Trib. Roma, sentenza 09/07/2024, n. 11712
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59880/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 19.3.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
10.6.2024 e vertente
TRA
BO RD, con il patrocinio degli avv.ti Valerio Visaggi e Carmelo Vinci
ATTRICE
E
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, con il patrocinio dell'avv. Fabio Alberici
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.3.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Il dott. NA HI ha convenuto in giudizio la Allianz Assicurazioni spa chiedendone la condanna, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni da inadempimento quantificati in complessivi euro 44.081,26, oltre interessi, ovvero nella diversa somma da determinarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda ha esposto che:
- con sentenza dal Tribunale Ordinario di Roma n. 2541/21 (R.G. n. 67014/2017) egli era stato condannato al pagamento, in favore della paziente De GE BA, della complessiva somma di
€ 32.918,74, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità professionale derivati dall'intervento chirurgico di implantologia eseguito in più fasi
1
dal 8.7.2004 ai primi mesi del 2006, nonché alla refusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 7.534,00 oltre accessori di legge;
- con la stessa pronuncia era stata respinta la domanda di manleva da lui formulata nei confronti della
Allianz ass.ni s.p.a. in virtù di polizza RC professionale n. 500/3064077 sottoscritta in data
23.12.2002, con conseguente condanna al pagamento, in favore della Compagnia, delle spese di lite per l'importo di € 7.254,00 oltre accessori di legge;
- tale reiezione si era fondata sul difetto di prova dell'inoltro alla compagnia, da parte del sig, OG, della denuncia di sinistro nel termine convenuto in polizza, ossia entro la scadenza del quinquennio successivo alla cessazione di validità della stessa e quindi entro il 31.12.2013;
- tale statuizione trovava ragione nella mala fede contrattuale e processuale della compagnia, in dolosa violazione degli artt. 1175, 1176, 2°co. e 1375 cc, poiché nel predetto giudizio quest'ultima non solo aveva eccepito che la polizza fosse cessata il 23.06.2008, ma aveva altresì sottaciuto di aver ricevuto la denuncia di sinistro nei termini contrattuali;
- il sig. OG, solo successivamente, aveva ottenuto, tramite il broker assicurativo Lino Bernabei, la prova dell'avvenuta denuncia del sinistro effettuata a mezzo fax del 23.9.2013;
- all'esito parte attrice aveva invano diffidato la Compagnia ad adempiere al contratto.
La Compagnia convenuta si è costituita eccependo il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma n. 2541/21, e ha dedotto che l'attore avrebbe dovuto sollevare la questione in sede di appello, essendo entrato in possesso del documento nelle more dei termini di impugnazione. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, rivendicando la correttezza del proprio operato ed evidenziando di aver rappresentato all'attore, fin dal 2014, l'assenza della denuncia di sinistro. Infine, ha contestato l'idoneità del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59880/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 19.3.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
10.6.2024 e vertente
TRA
BO RD, con il patrocinio degli avv.ti Valerio Visaggi e Carmelo Vinci
ATTRICE
E
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, con il patrocinio dell'avv. Fabio Alberici
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.3.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Il dott. NA HI ha convenuto in giudizio la Allianz Assicurazioni spa chiedendone la condanna, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni da inadempimento quantificati in complessivi euro 44.081,26, oltre interessi, ovvero nella diversa somma da determinarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda ha esposto che:
- con sentenza dal Tribunale Ordinario di Roma n. 2541/21 (R.G. n. 67014/2017) egli era stato condannato al pagamento, in favore della paziente De GE BA, della complessiva somma di
€ 32.918,74, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità professionale derivati dall'intervento chirurgico di implantologia eseguito in più fasi
1
dal 8.7.2004 ai primi mesi del 2006, nonché alla refusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 7.534,00 oltre accessori di legge;
- con la stessa pronuncia era stata respinta la domanda di manleva da lui formulata nei confronti della
Allianz ass.ni s.p.a. in virtù di polizza RC professionale n. 500/3064077 sottoscritta in data
23.12.2002, con conseguente condanna al pagamento, in favore della Compagnia, delle spese di lite per l'importo di € 7.254,00 oltre accessori di legge;
- tale reiezione si era fondata sul difetto di prova dell'inoltro alla compagnia, da parte del sig, OG, della denuncia di sinistro nel termine convenuto in polizza, ossia entro la scadenza del quinquennio successivo alla cessazione di validità della stessa e quindi entro il 31.12.2013;
- tale statuizione trovava ragione nella mala fede contrattuale e processuale della compagnia, in dolosa violazione degli artt. 1175, 1176, 2°co. e 1375 cc, poiché nel predetto giudizio quest'ultima non solo aveva eccepito che la polizza fosse cessata il 23.06.2008, ma aveva altresì sottaciuto di aver ricevuto la denuncia di sinistro nei termini contrattuali;
- il sig. OG, solo successivamente, aveva ottenuto, tramite il broker assicurativo Lino Bernabei, la prova dell'avvenuta denuncia del sinistro effettuata a mezzo fax del 23.9.2013;
- all'esito parte attrice aveva invano diffidato la Compagnia ad adempiere al contratto.
La Compagnia convenuta si è costituita eccependo il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma n. 2541/21, e ha dedotto che l'attore avrebbe dovuto sollevare la questione in sede di appello, essendo entrato in possesso del documento nelle more dei termini di impugnazione. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, rivendicando la correttezza del proprio operato ed evidenziando di aver rappresentato all'attore, fin dal 2014, l'assenza della denuncia di sinistro. Infine, ha contestato l'idoneità del
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