Trib. Bari, sentenza 12/11/2024, n. 4333
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Testo completo
N.R.G. 13480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 12.11.2024, ai sensi, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
13480/2023
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1965 e residente in [...],
Rappr. e dif. dall'Avv. M. Geronimo (C.F.: ), C.F._2
Ricorrente
E
1
, in persona del legale rappr. p.t., CP_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Anna Faretra, c.f. , C.F._3
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto del ricorso. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , Per_1 CP_2
, , , dott. , dott.ssa e CP_3 CP_4 Per_2 Per_3 Per_4
la causa veniva decisa. CP_5
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
2
Invero, deve premettersi che il ricorrente, deduce di prestare attività lavorativa quale Ausiliario Specializzato, livello A del
C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica presso la parte convenuta e di aver effettuato servizio durante giornate festive del 25 Aprile, 1
Maggio e 2 Giugno. Lamenta che, nonostante la perdita di fruizione dei giorni festivi in cui aveva prestato servizio, non aveva goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore e non aveva percepito la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese.
Ebbene, L'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 – come modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90 – stabilisce: <
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retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera>> (cfr. L. n. 90 del 1994 modificativa della L. n. 260 del 1949).
A ciò si aggiunga che l'art. 44 del CCNL 1.9.1995 prevede: <<3. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L.
8.500. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 43, comma 2 punto 2) potranno essere individuati altri operatori, il cui orario di lavoro, per obiettive esigenze dell'azienda o ente, debba essere articolato su tre turni. A tale personale compete l'indennità giornaliera prevista dal presente comma.
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4. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I all' VII livello retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda o dell'ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a L.
3.500. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio. L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
5. Agli operatori professionali coordinatori – caposala ed ostetriche
– che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno – in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi
e cura – compete un'indennità mensile, lorda di lire 50.000, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6>> (cfr. stralcio CCNL comparto SANITA' del
1.9.1995 artt. 20 e 44).
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999 disciplina come segue il lavoro straordinario: <
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
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8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro
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