Trib. Latina, sentenza 12/09/2024, n. 921
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3105 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
GL AB , rappresentato e difeso dall'Avv.to Raffaele Giugliano e Renato Giugliano
CONTRO
I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ) SEDE PROVINCILE DI LATINA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paola Ciarelli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente
1
in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018;
Cass. n.
2909/2017;
Cass. 2853/2017;
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14;
Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire in un'unica soluzione l'anticipazione della indennità di disoccupazione NASPI e la condanna dell'INPS al pagamento – è fondata e deve essere accolta.
3. Secondo quanto prescritto dall'art. 8 del d.lgs. 04/03/2015 n. 22
<
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3105 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
GL AB , rappresentato e difeso dall'Avv.to Raffaele Giugliano e Renato Giugliano
CONTRO
I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ) SEDE PROVINCILE DI LATINA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Paola Ciarelli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente
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in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018;
Cass. n.
2909/2017;
Cass. 2853/2017;
Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14;
Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire in un'unica soluzione l'anticipazione della indennità di disoccupazione NASPI e la condanna dell'INPS al pagamento – è fondata e deve essere accolta.
3. Secondo quanto prescritto dall'art. 8 del d.lgs. 04/03/2015 n. 22
<
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale
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