Trib. Rimini, sentenza 03/01/2025, n. 6
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Testo completo
N. R.G. 351/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 351/2022 tra
MY3DDREAM S.R.L.S.
ER IA
NG IA
AN DI
ATTORI
e
MEDIOCREDITO CENTRALE- BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIMINI
AGENZIA DELLE ENTRATE
CONVENUTI
Oggi 3 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per MY3DDREAM S.R.L.S. ER IA NG IA e AN DI l'avv. OLIVIERI EO Per MEDIOCREDITO CENTRALE- BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A l'avv. DE FILIPPIS
LUCA
Per AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIMINI l'avv. PECCI MARZIO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 19.12.24 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 8
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare
l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi insistendo per
l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nelle note conclusive depositate in via telematica. L'Avv. Pecci in particolare insiste nell'eccepito difetto di legittimazione passiva di ADER.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,40 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2022 promossa da:
MY3DDREAM S.R.L.S. (C.F. 04113710406), ER IA (C.F. [...]), NG IA (C.F. [...]), AN
DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI EO e dell'avv. FENATI ELENA ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. OLIVIERI EO
ATTORI contro
MEDIOCREDITO CENTRALE- BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A (C.F. 00594040586), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS LUCA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE 34 00192 ROMA presso il difensore avv. DE FILIPPIS LUCA
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIMINI (C.F.
00000000000), con il patrocinio dell'avv. PECCI MARZIO elettivamente domiciliato in Via Flaminia
171 null 47923 Rimini presso il difensore avv. PECCI MARZIO
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 617 cpc ER IA in qualità di legale rappresentante della società MY3DDREAM S.r.l.s, NG IA e AN
DI convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'Agenzia delle Entrate,
MEDIOCREDITO CENTRALE- BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A e AGENZIA DELLE
ENTRATE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIMINI rassegnando le seguenti pagina 3 di 8
conclusioni: “ Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare sospendere l'esecutorietà delle cartelle impugnate e del relativo ruolo ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo per il quale veniva emesso il ruolo n. 2020/001276 reso esecutivo in data 05.02.2020 e le cartelle N. 137 2020 00029315 80 000 - N. 137 2020 00029315 80 001 e N. 137
2020 00029315 80 002 e per l'effetto dichiarare che nulla dovuto a tale titolo dagli odierni attori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
A sostegno della spiegata opposizione più in dettaglio deducevano che in data 03.12.2021 l'Agenzia delle Entrate – Agente della Riscossione prov. di Rimini notificava a mezzo pec alla società
MY3DDREAM
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 351/2022 tra
MY3DDREAM S.R.L.S.
ER IA
NG IA
AN DI
ATTORI
e
MEDIOCREDITO CENTRALE- BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIMINI
AGENZIA DELLE ENTRATE
CONVENUTI
Oggi 3 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per MY3DDREAM S.R.L.S. ER IA NG IA e AN DI l'avv. OLIVIERI EO Per MEDIOCREDITO CENTRALE- BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A l'avv. DE FILIPPIS
LUCA
Per AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIMINI l'avv. PECCI MARZIO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 19.12.24 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 8
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare
l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi insistendo per
l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nelle note conclusive depositate in via telematica. L'Avv. Pecci in particolare insiste nell'eccepito difetto di legittimazione passiva di ADER.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,40 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2022 promossa da:
MY3DDREAM S.R.L.S. (C.F. 04113710406), ER IA (C.F. [...]), NG IA (C.F. [...]), AN
DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI EO e dell'avv. FENATI ELENA ([...]) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. OLIVIERI EO
ATTORI contro
MEDIOCREDITO CENTRALE- BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A (C.F. 00594040586), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS LUCA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE 34 00192 ROMA presso il difensore avv. DE FILIPPIS LUCA
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIMINI (C.F.
00000000000), con il patrocinio dell'avv. PECCI MARZIO elettivamente domiciliato in Via Flaminia
171 null 47923 Rimini presso il difensore avv. PECCI MARZIO
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 617 cpc ER IA in qualità di legale rappresentante della società MY3DDREAM S.r.l.s, NG IA e AN
DI convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'Agenzia delle Entrate,
MEDIOCREDITO CENTRALE- BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A e AGENZIA DELLE
ENTRATE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROV. DI RIMINI rassegnando le seguenti pagina 3 di 8
conclusioni: “ Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare sospendere l'esecutorietà delle cartelle impugnate e del relativo ruolo ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo per il quale veniva emesso il ruolo n. 2020/001276 reso esecutivo in data 05.02.2020 e le cartelle N. 137 2020 00029315 80 000 - N. 137 2020 00029315 80 001 e N. 137
2020 00029315 80 002 e per l'effetto dichiarare che nulla dovuto a tale titolo dagli odierni attori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
A sostegno della spiegata opposizione più in dettaglio deducevano che in data 03.12.2021 l'Agenzia delle Entrate – Agente della Riscossione prov. di Rimini notificava a mezzo pec alla società
MY3DDREAM
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