Trib. Grosseto, sentenza 24/05/2024, n. 518

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 24/05/2024, n. 518
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 518
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo

R.G. 2139/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2139/2014 promossa da:
EL AN (C.F: [...]), rapp.ta e difesa dall'avv. AN
D'Amato
ATTRICE
Contro
D'NT LU (C.F: [...]), rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Ceciarini
CONVENUTO
Nonché contro
ON NA IA (C.F: [...]), rapp.ta e difesa dall'avv. Melania Renaioli
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 30.01.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, EL AN, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori LI, IT e AN D'ON, ha convenuto in giudizio D'NT LU e ON NA IA al fine di sentir accertare e dichiarare la simulazione, e quindi, la nullità, o comunque l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c., dell'atto ai rogiti del Notaio Enrica Ermini di Pitigliano relativo alla cessione di diritti in adempimento ad accordi di separazione a titolo gratuito stipulato in data 09.04.2008, rep. N. 1426 Raccolta 563, registrato ad Orbetello l'11.04.2008, n.649 IT, tra IG D'ON e la convenuta NA RI NC, in quanto asseritamente dissimulante una donazione formale/o indiretta, nonché al fine di sentir
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accertare e dichiarare la simulazione di ogni altro atto di disposizione, a titolo gratuito, del proprio patrimonio mobiliare/immobiliare.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto (i) di aver convissuto more uxorio con IG D'ON, coniugato con NA RI NC, dalla quale il D'ON ebbe due figli, RN e VI
d'ON;
(ii) di essersi trasferita nell'anno 1996 in Italia, frequentando regolarmente D'ON
IG, il quale nell'anno 2000 avrebbe lasciato la moglie e l'appartamento coniugale, iniziando stabilmente una convivenza more uxorio con l'attrice, dalla cui unione nacquero tre figli: LI, IT
e AN;
(iii) che nell'anno 2008 IG D'ON e la coniuge NA RI NC avrebbero formalizzato una separazione consensuale concordando la cessione a titolo gratuito alla NC di tutta la propria quota di comproprietà di un immobile sito in Pitigliano;
(iv) che il rapporto more uxorio con
D'ON sarebbe cessato nel luglio 2012 e che successivamente l'attrice avrebbe adito il tribunale per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli e per la determinazione del contributo al mantenimento dei minori;
(v) che al fine di tutelare la prole, l'attrice avrebbe adito il Giudice Tutelare per ottenere
l'autorizzazione a promuovere un giudizio di “riduzione della cessione a titolo gratuito effettuata dal padre nei confronti della coniuge separata e dissimulante una donazione in danno dei figli naturali”;

(vi) che il Giudice tutelare, con provvedimento emesso in data 07.03.2014, avrebbe autorizzato l'attrice
a promuovere in nome e per conto dei figli nati dall'unione more uxorio con il D'ON, l'azione di riduzione della cessione a titolo gratuito di immobili sito in Pitigliano, effettuata da D'ON nei confronti di NC NA RI;
(vii) che la cessione a titolo gratuito della quota di comproprietà dell'unico immobile del quale il D'ON era comproprietario, disposta dallo stesso in favore della ex coniuge, sarebbe un atto simulato preordinato allo scopo di favorire la figlia legittima IR
D'ON in danno dei tre figli nati dall'unione more uxorio;
(vii) che l'accertamento della simulazione del predetto atto dispositivo sarebbe finalizzata a proporre opposizione alla donazione ai sensi dell'art. 563 c.c. come novellato dalla riforma del 2005.
Sulla scorta di tali premesse, ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi la simulazione, e quindi, la nullità, o comunque l'inefficacia ai sensi dell'art. 563 c.c., dell'atto ai rogiti del Notaio Enrica Ermini di Pitigliano relativo alla cessione di diritti in adempimento ad accordi di separazione a titolo gratuito stipulato in data 09.04.2008 rep.n. 1426 Racc. 563, registrato ad Orbetello l'11.04.2008 n. 649 IT, tra
l'Ing. IG D'ON e la Sig.ra NA RI NC, in quanto dissimulante una donazione formale
e/o indiretta, nonché la simulazione di ogni altro atto di disposizione, a titolo gratuito, del proprio patrimonio mobiliare e/o immobiliare;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 18.11.2014, si è costituita in giudizio ON NA IA, non in proprio ma quale esercente la potestà sui figli minori D'ON LI, D'ON IT e
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D'ON AN, deducendo in via preliminare (i) l'inammissibilità della domanda in ragione della mancata corrispondenza tra l'autorizzazione del Giudice Tutelare e l'azione proposta;
(ii) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui tre figli minori, essendo il D'ON ancora in vita. Nel merito, ritenute preliminari ed assorbenti le predette eccezioni ha chiesto comunque il rigetto della domanda, osservando che il trasferimento immobiliare altro non sarebbe stato che l'adempimento degli accordi presi in sede di separazione, sicché il trasferimento della predetta proprietà alla NC sarebbe avvenuto “a saldo e stralcio di ogni rapporto dare-avere intercorrente tra i coniugi”, oltre che per il pregresso mantenimento
e a titolo di risarcimento. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 25.11.2014, si è costituito in giudizio D'NT LU, spiegando le medesimi preliminari eccezioni svolte dalla convenuta NC e nel merito concludendo per il rigetto delle domande in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie istruttorie, all'esito delle quali la causa è stata istruita con la sola prova orale
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