Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/12/2024, n. 740
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Testo completo
N. R.G. 1226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1226/2023 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, promosso da:
, nata ad [...] il [...], residente in [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Bardanzellu (C.F.: C.F._1
pec: e Simonetta Abbondi (C.F.: CodiceFiscale_2 Email_1
;
pec: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 Email_2
studio dei difensori, in Olbia, Via San Giovanni nr. 3;
pagina 1 di 9 ricorrente
contro
nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Campesi (C.F.: C.F._4
;
pec: , elettivamente domiciliata presso C.F._5 Email_3
l'indirizzo pec del predetto difensore;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sassari, presso la CP_2
Sede Provinciale, Via Rockefeller nr. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras (C.F.:
;
t);
C.F._6 Email_4
resistenti
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
PER LE PARTI: come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
PER IL PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c., all'esito di ordinanza del Tribunale di Sassari che dichiarava la propria incompetenza territoriale, parte ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)- Determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla OR nata ad [...] il [...] e residente a[...]
pagina 2 di 9 Mariedda 4, C.F. in misura del 75%, ovvero in quella maggiore o minore che il C.F._1
Tribunale dovesse ritenere di giustizia, e per l'effetto 2)- Ordinare all' in persona del legale CP_2 rappresentante di provvedere alla erogazione della pensione di reversibilità a favore di quest'ultima con decorrenza dalla data del decesso del Signor ”. Persona_1
Si costituiva l' , ribadendo le difese, eccezioni e conclusioni già rassegnate nel procedimento CP_2 davanti il Tribunale di Sassari, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“determinare la quota di pensione e di TFR spettante alle aventi diritto, rigettare la domanda di condanna dell' alla corresponsione di quote di arretrati, con il favore delle spese”. CP_2
Con comparsa di costituzione depositata il 9 novembre 2023, si costituiva parte resistente,
[...]
chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) CP_1
rigettare la avversa pretesa perché del tutto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
2) determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla OR in misura del CP_1
75%, ovvero in quella maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia”.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, ed escussione di testimoni.
All'udienza del 19 settembre 2024, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e definizione del giudizio all'udienza del 20 novembre 2024, assegnando alle parti termine per note conclusionali e di replica, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., e riservando, all'esito, di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Raccolto il parere del PM, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
*****
Sulla posizione dell' CP_2
Preliminarmente, rispetto alle domande svolte nei confronti dell' , occorre precisare che la CP_2
Suprema Corte, con sentenza del 31.1.2007, n. 2092, ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite, ed il coniuge divorziato, ha carattere costitutivo necessario, ed attribuisce sia al coniuge superstite, sia all'ex coniuge divorziato, un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità.
Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato: l'art. 9 L. 898/70 ha
pagina 3 di 9
esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità, demandando all' la CP_2
ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza, non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane, pertanto, quella stabilita dalla normativa pensionistica che, espressamente, prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Pertanto, una volta eseguito l'accertamento, e determinato il quantum del diritto delle richiedenti, la pronuncia del Collegio andrà a disporre che l' , con decorrenza dal primo giorno del mese CP_2
successivo a quello della morte del corrisponda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1226/2023 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi, promosso da:
, nata ad [...] il [...], residente in [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Bardanzellu (C.F.: C.F._1
pec: e Simonetta Abbondi (C.F.: CodiceFiscale_2 Email_1
;
pec: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 Email_2
studio dei difensori, in Olbia, Via San Giovanni nr. 3;
pagina 1 di 9 ricorrente
contro
nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Campesi (C.F.: C.F._4
;
pec: , elettivamente domiciliata presso C.F._5 Email_3
l'indirizzo pec del predetto difensore;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sassari, presso la CP_2
Sede Provinciale, Via Rockefeller nr. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras (C.F.:
;
t);
C.F._6 Email_4
resistenti
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
PER LE PARTI: come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
PER IL PM: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c., all'esito di ordinanza del Tribunale di Sassari che dichiarava la propria incompetenza territoriale, parte ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)- Determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla OR nata ad [...] il [...] e residente a[...]
pagina 2 di 9 Mariedda 4, C.F. in misura del 75%, ovvero in quella maggiore o minore che il C.F._1
Tribunale dovesse ritenere di giustizia, e per l'effetto 2)- Ordinare all' in persona del legale CP_2 rappresentante di provvedere alla erogazione della pensione di reversibilità a favore di quest'ultima con decorrenza dalla data del decesso del Signor ”. Persona_1
Si costituiva l' , ribadendo le difese, eccezioni e conclusioni già rassegnate nel procedimento CP_2 davanti il Tribunale di Sassari, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“determinare la quota di pensione e di TFR spettante alle aventi diritto, rigettare la domanda di condanna dell' alla corresponsione di quote di arretrati, con il favore delle spese”. CP_2
Con comparsa di costituzione depositata il 9 novembre 2023, si costituiva parte resistente,
[...]
chiedendo, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) CP_1
rigettare la avversa pretesa perché del tutto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
2) determinare la quota della pensione di reversibilità, spettante alla OR in misura del CP_1
75%, ovvero in quella maggiore o minore che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia”.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, ed escussione di testimoni.
All'udienza del 19 settembre 2024, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e definizione del giudizio all'udienza del 20 novembre 2024, assegnando alle parti termine per note conclusionali e di replica, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., e riservando, all'esito, di riferire la causa al Collegio per la decisione.
Raccolto il parere del PM, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
*****
Sulla posizione dell' CP_2
Preliminarmente, rispetto alle domande svolte nei confronti dell' , occorre precisare che la CP_2
Suprema Corte, con sentenza del 31.1.2007, n. 2092, ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite, ed il coniuge divorziato, ha carattere costitutivo necessario, ed attribuisce sia al coniuge superstite, sia all'ex coniuge divorziato, un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità.
Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato: l'art. 9 L. 898/70 ha
pagina 3 di 9
esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità, demandando all' la CP_2
ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza, non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane, pertanto, quella stabilita dalla normativa pensionistica che, espressamente, prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Pertanto, una volta eseguito l'accertamento, e determinato il quantum del diritto delle richiedenti, la pronuncia del Collegio andrà a disporre che l' , con decorrenza dal primo giorno del mese CP_2
successivo a quello della morte del corrisponda
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