Trib. Trani, sentenza 18/06/2024, n. 1264
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Testo completo
N. 4075/2020
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa A A, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SPINAZZOLA FRANCESCO MARIA, come da procura Parte_1
in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. assistito e difeso dall'avv. CURIELLO Controparte_1 C.F._1
VINCENZO (c.f. ) e da avv. ( c.f. ) assistito e difeso C.F._2 CP_2 P.IVA_1 dall'avv. (c.f. ) e da avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2020, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
CP_ convenendo nonché l' al fine di chiedere di riconoscere e dare atto che la ricorrente Controparte_1
avesse prestato un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di , dal 10.07.2015 al Controparte_1
25.09.2019.
Dunque, la ricorrente chiedeva di condannare il convenuto al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 17.336,56 ovvero somma diversa ritenuta di giustizia, oltre versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo nonché di condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendo, in via preliminare, di accertare Controparte_1
e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo poiché avente ad oggetto un rapporto di lavoro part-time e, sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare la decadenza delle richieste istruttorie per non aver la ricorrente indicato nel ricorso espressamente le circostanze di prova. Ancora, il resistente chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'indeterminatezza del ricorso e l'indeterminatezza e parzialità del conteggio allegato al ricorso, disponendo la chiamata in causa di tutti gli eredi della madre Controparte_3
. Nel merito, di accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro vantato dalla ricorrente con
[...]
condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, stante anche la temerarietà delle richieste in ricorso ex art. 96 c.p.c.
All'udienza veniva, quindi, disposta la chiamata in causa di , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
che si costituivano in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità
[...]
dell'atto d'integrazione del contraddittorio ex art. 102-106 e 107 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la decadenza di parte ricorrente con l'estromissione dal giudizio delle parti resistenti con condanna al pagamento delle spese legali, con distrazione. I chiamati in causa chiedevano, tanto in via preliminare quanto nel merito, di accogliere le richieste già formulate da e di condannare la Controparte_1
ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre temerarietà ex art. 96 c.p.c.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di tre testi per parte.
Veniva altresì disposta la perizia contabile a mezzo della CTU designata, Dott.ssa . Persona_1
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
La ricorrente deduceva di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze di , assistendo Controparte_1
la di lui madre, , dal 10.07.2015 al 25.09.2019, data in cui era stata licenziata Controparte_3 oralmente.
La ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività di lavoro subordinato, senza essere mai regolarizzata e con la qualifica e le mansioni di assistente a domicilio, badante e collaboratrice familiare, così come previsto dal C.C.N.L. sulla Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico (decorrenza 01/07/2013 – scadenza 31/12/2016, decorrenza 31/05/2017 – scadenza 31/05/2019).
In particolare, la ricorrente riferiva di aver provveduto all'assistenza, alla pulizia e alla cura (anche alimentare) di oltre che alla pulizia della casa. Controparte_3
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente riferiva di aver lavorato per n. 5 ore al giorno, dal lunedì alla
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa A A, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SPINAZZOLA FRANCESCO MARIA, come da procura Parte_1
in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. assistito e difeso dall'avv. CURIELLO Controparte_1 C.F._1
VINCENZO (c.f. ) e da avv. ( c.f. ) assistito e difeso C.F._2 CP_2 P.IVA_1 dall'avv. (c.f. ) e da avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.07.2020, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
CP_ convenendo nonché l' al fine di chiedere di riconoscere e dare atto che la ricorrente Controparte_1
avesse prestato un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di , dal 10.07.2015 al Controparte_1
25.09.2019.
Dunque, la ricorrente chiedeva di condannare il convenuto al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 17.336,56 ovvero somma diversa ritenuta di giustizia, oltre versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo nonché di condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendo, in via preliminare, di accertare Controparte_1
e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo poiché avente ad oggetto un rapporto di lavoro part-time e, sempre in via preliminare, di accertare e dichiarare la decadenza delle richieste istruttorie per non aver la ricorrente indicato nel ricorso espressamente le circostanze di prova. Ancora, il resistente chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'indeterminatezza del ricorso e l'indeterminatezza e parzialità del conteggio allegato al ricorso, disponendo la chiamata in causa di tutti gli eredi della madre Controparte_3
. Nel merito, di accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro vantato dalla ricorrente con
[...]
condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, stante anche la temerarietà delle richieste in ricorso ex art. 96 c.p.c.
All'udienza veniva, quindi, disposta la chiamata in causa di , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
che si costituivano in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità
[...]
dell'atto d'integrazione del contraddittorio ex art. 102-106 e 107 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare la decadenza di parte ricorrente con l'estromissione dal giudizio delle parti resistenti con condanna al pagamento delle spese legali, con distrazione. I chiamati in causa chiedevano, tanto in via preliminare quanto nel merito, di accogliere le richieste già formulate da e di condannare la Controparte_1
ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre temerarietà ex art. 96 c.p.c.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di tre testi per parte.
Veniva altresì disposta la perizia contabile a mezzo della CTU designata, Dott.ssa . Persona_1
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
La ricorrente deduceva di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze di , assistendo Controparte_1
la di lui madre, , dal 10.07.2015 al 25.09.2019, data in cui era stata licenziata Controparte_3 oralmente.
La ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività di lavoro subordinato, senza essere mai regolarizzata e con la qualifica e le mansioni di assistente a domicilio, badante e collaboratrice familiare, così come previsto dal C.C.N.L. sulla Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico (decorrenza 01/07/2013 – scadenza 31/12/2016, decorrenza 31/05/2017 – scadenza 31/05/2019).
In particolare, la ricorrente riferiva di aver provveduto all'assistenza, alla pulizia e alla cura (anche alimentare) di oltre che alla pulizia della casa. Controparte_3
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente riferiva di aver lavorato per n. 5 ore al giorno, dal lunedì alla
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