Trib. Lecce, sentenza 11/01/2025, n. 71

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 11/01/2025, n. 71
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 71
Data del deposito : 11 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6010/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 13/12/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
-S FR, nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Francesco Delli Noci
Ricorrente
C O N T R O
-INAIL, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Alessandra Vinci
Resistente
Oggetto: rendita o indennizzo da malattia professionale.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27/5/2021, il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver lavorato alle dipendenze della IMBALLAGGI LUBELLI SRL, azienda operante nel settore della fabbricazione di ondulati e imballaggi in carta e cartone dal
26/5/2004 al 3/4/2020 come operaio addetto alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di rotoli di imballaggio in cartone, con mansioni che hanno comportato costante esposizione ad agenti chimici dannosi (inalazione di polveri
e microparticelle di carta e cartone e di Eternit, materiale presente fino al Maggio
2008 nella copertura del capannone in cui il ricorrente lavorava) espone che
l'Istituto ha negato l'esistenza e l'origine professionale della patologia
ispessimenti parenchimali polmonari a base pleurica”, denunciata con domanda amministrativa del 10/9/2019, e chiede accertarsi la esistenza della dedotta malattia professionale con riconoscimento dei postumi invalidanti e con
condanna dell'INAIL al pagamento della relativa prestazione, previo espletamento di consulenza tecnica.
Si è costituito in giudizio l'INAIL con memoria difensiva nella quale chiede la reiezione del ricorso, richiamando le valutazioni espresse dai suoi sanitari.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto nella misura che segue.
Premesso che le mansioni lavorative svolte dal ricorrente non sono contestate dall'INAIL e sono confermate dal teste ER VA, collega di lavoro del ricorrente, escusso alla udienza del 21/7/2023, giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile
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