Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 1053

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 1053
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 1053
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elisa Dai Checchi Presidente e Giudice Relatore dott. Chiara Zito Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3649 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. NOVELLI CINZIA ;

RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. DEL MAGNO DEBORA :
RESISTENTE

Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 Luglio 2024

IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La Sig.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir modificare la Parte_1
sentenza di separazione dal marito , nel senso di riservare l'assegno unico in via Controparte_1
esclusiva a essa ricorrente e di disciplinare le telefonate paterne ai figli minori, per tutta la durata della detenzione del ;
chiedeva altresì che questi venisse ammonito per tutte le inadempienze CP_1 perpetrate, all'obbligo di mantenimento dei figli minori e che il padre non pagava Per_1 Per_2
minimamente, pur ricevendo la quota di assegno unico destinato al loro mantenimento, e alle modalità di frequentazione degli stessi;
infine domandava la condanna ai sensi dell'art. 598, 2°comma c.p. al risarcimento dei danni in via equitativa per le dichiarazioni contenute nella memoria di costituzione del resistente.
A fondamento della domanda, oltre a denunciare l'inadempimento paterno, asseriva che i minori stavano subendo pregiudizio per le chiamate effettuate dal carcere ad opera del padre, posto che queste intervenivano durante le attività sportive dei minori creando loro disagi ed imbarazzi.
Si costituiva, seppur tardivamente e solo in data 09.03.2024, Il Sig. chiedendo l'integrale CP_1
rigetto delle domande avanzate da parte avversa.
Assumeva il Sig. di essere sempre stato un buon padre e di non aver mai fatto mancare nulla CP_1
ai propri
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi