Trib. Roma, sentenza 03/10/2024, n. 9794

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/10/2024, n. 9794
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 9794
Data del deposito : 3 ottobre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16791/2023
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 3/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
DR CA ([...])
CO LA GI ([...]) rappresentati e difesi dall'Avv. MATELDA LO FIEGO e DR
CA
ricorrente contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
(80027390584), rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANI MASSIMO resistente
OGGETTO: rivalutazione dei redditi pensionabili per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “I. Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati IA
AT, FR La GI, per la determinazione del trattamento


pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal
1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo
1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo
1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici
ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità;
b. condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense, a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto agli avvocati: − IA AT a partire dal
1/7/2017;
− FR La GI a partire dal 1/5/2011;
nella misura mensile di:− IA AT €.5.823,97 fino alla data del 31/12/2023;− FR
La GI € fino alla data del 31/12/2023;
e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati per gli avvocati: − IA AT a partire dal 1/07/2017 al 31/12/2023 nella misura di €.59.727,83;
− FR
La GI a partire dal 1/5/2011 al 31/12//2023 nella misura di
€.128.254,96;
o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi.”. “…respingere le domande riconvenzionali e tutte le istanze, anche istruttorie, formulate, dalla Cassa, nella comparsa di costituzione e risposta…”.
Per la parte resistente: “- rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente:- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo all'Avv. La GI, correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili” dal 1990 in avanti;
- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo
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all'Avv. AT, correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili” dal 1992 in avanti;- accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del tale debito contributivo per quanto concerne
i contributi relativi ai redditi prodotti nel periodo fino all'anno 2006;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione dal 2005 e 2006, nelle quali si è verificata l'omissione contributiva e Firmato l'intervenuta prescrizione insanabile del debito contributivo;- accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per
l'ammissione al beneficio pensionistico deliberato in favore dell'Avv.
AT con Nota prot. 160862 del 27 settembre 2018 (doc. 4) e, in particolare, accertare e dichiarare che l'Avv. La gioia ha maturato i requisiti pensionistici solo a far data dal 1° gennaio 2020, e non dal 1° luglio 2017;- accertare e dichiarare il diritto della Cassa Forense di ricalcolare la pensione dovuta ai ricorrenti in ragione dell'inefficacia, ai fini previdenziali, dei redditi conseguiti nelle annualità 2005 e seguenti, in ragione a) del debito contributivo emerso prescritto per le annualità 2005
e 2006, non più sanabile;
b) del debito contributivo per le annualità successive, fino al saldo comprensivo di interessi e sanzioni;
- condannare in forma generica il ricorrente Avv. AT alla restituzione di tutti i ratei di pensione versati dal 2017 al 2020, oltre interessi sino al soddisfo;- condannare in forma generica i ricorrenti alla restituzione della parte non dovuta dei ratei di pensione già ottenuti, oltre interessi sino al soddisfo;- condannare, in forma generica, gli odierni ricorrenti al pagamento dei contributi dovuti e non versati e ancora non prescritti (relativi alle annualità dal 2007 in avanti), oltre interessi e con salvezza, per la Cassa, di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste
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dall'ordinamento previdenziale di categoria;- in ogni caso condannare
l'Avv. La GI a pagare il debito contributivo per l'anno 2019 pari a
€12.962,35 o alla minore o maggiore somma desunta dall'istruttoria.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum
Occorre preliminarmente rilevare che si prospettano infondati i rilievi effettuati dalla parte convenuta in merito all'asserita inammissibilità del ricorso. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio.
Nella fattispecie, l'analisi complessiva dell'atto introduttivo del giudizio rivela
l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (indicato nelle conclusioni riportate), che le circostanze fattuali (i provvedimenti di liquidazione della pensione, la posizione contributiva e pensionista dei ricorrenti, le somme complessive richieste per i titoli dedotti in ricorso) e gli elementi di diritto sui quali la stessa si è fondata, sicchè la resistente è stata posta in condizione di predisporre adeguatamente le proprie difese.
In particolare, riguardo alla mancata indicazione, nelle conclusioni del ricorso, della misura mensile del trattamento di FR La GI oggetto di pretesa, appare sufficiente evidenziare che tale misura è specificamente indicata nel conteggio allegato al ricorso.
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2.Il meccanismo di rivalutazione delineato dalla l. 576/1980
L'art. 15
della L. 576 del 1980 (“Rivalutazione dei redditi”) prevede che
“Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16….”.
Il successivo art. 16 (“Rivalutazione delle pensioni e dei contributi”) stabilisce che “Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della
Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché' gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle
100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo”.
L'art. 26 della stessa legge (“Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie”) dispone che: “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo gennaio del
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secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità
e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. … Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità
e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura
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