Trib. Trani, sentenza 07/11/2024, n. 2171
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2825 dell'anno 2024
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Davide Falcetta, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dalla dott.ssa Lotito Giuseppina ex art. 417 bis c.p.c.;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 7/11/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/4/2024 la ricorrente chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla percezione della “retribuzione professionale docenti” per n. 258 giorni in relazione agli aa.ss. Cont 2020/2021 e 2021/2022, prevista dall'art. 7 del CCNL 2001, e che per l'effetto il fosse condannato al pagamento delle differenze retributive determinate sulla base delle tabelle stipendiali annesse ai CCNL Scuola, pari ad € 1.588,86.
1
Deduceva a tal fine la ricorrente di essere una docente precaria e di aver prestato attività lavorativa Cont alle dipendenze del come docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021/2022 per n. complessivi 258 giorni;
di non aver mai ricevuto, durante lo svolgimento degli incarichi, la voce retributiva “retribuzione professionale docenti”, riconosciuta invece ai docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato e che ha lo scopo di valorizzare la funzione svolta dai docenti ed è corrisposta a tutti i supplenti annuali;
di avere diritto al pagamento della somma spettante in ragione dell'anzianità secondo quanto previsto dall'art. 7 del
CCNL e dalla successiva contrattazione collettiva;
che la mancata applicazione di tale voce anche ai supplenti con incarichi circoscritti come lei determinava una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti a tempo indeterminato e agli altri docenti in violazione della disciplina comunitaria;
che la Corte di Cassazione aveva affermato l'applicabilità della “retribuzione professionale docenti” anche ai docenti assunti con supplenze temporanee.
Il resistente, costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda, evidenziando CP_1
la legittimità del comportamento del , anche alla luce di quanto previsto dalla circolare CP_1
ministeriale n. 118 del
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