Trib. Monza, sentenza 22/02/2024, n. 626

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 22/02/2024, n. 626
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 626
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 6729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C A Presidente dott. C B Giudice dott. W F Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 28 settembre 2023 e vertente
TRA
(c.f. ) nata a Varsavia Parte_1 C.F._1
(Polonia) il 5 novembre 1973, rappresentata e difesa dall'avv. M P ed elettivamente domiciliata in Monza, Via Dante n. 2., presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;

ATTORE
CONTRO
(c.f. nato a Livorno (LI) il 15 agosto 1965, CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in personae del
Sostituto – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente all'udienza del 6 febbraio 2024 ha precisato le conclusioni come in atti:
Nel merito 1) Dato atto che è trascorso il termine stabilito dall'art. 3 punto 2 lettera b) della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, dichiarare immediatamente, se del caso anche con sentenza non definitiva in caso di prosecuzione del procedimento, lo scioglimento del matrimonio di cui in premessa, contratto tra la signora e il Parte_1 signor ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla CP_1
annotazione della sentenza;

2) disporre a carico del signor il versamento, in favore della signora CP_1
, di un importo non inferiore a € 200,00 mensili, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , oltre al rimborso del 50% delle spese Per_1
straordinarie, come specificato in premessa.
In via istruttoria
In difetto di produzione spontanea, ordinare al resistente e/o al padre di quest'ultimo, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio di tutta la documentazione necessaria al fine di accertare la propria attuale condizione economica e patrimoniale, con particolare riferimento a: redditi percepiti, giacenza di conti correnti e/o deposito titoli e/o altre liquidità, proprietà immobiliari, titolarità di motoveicoli e/o autoveicoli, contratti di locazione in essere e relative provviste utilizzate per il pagamento dei canoni, e/o quant'altro ritenuto utile da parte dell'Ill.mo Tribunale adito.
In ogni caso: condannare il resistente a rifondere alla ricorrente tutte le spese di lite, nonché i compensi di avvocato, oltre accessori di legge 15% rimborso forfetario, 4% Cpa e Iva 22%.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28 settembre 2023, ritualmente notificato,
[...]
premesso di aver celebrato matrimonio civile nel Comune di Parte_1
Livorno in data 7 settembre 2002 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Livorno,
Anno 2002, n. 187, Parte II, Serie C) con dalla cui unione è nata la figlia CP_1
(in data 29.9.2004), dal quale si era separata con sentenza n. 40/2011 pronunciata dal Per_1
Tribunale di Lecco in data 11 gennaio 2011 (pubblicata in data 25 gennaio 2011), chiedeva al
Tribunale di Monza di pronunciare lo scioglimento del matrimonio nonché di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 200,00 mensili Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 6 febbraio 2024 il resistente compariva personalmente ed il Giudice procedeva all'audizione delle parti;
il difensore di parte ricorrente discuteva oralmente la causa precisando le conclusioni come in atti con rinuncia alla domanda ex art. 210 c.p.c., ed all'esito il Giudice,
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verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia del resistente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le dichiarazioni rese e la documentazione depositata dalla parte ricorrente.
In punto economico i documenti e gli elementi acquisiti consentono a questo Tribunale di assumere una motivata decisione, senza necessità di ulteriori accertamenti, non avendo peraltro le parti costituite formulato/insistito nelle domande istruttorie sul punto.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e Parte_1
anno contratto matrimonio in Livorno in data 7 settembre 2002 (trascritto CP_1
nei registri di stato civile del Comune di Livorno, Anno 2002, n. 187, Parte II, Serie C).
Dalla loro unione è nata la figlia (in data 29.9.2004). Per_1
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 40/2011 pronunciata dal Tribunale di Lecco in data 11 gennaio 2011 (pubblicata in data 25 gennaio 2011) e successivamente modificata con sentenza n. 3279/2011 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano in data 16 novembre 2011
(pubblicata in data 25 novembre 2011).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è più ripresa la convivenza né la comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne deve in primo luogo osservarsi che secondo l'orientamento costante Per_1
della Suprema Corte l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età, ma perdura, immutato, finchè il
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genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4765 del 2002, 8221 e 24498 del 2006, 1830 del 2011- Cass. Sez I- 19589/2011).
E ancora: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. (Sez. 1, Sentenza n. 12952 del 22/06/2016 (Rv. 640096 - 01).
Nel caso di specie la ricorrente ha riferito che la figlia ha concluso gli studi superiori nel corso del 2023 e che allo stato la stessa si è iscritta ad un corso professionalizzante e che svolge lavori saltuari una sera a settimana percependo al mese una retribuzione di circa 200,00 euro, condizione che certamente non consente di ritenere la figlia medesima economicamente indipendente in considerazione dell'età della stessa (19 anni), della frequentazione di un corso specializzante e dell'esiguità dei compensi che ella riceve.
Né parte convenuta, su cui gravava l'onere della relativa prova, ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti, di talchè la figlia deve ritenersi tutt'ora non indipendente Per_1
economicamente.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis
e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo
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richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura
e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale
o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n.
9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze
e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).
Tanto premesso, quanto alla situazione economica e patrimoniale riferibile alle parti, risulta che
svolge attività lavorativa come colf e baby sitter presso una Parte_1
famiglia e collabora occasionalmente con uno studio di ingegneri per la tenuta della contabilità, percependo mensilmente un importo totale di € 1.000/1.200.
Ella nell'anno di imposta 2019 (730 anno 2020) ha esposto redditi lordi annui di € 14.876,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.194,75 netti mensili;
nell'anno di imposta 2020 (730 anno 2021) un reddito lordo annuo di € 13.017,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.050,66 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) un reddito lordo annuo di € 13.101,00 dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.034,16 netti mensili;

Risulta inoltre percepire interamente l'A.U. per la figlia pari un importo mensile di € 136,22.
Ella risulta titolare di un saldo di conto corrente al 31.12.2022 pari ad euro 7162,00.
Vive in un immobile di sua proprietà gravato da mutuo con rata pari ad € 294,77 mensili (doc.
9);
ha documentato l'esistenza di oneri fissi pari ad € 1.509,56 annui per spese condominiali
(doc. 10).
Quanto alla situazione economico-reddituale di risulta che egli in passato aveva CP_1 svolto l'attività di rappresentante per la società ;
sino al mese di agosto 2023 risulta Org_1
aver percepito il Reddito di Cittadinanza.
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All'udienza del 6 febbraio 2024 egli ha dichiarato: “Non voglio nominare un difensore, io sono
d'accordo sulla domanda di divorzio ma non sono d'accordo a versare alcunchè per il mantenimento di mia figlia perché non sono nelle condizioni di farlo. Io sono disoccupato dal
2008 o meglio non lavoro in maniera continuativa, vivo di espedienti e sono aiutato da mio papà. Aiuto dei disabili a Triuggio, senza contratto e percepisco euro 300. Vivo a Triuggio in una casa in locazione che viene pagato da mio papà. Mio padre ha versato sino al 2022 più di
106.000 euro alla signora per nostra figlia. Mia figlia è maggiorenne ed è stata affidata ai
Servizi Sociali fino alla maggiore età. Io non ho finanziamenti e vivo da solo, non ho altri figli.
Io non percepisco più il RdC da agosto 2023 e non percepisco alcun sussidio, non sono invalido. Io so che mia figlia lavora part-time”.
Alla luce del quadro come emerso, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti, tenuto anche conto che pur non disponendo di elementi più precisi circa le relative effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30
Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), viene rideterminato come in dispositivo quello che il resistente dovrà versare alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia, in adesione anche alla domanda della ricorrente, a decorrere dal mese di settembre 2023 (data della domanda proposta unitamente al ricorso introduttivo).
Invero, anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non giustifica un suo esonero dal contribuire al mantenimento dei figli minori (in tal senso cfr. nella giurisprudenza di legittimità
Cass. civ. sez. I, sent. n. 28870 del 27.12.2011;
nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma sez. I, 07.07.2017 secondo il quale “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento”).
Occorre, inoltre, rilevare che la ricorrente non ha proposto domanda di contributo al mantenimento per sé, né di assegno divorzile. Deve pertanto essere revocato dalla data della domanda (settembre 2023) l'obbligo gravante in capo al convenuto di contribuire al mantenimento della moglie.
Le spese di lite
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Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
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