Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 30/12/2024, n. 226
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:
Antonio Pietro M. LAMORGESE Presidente
Mauro CRISCUOLO Consigliere di Cassazione
Rossana GIANNACCARI Consigliere di Cassazione
Cecilia ALTAVISTA Consigliere di Stato
Giorgio MANCA Consigliere di Stato - Relatore
Sebastiano ZAFARANA Consigliere di Stato
Pasquale GIARDINA Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 185 del Registro Generale dell'anno 2022, vertente tra
UM SA e VA SA, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa BASSI
e Valerio TALLINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo in Roma, Via Luigi
Luciani n. 1;
ricorrenti
e
Comune di SS LI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Roberto OLLARI e Giuseppe PLACIDI;
resistente
AIPO, AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
resistente
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, e per esso la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Parma e Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
resistente
1 e nei confronti di
DA FORNIA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di SS LI, notificato il 13 agosto 2019, di rigetto dell'istanza di ripristino del tratto soppresso di strada vicinale;
- della nota del Comune di SS LI del 17 luglio 2019;
- del provvedimento del 12 settembre 2019 del Comune di SS LI (PR), di positiva conclusione della conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta dal SUE dello stesso Comune nell'ambito della Cila n. 34/2019 presentata dal sig. DA
FO;
- dell'autorizzazione paesaggistica n. 3A/2019 del 6 novembre 2019 del Comune di SS LI, di parziale accertamento della compatibilità paesaggistica;
- dell'autorizzazione paesaggistica n. 3B/2019 del 6 novembre 2019 del Comune di SS LI;
- del parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Parma e Piacenza del 23 luglio 2019 Prot. n. 6224-Prot.Com. n. 8995/2019;
- del parere positivo di AIPO del 19 agosto 2019, Prot. Class.
6.10.20 Fasc.29/2015 C-A-3-46 - Prot.
Com. n. 10036/2019;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia – Romagna, sede di Parma, integrato da motivi aggiunti, i signori UM LO e VA LO hanno chiesto
l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di ripristino del tratto di strada vicinale (n.
8382/2019, notificato a mezzo pec il 13 agosto 2019) con il quale il Comune di SS LI ha respinto la richiesta dei ricorrenti di ripristino del tratto iniziale della “strada delle Ghiaie”, che faceva da collegamento tra due strade comunali, quella del Favaletto, in frazione LI, e quella del
Bigazzo, in frazione SS, che sarebbe stato soppresso dagli interventi effettuati da un privato per realizzare una arginatura minore del fiume Taro a favore delle sue proprietà. La soppressione del tratto stradale, utilizzato dai ricorrenti per accedere alla loro residenza in via Favaletto, avrebbe determinato l'interclusione di fatto delle proprietà dei ricorrenti. Né sarebbe utilizzabile, secondo i ricorrenti, il percorso alternativo indicato dal Comune, costituito da una pista ciclabile realizzata sull'argine maestro del fiume Taro percorribile solo da velocipedi.
Con sentenza del 9 marzo 2022, n. 63, il T.a.r. ha declinato la propria giurisdizione e ha indicato questo Tribunale superiore delle acque pubbliche quale giudice fornito di giurisdizione sulla controversia.
Il ricorso è stato riassunto reiterando i motivi dedotti innanzi al Tribunale amministrativo regionale.
2
Si è costituito in giudizio il Comune di SS LI, preliminarmente eccependo il difetto di interesse al ricorso dei signori LO, in quanto questi potrebbero utilizzare percorsi alternativi per raggiungere l'abitazione, compreso quello della pista ciclabile realizzata sul tratto costituente l'argine maestro, per cui non vi sarebbe alcuna interclusione causata dalle opere del privato. Posto che non vi
è interclusione, non sarebbe nemmeno giustificato l'invocato uso dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 378 della legge n. 2248/1865 e dell'art. 823 del codice civile.
I ricorrenti difetterebbero di interesse ad agire anche perché l'immobile sarebbe stato acquistato nel
1995, quando i luoghi avevano già la attuale conformazione, in quanto le opere di arginamento sarebbero state realizzate tra “gli anni sessanta e il 1983” come si evincerebbe dalle relazioni e dai pareri acquisiti nel corso del procedimento per l'esame della CILA in sanatoria richiesta dal sig.
FO nel 2019 (come riferito).
In ogni caso lo stradello (che - in quel tratto del fiume Taro – sarebbe inglobato nell'argine maestro) farebbe parte del demanio stradale, non comunale, e quindi dovrebbe escludersi un obbligo del
Comune di intervenire a ripristinare la possibilità di accesso alle proprietà dei ricorrenti.
Resistono in giudizio anche l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) e il Ministero per i beni
e le attività culturali, i quali concludono per la reiezione del ricorso.
Si è costituito in giudizio il sig. DA FO, chiedendo che il ricorso sia respinto.
All'udienza del 23 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la illegittimità del provvedimento con il quale il Comune ha respinto l'istanza di ripristino dello stradello soppresso per opera del privato, per la violazione degli articoli 3 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n 241 e dell'art. 182 del d.lgs. n. 285 del 1992
(Codice della strada), nonché eccesso di potete per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatto, sviamento e manifesta illogicità.
Secondo i ricorrenti, il provvedimento sarebbe stato emesso senza alcuna previa approfondita indagine dei luoghi, come emergerebbe anche dagli atti endoprocedimentali e in specie dal parere reso dal vicesegretario comunale in cui si sosterrebbe che la strada delle Ghiaie, di cui trattasi, non apparterrebbe al demanio comunale ma al demanio statale perché afferente alla
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