Trib. Chieti, sentenza 21/11/2024, n. 576

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 21/11/2024, n. 576
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 576
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 15.11.2024, letti gli atti del procedimento n. 193/2024 r.g., trattenuto in
decisione all'udienza del 15.10.2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Francavilla al Mare in v.le Nettuno n. 119, rappresentata e difesa dall'avv. A D M d F di
Chieti
ricorrente
e
(C.F. , nato ad [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Pescara in via Lago Maggiore n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. G D S d F di
Pescara
resistente
e
PRESSO QUESTO TRIBUNALE Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni della ricorrente: affidamento condiviso della minore , collocazione di Persona_1
quest'ultima presso la sua abitazione, imposizione al sig. dell'obbligo di versarle un assegno per il CP_1
mantenimento della figlia dell'importo di € 250,00 mensili, e di contribuire alle spese straordinarie sostenute
nell'interesse della minore nella misura del 50%, disciplina del diritto di visita del sig. nei modi CP_1
meglio indicati nel suo ricorso introduttivo.
Conclusioni del resistente:chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia modificare l'ordinanza resa in data
13/05/2024, stabilendo che il padre potrà stare con la figlia il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17.45 circa fino alle ore 21.30 l'estate e fino alle ore 21.00 nelle altre stagioni, allorquando la bambina sarà riaccompagnata a casa. - per il
periodo di vacanza si chiede che la bimba possa trascorrere la notte con il padre quantomeno o la Vigilia di Natale o la
notte del 31 dicembre, per poi essere riaccompagnata presso la madre il mattino successivo, ribadendo che la minore ha
già pernottato in più occasioni con il padre;
- ferme le condizioni proposte dalla ricorrente in merito agli altri periodi

festivi. - Il Sig. contribuirà corrispondendo alla sig.ra come stabilito dal Tribunale, l'importo di € CP_1 Pt_1
150,00 mensili con rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo, 15/02/2024 (per
cui entro il 15 del mese), tenuto conto dell'aiuto (mai mancato) da parte dei nonni materni che con lei convivono e del
fatto che l'assegno unico erogato dall' è sempre stato e sarà percepito unicamente e per la sua interezza dalla CP_3
ricorrente;
pure il Sig. provvederà direttamente al mantenimento della bambina nel momento in cui starà con CP_1

lui, rimborsando alla madre le spese straordinarie documentate nella misura del 50%, previo accordo scritto. Spese
integralmente compensate tra le parti come richiesto anche da parte ricorrente in caso di non opposizione, ovvero nel
caso di specie, nel quale si sta solamente discorrendo sulle migliori soluzioni da adottare nell'interesse della minore, alla
luce della situazione contingente
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