Trib. Bergamo, sentenza 04/07/2024, n. 1494
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
Terza Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3573 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
EDILSUISIO S.R.L., in persona dell'amministratore pro tempore, con il proc. dom. avv.to Enzo Adamo, delega in atti
-attrice opponente- contro
BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria DA TY ER PA (già CF Liberty Servicing PA), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Laura Botti, delega in atti
-convenuta opposta-
e
AURELIA SPV S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria DA TY ER PA (già CF Liberty Servicing PA), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Laura Botti, delega in atti
-interveniente- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. pagina 1 di 9
sulle seguenti CONCLUSIONI per l'attrice opponente: come da note depositate in data 24.1.2024 per la convenuta opposta e l'interveniente: come da note depositate in data 6.2.2024
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 606/2021, emesso dall'intestato
Tribunale in data 1.3.2021 con clausola di provvisoria esecuzione, con cui le era stato intimato il pagamento di € 765.413,64 (oltre interessi e spese) quale residuo del contratto di apertura di credito in conto corrente (n.90000) con garanzia ipotecaria di originari € 2.000.000,00 erogati nel minor importo di € 1.597.000,00.
Dopo aver sostenuto l'incompletezza ed inidoneità della documentazione offerta dalla
Banca in sede monitoria, nonché dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB a fondare la pretesa creditoria, l'opponente deduceva: la nullità del contratto per indeterminatezza delle clausole e/o per differenza tra le condizioni ex contractu e quelle effettivamente pattuite per via della mancata indicazione del TAEG/ISC, omissione da cui era derivata, facendo applicazione del tasso sostituivo ex art. 117 TUB, un illegittimo addebito di interessi per € 244.515,91
(giusta perizia econometrica di parte versata in atti);
l'applicazione di interessi anatocistici con periodico addebito sul c/c n. 90000 (già n.
64106) e poi, previo storno, con il loro definitivo addebito sul c/c n. 1800 (non oggetto dell'azione monitoria), rapporto rispetto al quale la correntista si riservava di agire in separato giudizio;
l'illegittimo addebito di spese fisse per chiusura conto per € 4.928,48;
l'usurarietà originaria del contratto.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e, in ogni caso a che fossero accertati gli addebiti illegittimi da porre in compensazione con l'eventuale credito vantato dalla Banca.
Costituitasi, la convenuta richiamava il contenuto delle pattuizioni del contratto di apertura di credito al fine di confutare la dedotta indeterminatezza delle clausole
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relative agli interessi convenzionali e moratori.
Negava poi la pertinenza del richiamo al t.a.e.g. (tasso annuo effettivo globale), denominato anche i.s.c. (indice sintetico di costo), in quanto riferibile ai soli prodotti bancari o finanziari destinati al consumatore, e ribadiva la legittimità della pratica anatocistica (peraltro applicata al diverso c/c 1800) in quanto rispettosa della pari periodicità tra interessi attivi e passivi.
Richiamava ancora le condizioni contrattuali per fugare ogni dubbio sulla correttezza dell'addebito di spese fisse di chiusura conto e lamentava l'assoluta genericità delle allegazioni avversarie relative alla presunta applicazione di tassi usurari.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
In data 9.9.2021 depositava comparsa di intervento la società Aurelia SPV srl con la quale dava atto che, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, il Banco BPM
s.p.a. le aveva ceduto pro soluto, tra gli altri, il credito vantato nei confronti di
IS s.r.l. e aderiva in toto alle difese già spiegate dalla cedente.
Negata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed espletata consulenza tecnico contabile, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.2.2024 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta), con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione non può essere accolta.
Merita premettere che ai sensi dell'art. 50 TUB le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Per “estratto conto” deve intendersi ciò che la legge definisce e regola come tale, anzitutto all'articolo 119 del testo unico bancario (oltre che agli articoli 1853 e 1857 c.c.), e cioè “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”
E' noto peraltro che poiché l'opponente a decreto ingiuntivo è sostanzialmente convenuto, sebbene