Trib. La Spezia, sentenza 09/01/2025, n. 9
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Testo completo
N. 1242/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA PE
Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli ha pronunciato a norma dell'art. 429 cpc la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
IE RE ON, cf PDRMTH49HB57Z110K, rappresentata e difesa
dall'avv. Andrea Amati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La
PE Via Giacomo Doria n. 3,
-attore-
Contro
CI DELLA PE, p. iva 00218930113, non costituita in giudizio,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore IE RE ON come in memoria conclusiva:
“Chiede che il Tribunale, accertata la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione della Provincia
di La PE n. 4651 del 12.07.2024, successivamente annullata perché fondata su
pretesa creditoria inesistente, condanni la Provincia di La PE, in persona del
Presidente pro tempore, al risarcimento delle spese legali e degli onorari di giudizio nella
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per onorari”.
***
Premesso
*IE RE ON proponeva ricorso ex artt. 22 Legge 689/2021 e 6
D.Lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024 della Provincia
della PE.
L'attore esponeva in fatto quanto segue.
In data 16.07.2024 IE RE ON riceveva, ad istanza della
CI DELLA PE, la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024
della Provincia della PE per il pagamento della somma di complessivi Euro 1.681,67
quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con il verbale di accertamento di
violazione amministrativa n. 6359/2022/N in data 24.06.2022 della Polizia Municipale di La
PE.
IE RE ON aveva tuttavia già effettuato in data 19.09.2022 il
pagamento dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al verbale n.
6359/2022/N in data 24.06.2022 della Polizia Municipale di La PE allora pari ad Euro
1.679,67.
L'attore chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024 della
Provincia della PE.
*Il Giudice con provvedimento dell'08.08.2024 disponeva quanto segue:
“A) Sospende