Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2024, n. 1009

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2024, n. 1009
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 1009
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice M I, all'udienza del 18.4.2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4537/2018 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G P e R Parte_1
N C, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta alla via Unità
Italiana n.77, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. M S ed Ctroparte_1 elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere alla via Roberto d'A n. 50/52, giusta procura in calce alla memoria nonché
in persona del socio accomandatario e Ctroparte_2
l.r.p.t., , elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE) alla via Roberto Ctroparte_2
d'A n. 50/52, presso lo studio dell'avv. M S che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria
RESISTENTI
Motivi della decisione
C ricorso depositato in data 18.05.2018, il ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere stato assunto nell'aprile 2004 e di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dapprima della ditta individuale dal 01.04.2004 Ctroparte_1
al 17.10.2011 e successivamente, senza soluzione di continuità, sino al 22.12.2017, alle dipendenze di succeduta in tutti i rapporti contrattuali Ctroparte_2
facenti capo alla ditta individuale;

1
- di essere stato formalmente assunto, come risulta dal certificato del centro per
l'impiego, alle dipendenze della ditta individuale dal 7.4.2009 al CP_1
27.4.2009 e dal 9.2.2010 al 18.2.2010, rapporti poi cessati per asserite dimissioni;

- di aver svolto mansioni di manovale edile riconducibili al secondo livello del CCNL
Edilizia piccola e media industria;

- di aver osservato durante l'intero rapporto il seguente orario di lavoro: dalle 7.30 alle
16.30, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì e di aver espletato la propria attività lavorativa sui vari cantieri siti tra S. Maria Capua Vetere, Caserta e Capua;

- di aver ricevuto dall'assunzione fino all'anno 2012 una retribuzione giornaliera di €
70,00 e dall'anno 2013 in poi la retribuzione giornaliera € 75,00 e di non aver percepito quanto spettante in ragione della quantità e qualità del lavoro svolto, di non aver percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità, l'indennità per festività, ferie e permessi non goduti ed alla cessazione del rapporto il TFR.
Pertanto, dedotta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di un unico centro di imputazione, conveniva in giudizio nonché la Ctroparte_1 Ctroparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che nel periodo dal
01.04.2004 al 22.12.2017 tra le parti è intercorso e si è svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time riconducibile in capo alla ditta individuale
dal 01.04.2004 al 17.10.2011 e, successivamente anche a Ctroparte_1 CP_2 per la comunanza dell'attività di impresa edile esercitata congiuntamente fino al
[...]
dicembre 2014 e, dopo la cancellazione della ditta individuale , Ctroparte_1
riconducibile soltanto a , sussistendone tutti gli Ctroparte_2 elementi ai sensi dell'art. 2094 c.c. e 2095 c.c., con le modalità di svolgimento descritte in premessa per mansioni di manovale edile, inquadramento, sede di lavoro, orario di lavoro, sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, pagamento mensile della retribuzione, applicazione della disciplina collettiva di cui al CCNL Edilizia
Piccola e Media Industria
- Accertare e dichiarare che nel periodo dal 17.10.2011 e fino al 31.12.2014, tra la
[...]
(cancellata in data 23.03.2015 per cessazione delle attività CP_3 Ctroparte_1
in data 31.12.2014) e la è sussistito di fatto un Ctroparte_2
collegamento economico-funzionale tale da far ravvisare un unico centro di imputazione per unicità della struttura organizzativa e produttiva, unicità dell'attività economica
2 esercitata ed il correlativo interesse comune, coincidenza del coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario in un unico soggetto direttivo individuato nelle persone di
(padre), e (figli) che hanno operato per far Ctroparte_1 P_1 Psona_2 confluire l'attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
contemporaneo utilizzo delle prestazioni lavorative dei dipendenti da parte di entrambe le resistenti in modo indifferenziato - Accertare e dichiarare, per le mansioni svolte e l'attività lavorativa effettivamente prestata, il diritto del ricorrente all'esatto inquadramento nel livello II di cui all'art. 77 del citato CCNL ed alle differenze retributive maturate nel corso del rapporto lavorativo come corrispondenti al trattamento economico e normativo della declaratoria di cui sopra ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e degli artt. 2103 c.c., art. 2099 c.c. e, per

l'effetto
- Cdannare , nato a S. Maria C.V. il 17.07.1949 – CF: Ctroparte_1
, residente in via G. Pastore n. 2 81055 Santa Maria Capua Vetere, C.F._1 in proprio nonché quale titolare dell'omonima impresa individuale , già Ctroparte_1
con sede legale in via G. Pastore n. 2 Santa Maria C.V. (cancellata in data 23.03.2015 per cessazione delle attività in data 31.12.2014) nonché Ctroparte_2
, con sede legale in via G. Pastore n. 2 – 81055 S. Maria Capua Vetere
[...]
(CF/P.IVA ) in persona del socio accomandatario sig.ra nata P.IVA_1 Ctroparte_2
a Santa Maria Capua Vetere il 18.03.1976 – CF: , residente in Via G. C.F._2
Pastore n. 2 - 81055 Santa Maria C.V., in solido fra loro e/o ciascuna per quanto di ragione anche ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. ovvero ai sensi dell'art. 2112 c.c. al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 50.726,33, di cui € 28.832,78 a titolo di differenze sulla paga base conglobata e relativi aumenti salariali, per quote 13ma mensilità, festività, ferie, permessi maturati e non goduti, € 505,76 per indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 10 giorni di calendario ed € 21.387,79 a titolo di TFR, come spettanti e previsti dagli artt. 4, 5, 15, 16, 17, 19, 33 del CCNL Edilizia nonché degli artt.
2099, 2103, 2108, 2109, 2112, 2120 c.c., 36 della Costituzione, in conformità ai conteggi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso ed in virtù della normativa contrattuale invocata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, con ogni conseguenza in ordine alla contribuzione previdenziale e fiscale;

3 - Cdannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente;

- Vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;

IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA Qualora il collegamento economico-funzionale tra le società resistenti non faccia venire meno l'autonomia delle singole società in quanto dotate di personalità giuridica distinta, anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi maturati nei confronti della ditta individuale
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