Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 24/12/2024, n. 225

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 24/12/2024, n. 225
Giurisdizione : Trib. Superiore delle Acque Pubbliche
Numero : 225
Data del deposito : 24 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Composto dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio Pietro M. LAMORGESE - Presidente
Dott. Andrea GENTILI - Consigliere di cassazione – Rel.
Dott. Antonio SCARPA - Consigliere di cassazione
Dott. Giorgio MANCA - Consigliere di Stato
Dott. Ing. Pasquale GIARDINA - Tecnico esperto
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa in sede di appello, iscritta al n. 205 del Ruolo generale dell'anno 2022,
vertita
TRA
REGIONE SICILIANAAutorità di bacino del Distretto idrografico della Si-
cilia (C.F. 80012000826), rappresentata e difesa, per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso gli uffici della quale, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domici-
liata e con domicilio digitale come da PEC registri di giustizia;

APPELLANTE
CONTRO
FEUDI DI CORLEONE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (P.IVA/C.F.
06591180820), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di-
fesa dall'avv. Maria Grazia Cannata, elettivamente domiciliata in Roma, via
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Tuscolana n. 9, presso lo Studio dell'avv. Rosellina Ricci, e con domicilio digitale
come da PEC registri di giustizia;

APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1338/2022 emessa dalla Corte di ap-
pello di Palermo in funzione di Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, pubbli-
cata in data 26 luglio 2017 e comunicata il successivo 2 agosto 2022.
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia all'ill.mo Tribunale superiore delle acque pubbliche, contrariis rejectis, in
integrale riforma della impugnata sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dei
motivi di appello:
Riconosciuta la eccezionalità delle precipitazioni del 1-3 novembre 2021, ritenere
provato il caso fortuito ex art. 2051, c. c. e dichiarare l'assenza di responsabilità
dell'Autorità per l'interruzione del nesso causale;

Per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, con ogni conseguente decisione,
anche per le spese.
Conclusioni per l'appellata:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
Rigettare l'appello promosso dall'Autorità di bacino del Distretto idrografico della
Sicilia avverso la sentenza del Trap Sicilia n. 1338/2022 e confermare in ogni sua
parte la sentenza impugnata;

Condannare l'appellante Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia –
Dipartimento della Presidenza della Regione in persona del legale rappresentante
pro tempore a pagare le spese e compensi del presente grado di giudizio in virtù della
declaranda sua soccombenza, ex art. 91 c. p. c., con spese generali, cpa e iva come
per legge con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata che dichiara di
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avere anticipato e non riscosso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 30 settembre 2022, notificato a mezzo pec in pari data presso il domicilio
eletto di controparte, la Regione Siciliana – Autorità di Bacino del distretto idrogra-
fico della Sicilia, rappresentata e difesa per legge dalla Avvocatura generale dello
Stato, ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale regionale delle acque
pubbliche della Sicilia, pubblicata in data 26 luglio 2022 e comunicata il successivo
2 agosto 2022, con la quale il predetto ricorrente era stato condannato al risarcimento
del danno, liquidato nella misura di euro 273.873,60, oltre interessi sino al soddisfo,
patito dalla Feudi di Corleone Società Cooperativa agricola in occasione degli eventi
atmosferici verificatisi nell'area che ricomprende il bacino idrografico del fiume Be-
lice e quello del fiume NA tra il 2 ed il 3 novembre del 2018 tali da determinare
l'esondazione sia del torrente Corleone sia del citato fiume NA con la conse-
guente invasione dei terreni condotti in locazione dalla predetta società cooperativa
ad opera delle acque in tale modo esondate dal letto dei citati corsi d'acqua.
Nell'impugnare la predetta decisione la Regione Siciliana ha, in primo luogo dedotto
la nullità della sentenza gravata in quanto la stessa sarebbe affetta da un grave vizio
della motivazione che si presenterebbe illogica e contraddittoria;
in primo luogo il
Tribunale regionale non avrebbe tenuto conto della natura del tutto eccezionale degli
eventi meteorici verificatisi nella sopraindicata circostanza - come la stessa è anche
risultata dal dPCm del 23 maggio 2019 dichiarativo della eccezionalità degli eventi
calamitosi verificatisi nelle Regione Siciliana – tale da escludere la sussistenza di un
nesso eziologico fra la condotta della Amministrazione e l'evento.
Il secondo motivo attiene alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere il Trap
escluso la natura eccezionale degli eventi atmosferici di cui si tratta – la cui
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dimostrazione la ricorrente Avvocatura ha riagganciato anche a valutazioni operate
dal CTU che sarebbero state immotivatamente così disattese dall'organo giudicante
- sulla base di valutazioni, inerenti il fenomeno del cosiddetto mutamento climatico,
cui quello ha fatto ricorso attingendo, in termini peraltro, piuttosto vaghi, dalla pro-
pria scienza privata.
Il terzo motivo di impugnazione concerne la violazione o falsa applicazione delle
norme disciplinanti la responsabilità extracontrattuale, in particolare per i danni de-
rivanti da cose in custodia, non avendo il giudice di primo grado considerato che
l'eccezionalità dell'evento verificatosi, operando quale caso fortuito, avrebbe avuto
la idoneità di sollevare l'Autorità ricorrente dalla presunzione di responsabilità civile
su di essa gravante sulla base del rapporto custodiale da essa intrattenuto con i corsi
d'acqua esondati.
Con atto depositato in data 13 gennaio 2023 si è costituita la Società ricorrente nel
giudizio di primo grado, contestando la fondatezza della impugnazione.
In particolare, con riferimento al secondo motivo di ricorso la difesa dell'appellata
ha osservato, per un verso, che non vi erano elementi, oltre al provvedimento gover-
nativo indicato dalla parte appellante, per ritenere l'eccezionalità dell'evento pluviale
da cui è scaturita l'esondazione dei due corsi d'acqua dianzi citati;
in particolare nulla
in tale senso sarebbe contenuto nella relazione dei Consulenti tecnici, i quali, anzi,
avrebbero accertato che i predetti corsi d'acqua versavano in cattive condizioni a
causa delle omessa manutenzione dell'alveo.
In ordine al terzo motivo del ricorso di controparte la difesa della Società cooperativa,
ribadita la esclusione della documentata affermazione della natura eccezionale degli
eventi meteorici in esame, ha osservato che, in relazione alla responsabilità gravante
per i danni cagionati dalle cose in custodia, la responsabilità per caso fortuito del
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custode è esclusa solamente nel caso in cui il citato caso fortuito, laddove esistente,
abbia avuto una efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la
cosa in custodia e l'evento lesivo, se cioè esso possa essere considerato una causa
sopravvenuta di per sé sufficiente a determinare l'evento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere ora riget-
tato.
Va preliminarmente rimarcato che la vicenda sulla
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