Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 23

TRIB Ferrara
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Ferrara
Sentenza
11 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 23
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 23
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

OGGETTO:

opposizione a decreto
REPUBBLICA ITALIANA ingiuntivo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 489/2024 R.G. promossa
DA
CA RT (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. VOLPI
EMILIANA e dall'Avv. SCOTTA CHIARA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
(C.F. 80032590582) rappresentato e difeso dall'Avv. SELVETTI LORENZO per procura come in atti;
RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 06/07/2024 CA RT conveniva in giudizio la
CIPAG opponendosi al decreto ingiuntivo n. 81/2024 emesso il 18.4.2024 nei suoi confronti per il pagamento di contributi previdenziali ed accessori (contributo soggettivo e integrativo, indennità di maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni e altri oneri) relativamente agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021, per la complessiva somma di € 64.114,68, oltre alle spese della procedura quantificate in € 2.242,00 ed oltre spese generali, accessori ed alle successive spese occorrenti, tra cui quelle del precetto.
Deduceva in primo luogo che più della metà dell'importo capitale risultava già incorporato in altri titoli esecutivi afferenti alla procedura di riscossione affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
1


Eccepiva la prescrizione sino a tutto il 2019 dei crediti azionati in via monitoria.
Contestava inoltre il calcolo delle sanzioni.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi