Trib. Trani, sentenza 25/05/2024, n. 919
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Testo completo
N. R.G. 4530/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI nella persona del Giudice monocratico dr.ssa L C, la quale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4530/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto: regime patrimoniale della famiglia, promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. Dibenedetto G M, giusta mandato in Parte_1
atti
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- resistente contumace -
* * * * * *
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies e ss. c.p.c., depositato in data 5/12/2023, Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Controparte_1 accertare e dichiarare che l'acquisto dell'immobile per cui è causa, avvenuto con atto pubblico di assegnazione di alloggi da parte di società cooperativa del 15 novembre 2017, a ministero del Notaio
(rep. 30.331, racc. 13.355;
trascritto presso RR.II di Trani in data Persona_1
22/11/2017 al n 18190), è oggetto di donazione indiretta effettuata dalla madre della ricorrente, sig.ra , in favore della medesima ricorrente per i motivi innanzi Per_2 Parte_1
esposti;
B) conseguentemente, accertare e dichiarare che la medesima unità immobiliare posta nel fabbricato in Barletta, alla via Paolo Ricci (precisamente: appartamento con accesso dal numero
183/B della detta via, posto al nono piano con ingresso dalla porta di fronte per chi giunge al piano salendo le scale, della consistenza catastale di sei vani e mezzo, confinante con vano scale, con pianerottolo e con unità immobiliari subalterne 66 e 112 (N.C.E.U del Comune di Barletta fgl. 86,
p.lla 23377, sub 113, via Paolo Ricci snc, piano 9, Cat. A/3, Cl. 5, consistenza vani 6,5, sup. cat. tot.
1 mq 131, R.C. Euro 788,89), con annesso box auto al secondo piano seminterrato, avente accesso dalla rampa che si diparte dal n.183/C della detta via, della consistenza catastale di metri quadrati
39;
confinante con corsia di manovra e con unità immobiliari subalterni 9 e 11 (N.C.E.U. del Comune di Barletta fgl. 86, p.lla 23377, sub 10;
via Paolo Ricci snc, piano S2, Cat C/6, Cl. 5, consistenza mq
39, superficie catastale mq 44, R.C. Euro 161,13) è esclusa dalla comunione legale tra i coniugi
e e, per l'effetto, è bene personale di proprietà esclusiva della Parte_1 Controparte_1
ricorrente , ex art. 179, I° comma lett. b), cod. civ.;
C) ordinare al Conservatore Parte_1
dei RR.II. di Trani la trascrizione e/o annotazione della sentenza che sarà pronunciata all'esito del giudizio, con esonero da ogni responsabilità;
D) con vittoria di spese…”.
Assumeva che in data 2/05/1992 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, e che, venuta meno nel tempo l'affectio coniugalis, i coniugi vivevano, di fatto, separatamente, apprestandosi a ricorrere all'Autorità
Giudiziaria per la declaratoria di separazione coniugale.
Rappresentava altresì che in costanza di matrimonio si era iscritta alla cooperativa edilizia denominata
”, e che in data 15/11/2017, con atto pubblico di Organizzazione_1
assegnazione di alloggi da parte di società cooperativa, a ministero del Notaio Persona_1
le era stata trasferita la piena proprietà degli immobili innanzi descritti, per un corrispettivo
[...] di complessivi € 238.702,88, di cui € 200.522,00 per l'appartamento ed € 29.000,00 per il box auto, ivi compresa l'IVA al 4%, interamente versato dalla madre della ricorrente, sig.ra giusta Per_2
documentazione versata in atti, la quale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI nella persona del Giudice monocratico dr.ssa L C, la quale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4530/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto: regime patrimoniale della famiglia, promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. Dibenedetto G M, giusta mandato in Parte_1
atti
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- resistente contumace -
* * * * * *
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies e ss. c.p.c., depositato in data 5/12/2023, Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Controparte_1 accertare e dichiarare che l'acquisto dell'immobile per cui è causa, avvenuto con atto pubblico di assegnazione di alloggi da parte di società cooperativa del 15 novembre 2017, a ministero del Notaio
(rep. 30.331, racc. 13.355;
trascritto presso RR.II di Trani in data Persona_1
22/11/2017 al n 18190), è oggetto di donazione indiretta effettuata dalla madre della ricorrente, sig.ra , in favore della medesima ricorrente per i motivi innanzi Per_2 Parte_1
esposti;
B) conseguentemente, accertare e dichiarare che la medesima unità immobiliare posta nel fabbricato in Barletta, alla via Paolo Ricci (precisamente: appartamento con accesso dal numero
183/B della detta via, posto al nono piano con ingresso dalla porta di fronte per chi giunge al piano salendo le scale, della consistenza catastale di sei vani e mezzo, confinante con vano scale, con pianerottolo e con unità immobiliari subalterne 66 e 112 (N.C.E.U del Comune di Barletta fgl. 86,
p.lla 23377, sub 113, via Paolo Ricci snc, piano 9, Cat. A/3, Cl. 5, consistenza vani 6,5, sup. cat. tot.
1 mq 131, R.C. Euro 788,89), con annesso box auto al secondo piano seminterrato, avente accesso dalla rampa che si diparte dal n.183/C della detta via, della consistenza catastale di metri quadrati
39;
confinante con corsia di manovra e con unità immobiliari subalterni 9 e 11 (N.C.E.U. del Comune di Barletta fgl. 86, p.lla 23377, sub 10;
via Paolo Ricci snc, piano S2, Cat C/6, Cl. 5, consistenza mq
39, superficie catastale mq 44, R.C. Euro 161,13) è esclusa dalla comunione legale tra i coniugi
e e, per l'effetto, è bene personale di proprietà esclusiva della Parte_1 Controparte_1
ricorrente , ex art. 179, I° comma lett. b), cod. civ.;
C) ordinare al Conservatore Parte_1
dei RR.II. di Trani la trascrizione e/o annotazione della sentenza che sarà pronunciata all'esito del giudizio, con esonero da ogni responsabilità;
D) con vittoria di spese…”.
Assumeva che in data 2/05/1992 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, e che, venuta meno nel tempo l'affectio coniugalis, i coniugi vivevano, di fatto, separatamente, apprestandosi a ricorrere all'Autorità
Giudiziaria per la declaratoria di separazione coniugale.
Rappresentava altresì che in costanza di matrimonio si era iscritta alla cooperativa edilizia denominata
”, e che in data 15/11/2017, con atto pubblico di Organizzazione_1
assegnazione di alloggi da parte di società cooperativa, a ministero del Notaio Persona_1
le era stata trasferita la piena proprietà degli immobili innanzi descritti, per un corrispettivo
[...] di complessivi € 238.702,88, di cui € 200.522,00 per l'appartamento ed € 29.000,00 per il box auto, ivi compresa l'IVA al 4%, interamente versato dalla madre della ricorrente, sig.ra giusta Per_2
documentazione versata in atti, la quale
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