Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/04/2024, n. 340

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/04/2024, n. 340
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 340
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. A D G, Presidente;

Dott. C C, Giudice:
Dott.ssa M M, Giudice Relatore;

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 258/2024, promossa da:
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nata ad Olbia, il 21 dicembre 1995, residente in Oschiri, Via Enrico De Parte_1
N nr. 1, domiciliata in Olbia, Via Delle Terme nr. 14/D (C.F.:
), rappresentata e difesa dall'Avv. C R S (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in C.F._2
Olbia, Viale Aldo Moro nr. 78;

ricorrente
contro
, nato ad Olbia, il 24 gennaio 1993, residente in Oschiri, Via Enrico Controparte_1
De N nr. 1, domiciliato in Olbia, Via Monte a Telti, nr. 104 (C.F.:
), rappresentato e difeso dall'Avv. M D (C.F.: C.F._3
) e dall'Avv. P D (C.F.: , C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Olbia, Corso Umberto I, nr.
187;

resistente
nel ricorso avente ad oggetto: “Ricorso per l'affidamento esclusivo dei figli”;

con l'intervento del PM ex lege, Dott. Mauro LAVRA;

Conclusioni delle parti:
Le parti hanno concluso come da “MEMORIA CONGIUNTA DI CONCILIAZIONE”, ed
“INTEGRAZIONE ALLA MEMORIA CONGIUNTA DI CONCILIAZIONE”, rispettivamente depositate al telematico il 5 aprile 2024, ed il 10 aprile 2024;

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Conclusioni del PM:
“Visti gli accordi raggiunti dalle parti, ritenuto che gli stessi incontrino l'interesse della minore a conservare rapporti con entrambi, ritenuto che gli stessi siano meritevoli di accoglimento, esprime parere favorevole all'accoglimento del contenuto dei medesimi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare ed urgente, ex art. 473 bis-50 c.c., adotti, anche inaudita altera parte, tutti i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela della prole a) affidare la minore in via esclusiva alla Persona_1
madre ;
b) incaricare il sevizio sociale del Comune di Olbia di consentire la Parte_1
frequentazione della minore con il signor esclusivamente con modalità Controparte_1
protette, assicurando assistenza psicologica alla minore e vigilando affinché sia garantita la serenità̀ del bambina;
In ogni caso prescrivere a : a) di Controparte_1
evitare in maniera assoluta di manifestare, in presenza della figlia, ostilità nei confronti della sig.ra e della sua famiglia di origine;
b) frequentare la figlia Parte_1 [...]
esclusivamente secondo i tempi e modalità stabiliti dal Servizio Sociale di Persona_1
Olbia, salvo diverse successive decisioni del competente Tribunale ordinario;
c) provvedere al mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00 mensili. d) corrispondere l'assegno unico erogato dall' attualmente percepito per l'intero CP_2
dalla sig. , a beneficio della medesima nella misura del 100% e) che tutte le Parte_1
spese straordinarie siano divise nella giusta metà”.
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Con decreto del 4 marzo 2024, questo Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, fissava udienza per la comparizione delle parti davanti
a sé, con i termini abbreviati ex art. 472 bis 42 c.p.c., previo avvertimento alle parti che, ai sensi dell'art. 473 bis 42 comma 6 c.p.c., le medesime non erano tenute alla comparizione personale.
Si costituiva il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. IN VIA Per_1
PRINCIPALE. Confidando che la signora desista dall'attuale Parte_1
comportamento accusatorio e prevaricante nella gestione del diritto di visita padre- figlia
1) Rigettare la domanda avversa di affidamento esclusivo alla madre siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni in espositiva.
2) Disporre l'affidamento congiunto della minore figlia ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Olbia alla Via delle Terme
14/D.
3) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni nell'interesse della figlia relative alla sua educazione, alla formazione scolastica e sportiva ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, con obbligo dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza/convivenza con la stessa.
4) Disporre un calendario che garantisca il diritto di visita padre-figlia nella misura più ampia e comunque almeno tre pomeriggi a settimana e i fine settimana alterni dalle ore
10,00 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica (fino alle ore 21,30 nel periodo estivo) compresi i pernottamenti presso il padre. Inoltre il padre terrà con sé la figlia per la vigilia ed il giorno del Santo Natale, e la madre avrà diritto a tenere con sé la
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minore per la vigilia e la festività di Capodanno e così ad anni alterni tra genitori. Per_1
Altresì ad anni alterni per l'E. Ed altresì ad anni alterni per la Santa Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Ed altresì ad anni alterni per i compleanni della piccola Per_1
.
[...]
5) Fermo restando quanto disciplinato in ordine al diritto di visita padre-figlia, qualora un genitore decida di trascorrere periodi di vacanza fuori dal Comune di residenza
(Olbia) con la figlia, dovrà farne richiesta scritta all'altro genitore almeno 5 (cinque) giorni prima ivi indicando la località di destinazione, l'indirizzo presso il quale soggiorneranno ed il relativo numero telefonico fisso, nonché le date di partenza e ritorno, e dovrà ricevere prima della partenza il relativo assenso scritto dall'altro genitore.
6) Sono fatti salvi, in una logica bonaria ed amichevole, accordi diversi fra i genitori, scritti e firmati da entrambi, nell'interesse della di loro minore figlia.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno nei confronti dell'altro alla presenza della figlia
8) Il signor verserà un assegno di mantenimento per la minore figlia Controparte_1
di Euro 300,00 mensili a mezzo bonifico al codice IBAN della Persona_1
signora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1
da concordarsi per iscritto dai due genitori.
9) Vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
II. IN VIA SUBORDINATA atteso quanto in espositiva, nella denegata ipotesi in cui la signora , persista nell'attuale comportamento accusatorio e prevaricante Parte_1
nella gestione del diritto di visita padre-figlia, il signor qui Controparte_1
dichiarando, nella sua eventuale qualità di genitore collocatario prevalente, di assicurare invece da parte sua il rapporto non prevaricante ma ossequioso del
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calendario di visita madre-figlia chiede che il Tribunale Voglia disporre nell'interesse della minore figlia Persona_1

1. Rigettare la domanda avversa di affidamento esclusivo alla madre siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni in espositiva.

2. Disporre l'affidamento congiunto della minore figlia ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento prevalente presso il padre.

3. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni nell'interesse della figlia relative alla sua educazione, alla formazione scolastica e sportiva ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, con obbligo dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di
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