Trib. Lagonegro, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G.N. 1047/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Guerino Francesco Gatto - Presidente -
2) Dott. Antonella Tedesco - Giudice relatore -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1047/2021 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Igino Cappelli e Gherardo Cappelli, presso il cui studio, in Sala Consilina
(Sa) alla via Mezzacapo n. 39, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. , nata a [...] il [...] , rapp.ta Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Danila Nappi, presso il cui studio in Salerno alla Via A.
Sabatini n. 7, è elettivamente domiciliata
-resistente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-

Oggetto: separazione giudiziale;

Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 06.09.2021, il Sig. Parte_1
ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con la Sig.ra in
[...] Controparte_1
EN NA (Sa) il giorno 26.04.2014, in regime di comunione legale e dal quale non sono nati figli.
Ciò premesso, ha poi dedotto:
- che i coniugi, dal giorno del matrimonio in poi, hanno vissuto nell'abitazione sita in EN
NA, alla Via Stretta della Croce n. 16, di proprietà esclusiva del ricorrente e non rientrante nella comunione legale, in quanto il relativo diritto è stato acquistato prima del matrimonio, ossia in data 22.03.2005;

- che il sig. è lavoratore dipendente presso la , impiegato con Parte_1 Parte_2
mansione di magazziniere e, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, percepisce un reddito annuale medio, al netto degli oneri contributivi e fiscali, pari a
20.533,83 euro;

- che in data 17/7/2018, il ha acceso un mutuo fondiario presso la Pt_1 [...]
, per l'importo di 90.000,00 euro, da rimborsare mediante centootto Controparte_2
rate mensili di 951,92 euro, fino al 17/7/2027;
nonché, in data 10/9/2019 ha chiesto ed ottenuto dalla Compass un prestito di 5.500,00 euro per l'acquisto dei mobili della camera da letto, da rimborsare mediante trenta rate mensili di 195,90 euro;

- che, pertanto, il reddito annuale medio del sig. , al netto degli oneri contributivi e Pt_1
fiscali nonché del costo del mutuo e del prestito, è pari a 6.760,79 euro (= 20.533,83 –
11.423,04 – 2.350,00);
Con
- che la sig.ra è lavoratrice dipendente della soc. coop. L'OPERA Controparte_1
UN ALTRO e percepisce un reddito annuo medio, al netto degli oneri contributivi e fiscali, pari a 10.200,60 euro;

- che da molti mesi, tra essi coniugi si è prodotto un permanente stato di disaffezione che, di fatto, rende intollerabile la prosecuzione della convivenza;
tant'è vero che dal 24 al 28 giugno
2021 la sig.ra si è allontanata dal tetto coniugale proprio per interrompere la convivenza CP_1 con il marito, senza l'assenso di quest'ultimo;

- che, nel caso di specie, considerato che dall'unione coniugale non sono nati figli, che entrambi
i coniugi lavorano e che la permanenza nella propria abitazione consente al sig. di Pt_1 avere un'utilità economica tale da equiparare il suo reddito netto annuale (6.760,79 euro) a quello della moglie (10.200,60 euro), non vi sono i presupposti per la previsione del mantenimento.
Per tutti questi motivi il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale, previa emanazione dei provvedimenti temporanei, di pronunciare la separazione giudiziale ex art. 151 c.c. e, per l'effetto, di ordinare alla Sig.ra di liberare la casa familiare da ogni bene mobile di sua Controparte_1
proprietà.
Ritualmente instaurato il contraddittoria fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria difensiva depositata il 23.11.2021 si è costituita la resistente
la quale, non opponendosi alla richiesta di separazione dei coniugi, ha Controparte_1
dedotto:
- che dopo una lunga convivenza iniziata nel 2009, in data 26.04.2014 ha contratto matrimonio in regime di comunione legale con il sig. e stabilito la propria residenza in Parte_1
EN NA (SA) alla via Stretta della Croce n. 16;

- che dal matrimonio non sono nati figli, nonostante i tentativi di inseminazione assistita per
fatto non imputabile alla signora CP_1
- che, in particolare dal mese di ottobre 2020, la convivenza è divenuta difficile e problematica in quanto il ha cominciato ad adottare nei confronti della moglie un comportamento Pt_1
prevaricatore e violento;

- che, il ha altresì intrapreso svariate relazioni con altre donne tradendola Pt_1
pubblicamente;

- che la situazione di vessazione e violenza psicologica ha molto provato nell'animo e nel fisico la signora tanto da provocarle una perdita di peso di circa 20 kg e un'anomalia al CP_1
funzionamento dello stomaco per motivi psicosomatici;

- che per le violenze subite ha sporto formale denuncia – querela contro il che Parte_1
risulta indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia in cui la resistente risulta persona offesa;

- che, pertanto, a differenza di quanto esposto dal ricorrente, solo al Sig. è addebitabile Pt_1
la separazione, in quanto ha palesemente violato i doveri nascenti dal matrimonio, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;

- che, rispetto alle condizioni reddituali, il ha rappresentato di essere dipendente presso Pt_1
la con qualifica di magazziniere con un reddito annuale medio netto di circa Parte_2
20.533,83 euro e di aver acceso un mutuo per l'importo di € 90.000 da rimborsare in centootto rate mensili di € 951,92 omettendo però di precisare che ad oggi le rate sono state pagate anche dalla resistente mediante i soldi sul conto corrente, altrettanto per le rate del prestito erogato dalla Compass;

- che, in merito alla questioni patrimoniali, ha sempre lavorato e contribuito fin dall'inizio della convivenza a tutte le spese ordinarie della famiglia e anche a quelle straordinarie per la ristrutturazione della casa coniugale tanto da aprire un conto corrente cointestato (
C01/1/0000015615) presso la Banca Monte Pruno di dove sono sempre confluite CP_2
tutte le entrate dei coniugi e uscite ogni sorta di spesa;

- che la casa coniugale, in regime di comunione coniugale, è rappresentata dall'immobile sito in EN NA alla via Stretta della Croce n. 16 foglio 15 particella 1373 di circa trecento metri mq nella quale, come sopra precisato, ha investito tutto il suo denaro;

- che, pertanto, allo stato la signora non è nelle condizioni di lasciare la casa coniugale e ne chiede l'assegnazione in attesa del giudizio relativo allo scioglimento della comunione e della comproprietà.
Tutto ciò premesso, la resistente ha concluso chiedendo di pronunciare la separazione personale, da addebitarsi al coniuge ricorrente;
di autorizzare i coniugi a vivere separati;
di assegnare la casa coniugale in comproprietà dei coniugi alla resistente non in qualità di coniuge più debole, ma perché la convivenza è diventata intollerabile e rappresenterebbe un vero e proprio pericolo per la incolumità psico-fisica della resistente atteso l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari a carico del
per i reati p. e p. dall'art. 572 c.p.;
di lasciare l'autovettura Pegeaut tg. EM841AZ intestata Pt_1 alla resistente alla stessa;
il motocarro tg. XZPVTF e l'autovettura Citroen tg. CV125NZ nella disponibilità del ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 24.11.2021, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al
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