Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 22/07/2024, n. 111

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 22/07/2024, n. 111
Giurisdizione : Trib. Superiore delle Acque Pubbliche
Numero : 111
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:
dr. Antonio Pietro M. LAMORGESE - Presidente
dr. Antonio SCARPA - Consigliere di Cassazione- Rel.
dr.ssa Cecilia ALTAVISTA - Consigliere di Stato
dr. Luca VARRONE - Consigliere di Cassazione
dr. Ing. Adriano DE VITO - Esperto
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in sede di appello, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2023 al
numero 223, vertita
TRA
AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE,
COMABBIO, MONATE E VARESE (C.F. 02902910120), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Alessandro Albé e Aldo Travi, con domicilio digitale come da Registri di
Giustizia;

APPELLANTE
CONTRO
- MARINA DI VERBELLA S.r.l., (P.IVA 03351030964), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
2
Formentin, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

APPELLATA
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 3178/2023 del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Milano,
pubblicata il 10 novembre 2023, nel giudizio n. R.G. 290/2023.
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 10 luglio 2024 hanno concluso come nei rispettivi
atti introduttivi del giudizio di appello.
FATTO E DIRITTO
1.- La Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e
Varese ha proposto appello avverso la sentenza n. 3178/2023 del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Milano,
pubblicata il 10 novembre 2023.
Si è costituita l'appellata Marina di Verbella s.r.l.
2. - Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Milano (dinanzi al quale
sono state riproposte le domande formulate dalla Marina di Verbella s.r.l. a
seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR Lombardia
inizialmente adito) ha condannato la Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese al pagamento in favore della Marina
di Verbella s.r.l. della somma di € 126.852,00, oltre interessi. La Marina di
Verbella s.r.l., concessionaria di aree demaniali in Sesto Calende, sul Lago
Maggiore, ove svolge attività di rimessaggio imbarcazioni, aveva chiesto il
rimborso dei costi sostenuti dal 2011 al 2018 per interventi urgenti di sfalcio
e di eradicazione di piante acquatiche alloctone, interventi operati a seguito
del rifiuto della Autorità di Bacino di provvedervi. Il TRAP ha considerato
3
che l'art. 43 della legge regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26,
attribuisce alla provincia la competenza per gli interventi di bonifica
ambientale diretti a risolvere in via definitiva i fenomeni di infestazione;
che
gli interventi in questione dovessero qualificarsi come manutenzione
straordinaria, da porre a carico del concedente alla stregua del disciplinare di
concessione e dei regolamenti regionali;
che la spesa sostenuta dalla
concessionaria fosse dimostrata dalle fattura prodotte dall'attrice;
che la
fattispecie oggetto di lite fosse sovrapponile a quella regolata dall'art. 1577
c.c.
È stata invece rigettata la pretesa di rimborso dei costi sostenuti dalla
società Marina di Verbella per aver dovuto distrarre propri dipendenti dalle
loro mansioni ordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo dell'appello della Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese deduce la violazione ed erronea
applicazione dell'art. 43, lettera e, della legge regione Lombardia 12
dicembre 2003, n. 26, per aver reputato di competenza della Autorità di
Bacino Lacuale gli interventi di bonifica ambientale diretti ad eliminare i
fenomeni di infestazione, da ritenersi, invece, a carico della provincia di
Varese. La censura evidenzia che comunque la legge regione Lombardia 12
dicembre 2003, n. 26 non attribuisce alle autorità di bacino lacuali compiti di
manutenzione dei fondali o delle aree demaniali concesse in uso a privati.
Il secondo motivo di appello denuncia il difetto di motivazione, la carenza di
istruttoria e la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1577 c.c., quanto
alla qualificazione come manutenzione straordinaria degli interventi di
sfalcio delle alghe acquatiche.
4
Il terzo motivo di appello lamenta la violazione ed erronea applicazione
dell'art. 37, comma 11, del regolamento regione Lombardia 27 ottobre 2015,
n. 9, ritenuto dal TRAP operante solo nei casi di modifica definitiva, e non
anche di minore utilizzazione, del bene in concessione.
2. - È da accogliere il secondo motivo di appello, restando così
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