Trib. Treviso, sentenza 13/11/2024, n. 181
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Testo completo
R.G. P.U. N……………..
R.G.L.G. N……………..
Depositata e Pubblicata
Il…………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:
dott. Bruno Casciarri Presidente dott. Lucio Munaro Giudice dott.ssa Petra Uliana Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso nel procedimento n. 226-1/ 2024 presentato dalla Procura della
Repubblica di Treviso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società SOLVIPA SRL, c.f. 04621190265, rappresentata e difesa dall'avv.to Muzzupappa;
instaurato il contraddittorio con la società debitrice mediante la notifica del ricorso
e del decreto di fissazione udienza a mezzo PEC;
presa visione dei documenti allegati;
assunte le necessarie informazioni;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 c.c.i.i. in quanto la società ha sede legale in San Biagio di Callalta (TV);
ritenuta la sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale indicati dall'art.
121 c.c.i., in quanto la debitrice è imprenditore commerciale e non può essere
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qualificata “impresa minore” secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d),
c.c.i., tenuto conto dell'onere della prova posto dall'art. 121 c.c.i. a carico della parte resistente e dei valori indicati nei bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022;
rilevato, inoltre, che senz'altro l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è complessivamente superiore alla soglia di euro 30.000,00, come risulta dalle informative disposte ex art. 42 c.c.i., le quali evidenziano un credito erariale portato da cartelle esattoriali di circa euro 302.000, importo in alcun modo ridotto per effetto dell'istanza di rateizzazione del debito fiscale (art. 49 c.c.i.i.);
constatato che la predetta società versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di ottemperare regolarmente alle obbligazioni assunte, stato desumibile dall'ingente debito tributario, risalente nel tempo ad epoca anteriore al
2020, debito che non è affatto estinto per effetto della richiesta di rateizzazione del debito erariale per il minor importo di euro 173.012, presentata a ridosso della data di udienza (doc. 3 depositato in data 11-12/11/2024);
rilevato inoltre che il debitore non ha prodotto il