Trib. Salerno, sentenza 18/10/2024, n. 2009
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.10.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2645 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
CE IZ rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Galasso e Luciano
De Vita coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via San Leonardo
n. 157 presso lo studio del primo avvocato;
- OPPONENTE -
E
CIPAG - CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI -, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garzilli presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 20;
- OPPOSTA - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.5.2024, LC TI proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno-Sezione Lavoro col quale gli era stato ingiunto di corrispondere in
favore della CIPAG la somma di € 37.904,17 a titolo di contributo soggettivo,
integrativo e di maternità maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli
anni 2008, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il LC eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito
quantomeno per le richieste fatte da Cassa sino all'anno 2017 nonché la
infondatezza della pretesa della Cassa per gli anni 2020 e 2021 per avere
cessato l'attività professionale di geometra e presentato istanza di
cancellazione alla CIPAG in data 30.12.2019.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Cassa
Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il
rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di
trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la
causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'opposizione proposta dal LC è soltanto parzialmente fondata e va,
pertanto, accolta soltanto nei limiti che si vengono ad illustrare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte del
LC del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni 2008,
2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il LC contesta la fondatezza delle pretese creditorie eccependo, anzitutto,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito quantomeno per le
richieste fatte da Cassa sino all'anno 2017 e l'illegittimità della pretesa della
Cassa per gli anni 2020 e 2021 per aver cessato l'attività professionale a far
data dal 30.12.2019.
Ebbene, relativamente all'eccezione di intervenuta prescrizione la stessa non
può essere accolta.
Sul punto, giova ricordare che, sul piano normativo, l'istituto della
prescrizione che qui ne occupa è disciplinato dagli artt. 19 della legge
773/1982 e 33 del Regolamento Contributivo della Cassa, a mente dei quali
la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte
dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17.
In subiecta materia la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n.
4981/2014, n. 13639/2019) ha ritenuto che la legge n. 335/1995 abbia
unificato in 5 anni la durata dei termini di prescrizione dei contributi anche per
quanto riguarda le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma non
anche le regole che individuano il dies a quo della loro decorrenza.
In particolare, per quanto riguarda la CIPAG, la giurisprudenza (cfr. Cass. n.
20106/2017, n. 4981/2014, n. 29664/2008, n. 700/2008) ha precisato che - ai
sensi dell'art. 19 legge n. 773/1982 e dall'art. 33 comma 2 Regolamento - la
prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa
della dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini
Irpef, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, anche se
incomplete o non veritiere. Se invece tale comunicazione manchi del tutto, la
prescrizione non inizia a
decorrere.
Nel caso de quo, tuttavia, il LC non documenta e, quindi, non prova se per
gli anni oggetto del ricorso monitorio abbia inviato la relativa dichiarazione
reddituale con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione
quinquennale non ha avuto proprio inizio.
Tale tesi è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale con
sentenza n. 15787 del 6.6.2023, ha confermato l'orientamento
giurisprudenziale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 17.10.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2645 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
CE IZ rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Galasso e Luciano
De Vita coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno alla via San Leonardo
n. 157 presso lo studio del primo avvocato;
- OPPONENTE -
E
CIPAG - CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI -, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garzilli presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 20;
- OPPOSTA - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.5.2024, LC TI proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 266/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno-Sezione Lavoro col quale gli era stato ingiunto di corrispondere in
favore della CIPAG la somma di € 37.904,17 a titolo di contributo soggettivo,
integrativo e di maternità maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli
anni 2008, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il LC eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito
quantomeno per le richieste fatte da Cassa sino all'anno 2017 nonché la
infondatezza della pretesa della Cassa per gli anni 2020 e 2021 per avere
cessato l'attività professionale di geometra e presentato istanza di
cancellazione alla CIPAG in data 30.12.2019.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Cassa
Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il
rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di
trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la
causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'opposizione proposta dal LC è soltanto parzialmente fondata e va,
pertanto, accolta soltanto nei limiti che si vengono ad illustrare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte del
LC del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni 2008,
2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il LC contesta la fondatezza delle pretese creditorie eccependo, anzitutto,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito quantomeno per le
richieste fatte da Cassa sino all'anno 2017 e l'illegittimità della pretesa della
Cassa per gli anni 2020 e 2021 per aver cessato l'attività professionale a far
data dal 30.12.2019.
Ebbene, relativamente all'eccezione di intervenuta prescrizione la stessa non
può essere accolta.
Sul punto, giova ricordare che, sul piano normativo, l'istituto della
prescrizione che qui ne occupa è disciplinato dagli artt. 19 della legge
773/1982 e 33 del Regolamento Contributivo della Cassa, a mente dei quali
la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte
dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17.
In subiecta materia la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n.
4981/2014, n. 13639/2019) ha ritenuto che la legge n. 335/1995 abbia
unificato in 5 anni la durata dei termini di prescrizione dei contributi anche per
quanto riguarda le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma non
anche le regole che individuano il dies a quo della loro decorrenza.
In particolare, per quanto riguarda la CIPAG, la giurisprudenza (cfr. Cass. n.
20106/2017, n. 4981/2014, n. 29664/2008, n. 700/2008) ha precisato che - ai
sensi dell'art. 19 legge n. 773/1982 e dall'art. 33 comma 2 Regolamento - la
prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa
della dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini
Irpef, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, anche se
incomplete o non veritiere. Se invece tale comunicazione manchi del tutto, la
prescrizione non inizia a
decorrere.
Nel caso de quo, tuttavia, il LC non documenta e, quindi, non prova se per
gli anni oggetto del ricorso monitorio abbia inviato la relativa dichiarazione
reddituale con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione
quinquennale non ha avuto proprio inizio.
Tale tesi è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale con
sentenza n. 15787 del 6.6.2023, ha confermato l'orientamento
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