Trib. Taranto, sentenza 18/06/2024, n. 1735

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 18/06/2024, n. 1735
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 1735
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4966/2013 r.g.a.c.
promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv.Stefano Quarta Parte_1 ricorrente nei confronti di
- rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Zaccaria;
Controparte_1
resistente
con l'intervento del
P.M. in sede
nonchè di
con sede in Martina Franca in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Caterina
Argese interveniente volontaria TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 14-3-2024 tenutasi in trattazione scritta la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2-8-2013, , premesso che: il 25-4- Parte_1
2003 aveva contratto matrimonio in Martina Franca con , Controparte_1 dal quale era nato il [...] il figlio ;
l'unione era naufragata e si Per_1 era addivenuti ad una separazione consensuale, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Taranto in data 28-10-2009;
si erano ivi previsti
l'affido congiunto del figlio con prevalente domicilio presso la Per_1 madre, il concorso di esso ricorrente al mantenimento del figlio con versamento della somma di € 1000, e della moglie con versamento mensile di € 500;
che in seguito il coniuge si era mostrato restio a frequentare il figlio, preferendo vivere la quotidianità del nuovo nucleo familiare da lui formato, sino a privarlo della sua presenza da marzo 2013 in poi, con grave nocumento psicofisico per ;
che il Conserva aveva elevatissimo tenore di vita Per_1 dovuto allo svolgimento di attività di impresa in proprio o per mezzo di prestanomi, e nonostante tale capacità economica non versava alcunchè per il mantenimento di essa ricorrente e del figlio;
tanto premesso adiva questo
Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido esclusivo del figlio;
vinte le spese.
Adottati i provvedimenti provvisori ex art. 4 l.div., in data 7-10-2014 con conferma delle condizioni di separazione e nominato l'istruttore, si costituiva con comparsa del 3-2-2015 il deducendo che dal 2013 la CP_1 gli impediva di frequentare il figlio, come anche ritenuto Parte_1 nell'ordinanza resa nel procedimento ex art.710 c.p.c. n.968/2014 da lui promosso per la modifica delle condizioni di separazione;
aggiungeva di non esercitare più attività di imprenditore in quanto fallito, e di svolgere attività di lavoro dipendente presso la ditta Summit del proprio fratello Persona_2 con sede operativa in provincia di Padova, non potendo quindi
[...] esercitare il diritto di visita come previsto in separazione, ma solo durante i fine settimana in cui era in Martina Franca, allorquando però l'attrice gli impediva di vedere il figlio, se non in sua presenza e per poche ore;
sosteneva di avere adempiuto agli obblighi di mantenimento di sin quando ,a Per_1 causa della gravissima crisi economica della propria azienda poi dichiarata
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
fallita con sentenza n.46/2014 del Tribunale di Taranto, e del fatto di essere divenuto genitore di due bambine dalla nuova compagna aveva avuto difficoltà a versare l'assegno stabilito;
per contro l'attrice viveva con il figlio presso abitazione in Martina Franca di proprietà della madre di esso convenuto, ed era proprietaria di altro immobile in Martina Franca alla contrada Paretone da cui poteva ritrarre frutti civili mediante concessione in locazione a terzi, oltre ad avere capacità lavorative avendo già svolto attività di lavoro presso centri di formazione;
chiedeva pertanto l'affido esclusivo del minore ed in subordine condiviso, con disciplina del proprio Per_1 diritto di visita ed intrattenimento secondo i termini che indicava, con riduzione degli assegni previsti in sede di separazione per un importo complessivo di € 400;il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi per l'avv.
Zaccaria, anticipataria.
Con domanda ex art.709 c.p.c. in corso di causa del 7-5-2015 il CP_1 chiedeva riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sino alla misura complessiva di € 300 di cui € 100 alla moglie ed € 200 in favore del figlio;
assumeva di essere dipendente della ditta Summit del fratello , con retribuzione di circa € 1300 Per_2 mensili, di avere costituito nuova famiglia con la nascita di due figlie e che la propria compagna , già rappresentante legale della Persona_3 CP_3 con sede di Martina Franca, l'aveva aiutato al versamento di somme
[...] richieste dalla sin quando la stessa era stata Parte_1 CP_3 dichiarata fallita con sentenza n.7/2015 del 4-2-2015. Con ulteriore domanda ex art.709ter c.p.c. il chiedeva provvedimenti necessari per il CP_1 graduale ripristino della relazione tra padre e figlio pregiudicata dall'atteggiamento ostruzionistico della madre, ed in subordine assumere provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale della Parte_1 con condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del minore
. Per_1
In data 28-10-2015 era pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili.
La causa era quindi istruita documentalmente previo rigetto delle richieste istruttorie formulate con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
Pronunciato provvedimento del 17-3-2020 ex art.156 c.p.c. per il versamento diretto in favore di di quanto dovuto per assegni di Parte_1
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
mantenimento, da parte della , allora datrice di lavoro del Parte_2
quest'ultima spiegava intervento volontario per chiedere la revoca CP_1
o modifica del provvedimento ora citato, assumendo di nulla dovere al convenuto.
Con ordinanza del 15-9-2020 verificata la volontà delle parti di
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