Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12484
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 5 dicembre 2024, all'esito della camera di consiglio (ore
19,30), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4115 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui sono riunite le cause iscritte al n. 8679 ed al n. 18032 dell'anno 2024, vertente
T R A
1) 2) 3) Parte_1 Parte_2 Parte_3
, 4) 5) 6)
[...] Parte_4 Parte_5
7) 8) Parte_6 Parte_7 Parte_8
, 9) 10) 11)
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
, 12) elettivamente domiciliati in Roma, al Parte_11 Parte_12 viale G. Mazzini, n. 25, presso lo studio dell'avv. Barbara STARNA, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Sabina DI GIACOMO, giusta pro- cure in calce ai ricorsi introduttivi
RICORRENTI
E
in persona dell'amministratore Controparte_1
delegato, dott. – elettivamente domiciliata in Roma, al- Controparte_2
la via della Conciliazione, n. 10, presso lo studio Toffoletto De Luca Tamajo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele DE LUCA TAMAJO, Federica
1
, Francesco BARTOLOTTA e Maria Carmela LAMPARIELLO, CP_3
giusta procura in calce alle memorie di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione per i periodi di ferie
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I) Gli avv.ti B. Starna e S. Di Giacomo, per i ricorrenti, nel procedimento n.
4115/2024: “In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità e comun- que l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comu- nitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui preve- dono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio ba- se e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo ora- ria (IVO);
b) per l'effetto disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate;
sempre per l'effetto, accertare il di- ritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che do- vesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o co- munque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, condannare la a CP_4
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compen- so per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati, elaborati considerando 2,5 ore di Ivo per ogni giorno di ferie, parte integrante del presente atto, relativi al periodo gennaio 2009 / dicembre 2014, come di seguito indicato e come speci- ficato nei conteggi, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
2 Nome Cognome Causa TOTALE
GI EV causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.34127,37 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.70885,09 Parte_2 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.49.363,67 Parte_3
causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.43.011,56 Parte_4
d) in via subordinata, sempre per l'effetto, condannare la a corri- CP_4
spondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compenso per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati sub doc. 13 e parte integrante del presen- te atto, elaborati sulla media dell'IVO annuale calcolata per ciascun ricorren- te, relativi al periodo gennaio 2009/ dicembre 2014, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
Nome Cognome Causa TOTALE causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.21.848,34 Parte_1
Contr causa ferie periodo 009-2014 €.45.755,18 Parte_2
causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.36.406,45 Parte_3 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.27.290,00 Parte_4
e) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi per il presente giudizio in favo- re dei sottoscritti avvocati che ivi si dichiarano antistatari”.
Gli avv.ti R. De Luca Tamajo, F. Paternò, F. Bartolotta e M. C. Lampariello, per la convenuta: “…in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ricorso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché in- fondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via su- bordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del
2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la
3 questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4
d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e del- la Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero
l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle fe- rie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settem- bre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contra- Per_1
sto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.;
in subordine, rimettere, ex art. 267
TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante,
“se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamen- to di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conse- guenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ol- tre IVA e CPA come per legge”.
II) Gli avv.ti B. Starna e S. Di Giacomo, per i ricorrenti, nel procedimento n.
8679/2024: “In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità e comun- que l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comu- nitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui preve- dono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio ba- se e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo ora- ria (IVO);
b) per l'effetto disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle
4 di diritto con le norme imperative violate;
sempre per l'effetto, accertare il di- ritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che do- vesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o co- munque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, condannare la a CP_4
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compen- so per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati, elaborati considerando 2,5 ore di Ivo per ogni giorno di ferie, parte integrante del presente atto, relativi al periodo gennaio 2009/dicembre 2014, la sig.ra e 2010/2014 il sig. Pt_6
come di seguito indicato e come specificato nei conteggi, ovvero Parte_5
nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
Nome Cognome Causa TOTALE causa ferie periodo CAI 2010-2014 €.13.006,95 Parte_5 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.7833,61 Parte_6
d) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi per il presente giudizio in fa- vore dei sottoscritti avvocati che ivi si dichiarano antistatari”.
Gli avv.ti R. De Luca Tamajo, F. Bartolotta e F. Paternò, per la convenuta: “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ri- corso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, ove code- sto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzional- mente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005,
Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costitu-
5 zionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi ri- spettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria inte- grativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la
Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la
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