Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 1053
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. E D C Presidente e Giudice Relatore dott. C Z Giudice dott. G B B Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3649 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. NOVELLI CINZIA ;
RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. DEL MAGNO DEBORA :
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 Luglio 2024
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa E D C;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La Sig.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir modificare la Parte_1
sentenza di separazione dal marito , nel senso di riservare l'assegno unico in via Controparte_1
esclusiva a essa ricorrente e di disciplinare le telefonate paterne ai figli minori, per tutta la durata della detenzione del ;
chiedeva altresì che questi venisse ammonito per tutte le inadempienze CP_1 perpetrate, all'obbligo di mantenimento dei figli minori e che il padre non pagava Per_1 Per_2
minimamente, pur ricevendo la quota di assegno unico destinato al loro mantenimento, e alle modalità di frequentazione degli stessi;
infine domandava la condanna ai sensi dell'art. 598, 2°comma c.p. al risarcimento dei danni in via equitativa per le dichiarazioni contenute nella memoria di costituzione del resistente.
A fondamento della domanda, oltre a denunciare l'inadempimento paterno, asseriva che i minori stavano subendo pregiudizio per le chiamate effettuate dal carcere ad opera del padre, posto che queste intervenivano durante le attività sportive dei minori creando loro disagi ed imbarazzi.
Si costituiva, seppur tardivamente e solo in data 09.03.2024, Il Sig. chiedendo l'integrale CP_1
rigetto delle domande avanzate da parte avversa.
Assumeva il Sig. di essere sempre stato un buon padre e di non aver mai fatto mancare nulla CP_1
ai propri figli, di trovarsi in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. E D C Presidente e Giudice Relatore dott. C Z Giudice dott. G B B Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3649 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. NOVELLI CINZIA ;
RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. DEL MAGNO DEBORA :
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 Luglio 2024
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa E D C;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La Sig.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir modificare la Parte_1
sentenza di separazione dal marito , nel senso di riservare l'assegno unico in via Controparte_1
esclusiva a essa ricorrente e di disciplinare le telefonate paterne ai figli minori, per tutta la durata della detenzione del ;
chiedeva altresì che questi venisse ammonito per tutte le inadempienze CP_1 perpetrate, all'obbligo di mantenimento dei figli minori e che il padre non pagava Per_1 Per_2
minimamente, pur ricevendo la quota di assegno unico destinato al loro mantenimento, e alle modalità di frequentazione degli stessi;
infine domandava la condanna ai sensi dell'art. 598, 2°comma c.p. al risarcimento dei danni in via equitativa per le dichiarazioni contenute nella memoria di costituzione del resistente.
A fondamento della domanda, oltre a denunciare l'inadempimento paterno, asseriva che i minori stavano subendo pregiudizio per le chiamate effettuate dal carcere ad opera del padre, posto che queste intervenivano durante le attività sportive dei minori creando loro disagi ed imbarazzi.
Si costituiva, seppur tardivamente e solo in data 09.03.2024, Il Sig. chiedendo l'integrale CP_1
rigetto delle domande avanzate da parte avversa.
Assumeva il Sig. di essere sempre stato un buon padre e di non aver mai fatto mancare nulla CP_1
ai propri figli, di trovarsi in
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