , P iva e CF , in persona del legale rapp.te Controparte_5 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, per il medesimo importo a meno che
l'Ente dimostri di non aver percepito alcun versamento dall' ;
Controparte_1
4) Ancora, condannare in solido tra loro le convenute al versamento e della somma già richiesta per
l'ordinanza di liquidazione delle somme non contestate, e di quanto maturato dal 1 al 29 gennaio
2019, nonché degli interessi per il ritardo maturati sin dall'aprile 2021 fino alla pronuncia”;
il tutto con vittoria di spese di lite.
L' si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del disposto di cui all'art. 414
c.p.c. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto formulando le seguenti conclusioni”
1)-In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
2)-Sempre in via preliminare accogliere le eccezioni preliminari formulate
3)-Nel merito, ferme restando le eccezioni preliminari che sono assorbenti, rigettare la domanda perché non provata nel quantum.
4)-Accertare e dichiarare comunque l'infondatezza nel merito della domanda formulata perchè del tutto inammissibile e non provata per tabulas”;
il tutto con vittoria di spese di lite. CP_ CP_ L' si costituiva in giudizio sollevando una serie di vizi formali;
nel merito richiamava la nota del 20.3.23 all. to n. 1 da cui si evinceva che il motivo del diniego era dipeso dal fatto che il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con altro datore di lavoro pubblico e che, conseguentemente, non era sorto il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.
Formulava le seguenti conclusioni:” In via preliminare: dichiarare la nullità del ricorso giudiziario per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 nonchè dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. n. 5 nonché ai sensi. l'art. 38 D.L.
6.7.2011 n. 98 sub lett. D) punto n.
2 conv, in L. 111/2011 ;
e, ancora sempre in via preliminare dichiarare l'improponibilità della domanda giudiziaria di primo grado ex art.44, comma 4, del D.L.269/03 conv in L.326/ e, la improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario nonchè la consumata decadenza sostanziale annuale e, in subordine triennale per Tfr ex art.47 del D.P.R. 639/70, , così come modificato dall'art.4, comma 1, della L. 438/92 di conversione del D.L.n.384 del 19/9/92. nonché ai sensi dell'art. 38 comma 1 sub lett . D) punto n. 1 del D.L.
6.6.2011 conv. in L. 15.7.2011 n. 111 ;
IN SUBORDINE nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, dichiarare in ogni caso che la in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t. sia tenuta a manlevare il convenuto da ogni Controparte_5 pretesa attorea, condannando lo stesso a rifondere all' quanto quest'ultimo sarà eventualmente CP_2 tenuto a pagare al ricorrente”;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza i procuratori costituiti davano atto dell'avvenuto integrale pagamento della CP_ prestazione da parte dell' resistente chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con pronuncia sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale osserva che:
In ragione del sopravvenuto integrale pagamento della prestazione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di
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