Trib. Varese, sentenza 11/03/2025, n. 192

TRIB Varese
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Varese
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Varese, sentenza 11/03/2025, n. 192
Giurisdizione : Trib. Varese
Numero : 192
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 1720/2023 promossa da
NT IV, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CANZIANI MARTA e COLOMBO CARLO come da procura
opponente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to TAMAGNO
MATTEO che la rappresenta e difende come da procura opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione avversa:
In via preliminare e/o pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 per
“importo residuo dovuto” di euro 301.887,94 e nello specifico di euro 298.818,10, emessa in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n. 117 2012
0016068403000, notificata il 16.08.2012, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.
Nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e per l'effetto dichiarare che l'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 per “importo residuo dovuto” di euro 301.887,94 e nello specifico di euro 298.818,10 è nulla e/o illegittima e/o viziata e/o inefficace e/o invalida per tutti i motivi dedotti in narrativa, stante l'illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta opposta e non avendo quest'ultima diritto di minacciare a IA ON l'esecuzione forzata per il recupero del credito ingiunto e nello specifico della somma di euro 298.818,10 per le causali di cui all'intimazione opposta, con ogni opportuna e conseguente pronuncia del caso e di legge a tutela dei diritti ed interessi di parte attrice opponente.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da rifondere direttamente nei confronti dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- In via istruttoria: occorrendo, l'odierno opponente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., chiede che venga disposto l'ordine di esibizione e/o di produzione in giudizio delle quietanze relative alle somme incassate dall'ente convenuto a seguito della riscossione effettuata nei confronti del coobbligato solidale, Signor ON CA, in conseguenza dell'ordinanza di assegnazione somme prodotta come documento n. 5, atteso che il credito dell'Erario pari alla somma capitale iniziale di Euro 180.759,91, di cui alla sentenza della Corte dei Conti n. 131/2003 è uno solo ed in via solidale nei confronti di
IA e CA e che è vietata la duplicazione delle pretese creditorie.
Con espressa e formale riserva di formulare ogni ulteriore eccezione, deduzione, contestazione, domanda ed istanza, anche istruttoria, attese le difese avversarie, ed opposta ogni contraria istanza e domanda, nonché riservata ogni più ampia azione anche in separata sede volta ad ottenere l'integrale tutela dei diritti dell'odierno opponente.
Conclusioni di parte opposta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, RESPINGERE ogni e qualsiasi domanda proposta dall'attore nei confronti dell'Esponente, siccome inammissibile, illegittima, infondata e non provata. VINTE le spese di lite, ivi comprese le competenze di avvocato.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, ON IA ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023, notificatagli da ADER per “importo residuo dovuto” di euro 301.887,94 e nello specifico di euro 298.818,10 in forza del titolo costituito dalla cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000 notificata il 16.08.2012; ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto: che con sentenza n. 131/2003 la Corte dei Conti condannava ON IA e ON CA, in via solidale, al pagamento in favore dell'Erario della somma di €180.759,91 a titolo di danno indiretto all'immagine; che pertanto in data 16.08.2012 Equitalia Nord s.p.a. notificava ad ON IA la cartella di pagamento n. 11720120016068403000, per la somma di €240.466,17 e notificava inoltre cartella di pagamento del medesimo importo altresì al coobbligato solidale;
che Equitalia Nord s.p.a., in forza di tale cartella, instaurava dinanzi al Tribunale di Varese procedimento esecutivo R.G. N. 618/2013 di pignoramento presso terzi (INPS) nei confronti di ON IA, instaurando inoltre analogo procedimento nei confronti di ON CA;
che in data 30.06.2016 il
Tribunale di Varese, nel procedimento R.G. N. 618/2013, emetteva ordinanza di assegnazione delle somme del seguente tenore: “ASSEGNA in pagamento salvo esazione al creditore procedente EQUITALIA NORD SPA 1/10 (un decimo) della differenza tra la pensione mensile netta corrisposta al lordo di eventuali cessioni volontarie dal terzo pignorato INPS al debitore esecutato IV NT e la
Pag. 2 di 8 misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà e ciò fino alla concorrenza del credito quantificato in Euro 255.750,17”; che analoga ordinanza di assegnazione veniva emessa nei confronti di ON CA;
che dal 30.03.2016
Equitalia Nord s.p.a. percepiva regolarmente le somme derivanti dalla trattenuta sulla pensione spettante a ON IA e che mai veniva contestato il regolare incasso di tali somme;
che tuttavia in data 4.03.2016 Equitalia Nord s.p.a. notificava all'odierno opponente, sulla base della medesima cartella di pagamento n.
11720120016068403000, l'intimazione di pagamento n. 11720169001376139/000 per la maggiore somma di €284.593,76 - opposta nell'ambito della causa instaurata avanti al Tribunale di Varese R.G. N. 1147/2016 - alla quale seguiva la notifica in data
01.07.2016 di atto di pignoramento dei crediti presso il terzo Banca Intesa San Paolo, presso cui ON IA risultava titolare del conto corrente sul
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