Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 02/10/2024, n. 140
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Testo completo
N.R.G. 125/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:
1. MO dr. Antonio Pietro M. - Presidente
2. ON dr. Roberto Giovanni - Consigliere di Cassazione
3. NAZZICONE dr.ssa Loredana - Consigliere di Cassazione
4. ALTAVISTA dr.ssa Cecilia - Consigliere di Stato
5. LORIA dr.ssa Emanuela - Consigliere di Stato
6. FRATAMICO dr.ssa Ofelia - Consigliere di Stato rel.
7. PASCA dr.ssa ing. Monica - Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2022 al numero 125
T R A
OL IO PP, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Saitta e Marcello Bonotto,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Carlo Poma n. 2 e domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia
RICORRENTE
CONTRO
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Pasquale De Bellis con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Del Vecchio in Roma, viale Mazzini n.
114/a e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
RESISTENTE
CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE
RESISTENTE
OGGETTO: ANNULLAMENTO
- del decreto del Dirigente del Settore Genio civile Marche Sud della Regione Marche n. 62 del 4
marzo 2022 con cui si dichiarava la decadenza del diritto a derivare e utilizzare l'acqua pubblica di
cui alla concessione praticata dai sig.ri IC AR AP e PE EN e si ordinava a
questi ultimi “la rimozione a proprie spese delle opere residuali non conformi all'attuale reticolo
idrografico”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. IC AR AP, titolare, congiuntamente al sig. PE EN, di una
concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico rilasciata il 17 aprile 1969 dal Ministero dei
lavori pubblici, Provveditorato alle opere pubbliche di AN (consistente nel diritto di derivare dal
fiume Chienti nel territorio del Comune di Morrovalle, in contrada Finocchiara, acqua ad uso
idroelettrico a servizio di un mulino e di un frantoio) ha chiesto al Tribunale Superiore di annullare il
provvedimento n. 62/2022 di decadenza del suo diritto di concessionario, comprensivo di ordine di
rimozione delle opere residuali non conformi all'attuale reticolo idrografico.
2. Il ricorrente ha affidato la propria impugnazione a sette motivi, così rubricati:
I – violazione dell'art. 7 della l.n. 241/1990, omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
II – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 comma 1, lett. c) della l. reg. Marche n. 5/2006 e
dell'art. 55 del r.d. n. 1775/1933, omessa diffida e concessione del termine, difetto dei presupposti;
III – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24, comma 1 lett. c) della l. reg. Marche n. 5/2006 e
dell'art. 55 del r.d. n. 1775/1933 sotto altro profilo;
IV – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 comma 1 della l. reg. Marche n. 5/2006 e dell'art.
55 del r.d. n. 1775/1933 sotto ulteriore profilo, tassatività delle ipotesi legittimanti la revoca della
concessione, omessa fissazione del termine per la regolarizzazione della situazione;
V – eccesso di potere relativamente all'acquisizione del canale per la regimazione delle acque
superficiali della zona, difetto assoluto di motivazione, intrinseca contraddittorietà, illogicità
manifesta;
VI – eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti;
VII – violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della l. reg. Marche n. 5/2006, illegittimità
dell'ordine di rimozione delle opere per sussistenza in via derivata e riflessa dei vizi precedentemente
dedotti;
3. In seguito al rinnovo della notifica del ricorso introduttivo (regolarmente consegnato all'Ufficio
postale di Roma, ma mai pervenuto ai destinatari) la Regione Marche si è costituita in giudizio,
eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso.
4. Con atto notificato il 23 gennaio 2023 il ricorrente, oltre ad avanzare istanze istruttorie,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:
1. MO dr. Antonio Pietro M. - Presidente
2. ON dr. Roberto Giovanni - Consigliere di Cassazione
3. NAZZICONE dr.ssa Loredana - Consigliere di Cassazione
4. ALTAVISTA dr.ssa Cecilia - Consigliere di Stato
5. LORIA dr.ssa Emanuela - Consigliere di Stato
6. FRATAMICO dr.ssa Ofelia - Consigliere di Stato rel.
7. PASCA dr.ssa ing. Monica - Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2022 al numero 125
T R A
OL IO PP, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Saitta e Marcello Bonotto,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Carlo Poma n. 2 e domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia
RICORRENTE
CONTRO
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Pasquale De Bellis con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Del Vecchio in Roma, viale Mazzini n.
114/a e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
RESISTENTE
CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE
RESISTENTE
OGGETTO: ANNULLAMENTO
- del decreto del Dirigente del Settore Genio civile Marche Sud della Regione Marche n. 62 del 4
marzo 2022 con cui si dichiarava la decadenza del diritto a derivare e utilizzare l'acqua pubblica di
cui alla concessione praticata dai sig.ri IC AR AP e PE EN e si ordinava a
questi ultimi “la rimozione a proprie spese delle opere residuali non conformi all'attuale reticolo
idrografico”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. IC AR AP, titolare, congiuntamente al sig. PE EN, di una
concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico rilasciata il 17 aprile 1969 dal Ministero dei
lavori pubblici, Provveditorato alle opere pubbliche di AN (consistente nel diritto di derivare dal
fiume Chienti nel territorio del Comune di Morrovalle, in contrada Finocchiara, acqua ad uso
idroelettrico a servizio di un mulino e di un frantoio) ha chiesto al Tribunale Superiore di annullare il
provvedimento n. 62/2022 di decadenza del suo diritto di concessionario, comprensivo di ordine di
rimozione delle opere residuali non conformi all'attuale reticolo idrografico.
2. Il ricorrente ha affidato la propria impugnazione a sette motivi, così rubricati:
I – violazione dell'art. 7 della l.n. 241/1990, omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
II – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 comma 1, lett. c) della l. reg. Marche n. 5/2006 e
dell'art. 55 del r.d. n. 1775/1933, omessa diffida e concessione del termine, difetto dei presupposti;
III – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24, comma 1 lett. c) della l. reg. Marche n. 5/2006 e
dell'art. 55 del r.d. n. 1775/1933 sotto altro profilo;
IV – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 comma 1 della l. reg. Marche n. 5/2006 e dell'art.
55 del r.d. n. 1775/1933 sotto ulteriore profilo, tassatività delle ipotesi legittimanti la revoca della
concessione, omessa fissazione del termine per la regolarizzazione della situazione;
V – eccesso di potere relativamente all'acquisizione del canale per la regimazione delle acque
superficiali della zona, difetto assoluto di motivazione, intrinseca contraddittorietà, illogicità
manifesta;
VI – eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti;
VII – violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della l. reg. Marche n. 5/2006, illegittimità
dell'ordine di rimozione delle opere per sussistenza in via derivata e riflessa dei vizi precedentemente
dedotti;
3. In seguito al rinnovo della notifica del ricorso introduttivo (regolarmente consegnato all'Ufficio
postale di Roma, ma mai pervenuto ai destinatari) la Regione Marche si è costituita in giudizio,
eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso.
4. Con atto notificato il 23 gennaio 2023 il ricorrente, oltre ad avanzare istanze istruttorie,
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