Trib. Pavia, sentenza 03/06/2024, n. 936

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 03/06/2024, n. 936
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 936
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

N.R.G. 5636/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5636/2022, promossa da:
WA LI (C.F: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. PIERCARLO
COLLIVIGNARELLI del foro di Pavia;

ATTORE contro
BANCO POPOLARE DI MILANO (BPM) S.P.A. (C.F./P.I: 09722490969), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO
BANFI del foro di Milano;

CONVENUTO
Oggetto: arricchimento senza causa – risarcimento del danno.
Conclusioni:
- parte attrice: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis rejectis Nel merito: 1.
Condannare controparte al pagamento di euro 5.050, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a titolo di arricchimento senza causa.

2. Condannare controparte al risarcimento del danno, nella ragione di euro 20.000, o altro importo, maggiore o minore, anche secondo equità, a cura del Giudice.

3. Pubblicare la sentenza ex art. 120 cpc., sui maggiori quotidiani locali e settimanali, a cura e spese del soccombente (Provincia Pavese,

Il Giorno, L'Informatore Vigevanese).

4. Se risulta che la parte soccombente, abbia agito o resistito in giudizio, con mala fede o colpa grave, si chiede la condanna, ex art. 96 cpc., secondo legge e con quantificazione del danno, da parte del Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria:

1. Ammettere prova per testi sulle circostanze di cui in premessa precedute da “Vero che” ed eventualmente da meglio riformulare nella fase ex art. 184 c.p.c.

2. All'uopo ammettere C.T.U circa l'apocrifia delle
firme apposte nei documenti bancari di riscossione. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare testi.”;

- parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: nel merito: - rigettare tutte le domande attoree, per
i motivi tutti esposti in atto, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate. - con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art.183, 6° comma, c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 05/12/2022, NG IN conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Pavia, la Banco PO di OV S.p.A. per sentirla condannare al pagamento della somma di € 5.050,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a titolo di arricchimento senza causa, e al risarcimento del danno subito a seguito della indebita sottrazione da parte di ignoti delle somme depositate dal suo conto corrente tra il 20/12/2012 e il 05/11/2013, attraverso plurime operazioni di prelevamento allo sportello, danno che indica nella somma di € 20.000,00 o di quella diversa di giustizia, il tutto oltre alla richiesta di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 120
c.p.c.
, nonché di condanna della banca al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 96 c.p.c.
Riferiva, in punto di fatto, l'odierna attrice che:
- nel febbraio 2012 apriva un conto corrente bancario presso la Banca PO di Lodi, divenuta Banco PO di OV, filiale di Vigevano - conto corrispondente al codice
IBAN [...] – versando, in data 10/02/2012, la somma di €
5.050,00 in contanti;

- da allora non effettuava alcuna operazione, decidendo di prelevare l'importo solo in caso di estrema necessità;

- quando in data 09/12/2014 si recò in banca per effettuare un prelievo, nell'occasione scoprì che sul conto corrente a lei intestato erano rimasti solo € 1,81;

- chieste spiegazioni all'operatore di cassa e ottenuta la stampa dell'estratto conto, si avvedeva di una serie di prelievi di importo variabile e precisamente: 1) in data 20/12/2012 erano stati prelevati € 400,00;
2) in data 08/02/2013 erano stati prelevati € 1.300,00;
3) in data 05/03/2013 erano stati prelevati € 400,00;
4) in data 18/03/2013 erano stati prelevati €
500,00;
5) in data 11/04/2013 erano stati prelevati € 500,00;
6) in data 17/05/2013 erano stati prelevati € 500,00;
7) in data 10/06/2013 erano stati prelevati € 800,00;
8) in data
18/06/2013 erano stati prelevati € 350,00;
9) in data 05/11/2013 erano stati prelevati €
50,00, il tutto per complessivi € 4.800,00 (doc. 1-11);

- non potevano trattarsi di operazioni compiute dall'intestataria del conto, in quanto compiute in periodi in cui lei era assente dall'Italia, trovandosi all'estero come evincibile dal passaporto, sicché palesemente impossibilitata ad agire di persona;

- dalla documentazione fornita dalla Banca risultava l'apposizione di una firma palesemente non autentica in calce ad ogni ricevuta di prelevamento;

- sporta, quindi, denuncia ai Carabinieri contro ignoti, con la quale operava il disconoscimento di tutte le operazioni, con successiva raccomandata del 09/03/2015 richiedeva all'Istituto di credito l'immediata restituzione delle somme fraudolentemente prelevate da terzi, senza ottenere riscontro;
anche la mediazione dava esito negativo per il comunicato diniego della Banca di aderire all'incontro (doc. 12).
Si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa di risposta del 13/04/2023, la Banco
PO di Milano S.p.A. (già Banco PO di OV S.p.A.) contestando in fatto e in diritto le ragioni dell'attrice, chiedendo il rigetto delle domande proposte.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali, nei limiti di quelle introdotte dalle parti entro il maturare delle preclusioni istruttorie, senza dare corso alla prova testimoniale articolata da parte attrice e alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico, in quanto esplorativa (ord. 15/09/2023).
Spedita la causa per la precisazione delle conclusioni al 15/01/2024, l'attrice contestualmente avanzava istanza di rimessione in termini, chiedendo di essere autorizzata a depositare la copia della documentazione attestante i singoli prelievi con firma apocrifa rappresentando che, per un “più che probabile errore di trasmissione umana”, tali documenti non figuravano tra quelli allegati nel fascicolo telematico.
Con ordinanza del 22/01/2024, non accolta l'istanza di rimessione in termini perché ritenuta “non giustificata da causa non imputabile ex art. 153 c.p.c.”, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Preliminarmente, va esaminata l'istanza di rimessione in termini per l'ammissione della produzione documentale tardiva, avanzata dalla difesa attorea contestualmente alla precisazione delle conclusioni e reiterata nelle difese finali.
1.1 In particolare, la difesa attorea chiede di essere autorizzata a produrre otto documenti allegati all'istanza del 15/01/2024, afferenti le copie delle distinte di prelievo di denaro contante allo sportello dal conto corrente a lei intestato nel periodo in oggetto, che assume recare in calce firme apocrife, chiedendo che sulle stesse il Tribunale disponga, poi, una consulenza tecnica d'ufficio
grafologica, fin dal principio indicata quale principale mezzo istruttorio per dimostrare il proprio assunto, vale a dire la falsità delle firme e l'illiceità dei prelievi da parte di ignoti.
1.2 A quattro mesi dall'ordinanza del 15/09/2023, con cui questo Giudice, pronunciandosi sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., motivava il diniego alla CTU grafologica sul rilievo che “…i documenti denominati “copia della ricevuta” e numerati da 1 a 9), allegati all'atto di citazione, non corrispondono ai “documenti bancari di riscossione” sui quali, in tesi, sarebbe apposta la firma apocrifa non riconosciuta dall'attrice, trattandosi di una confusa produzione di documenti bancari (estratti conto, riassunti scalari, comunicazioni alla clientela), privi di firma;

considerato che

parte attrice non ha preso specifica posizione, invece, sulle firme apposte alle “contabili di prelievo” prodotte dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta (doc. 1);
rilevato inoltre che non risulta indicata alcuna scrittura autografa necessaria per le verifiche comparative, non essendo sempre necessario o doveroso per il giudice del merito fare ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio rigetta

l'istanza.”, la difesa attorea depositava, in data 15/01/2024, insieme al foglio di precisazione delle conclusioni, separata “istanza di rimessione in termini per errore di trasmissione documentale”: nell'istanza, riconoscendo che “il Giudice non ha potuto scorgere i documenti prodotti
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