Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 456

TRIB Roma
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sentenza
15 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 456
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 456
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo



TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19502/2024: tra
UR ON con l'avv. D'AMATI GIOVANNI NICOLA e OS UD
Parte ricorrente contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE non costituito
Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1- Rilevato che con ricorso depositato il 21.05.2025 la sig.ra ZZ UR ha convenuto in giudizio l'Inps quale titolare del Fondo di garanzia istituito dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Ha esposto di avere lavorato dal 1.9.2008 al 16.3.2018 per l'Associazione CTS Centro Turistico Studentesco e Giovanile (innanzi solo CTS) che con provvedimento del 6.6.2019 (proc Rg 21342/2018) del Tribunale di Roma è stato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio per crisi da sovraindebitamento ex art. 14 ter L n.3/2012;
che lo stato passivo definitivo è stato approvato il 24.3.2020;
che il liquidatore dott.ssa Carvelli ha trasmesso copia dello stato passivo definitivo al Giudice Delegato che ha autorizzato la liquidazione del patrimonio;
che con pec in data 10.6.2020 il Curatore ha trasmesso all'INPS lo stato passivo. Ha specificato che essendo stata ammessa al passivo per euro 21.369,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per il TFR dovuto per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e per € euro 10.001,82 per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione, in data 12.7.2021 ha presentato in via telematica (prot. 11432/2021) domanda di liquidazione del TFR e delle ultime tre mensilità
allegando, oltre al documento di identità: - il modulo SR52 sottoscritto dal Curatore dott.ssa Cervelli;
- lo stato passivo definitivo inoltratole dal Curatore, approvato il 24.3.2020. Ha proseguito osservando che l'Inps ha omesso il pagamento di quanto dovuto rilevando la tardiva proposizione della domanda avendo riscontrato la mancata integrazione della documentazione richiesta con la seguente motivazione: Gentile Sig.ra ZZ, in riscontro alla precedente Sua si comunica che la domanda di intervento del Fondo di Garanzia n. 11432 è stata definita per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Ciò in quanto è decorso il termine di un anno e trecento giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa, trasmessa in data 12/07/2021, senza che sia stata prodotta tutta la documentazione utile per la definizione della stessa. Difatti, sia in allegato alla domanda telematica, sia nella pec da Lei inviata il 19/01/23 a seguito della richiesta di integrazione documentale dello scrivente Istituto, è stato trasmesso lo stato passivo privo della dichiarazione di esecutività. L'art. 2 della l. 297/82 al comma 2 testualmente recita "Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo (...) il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo". È, quindi, proprio la norma regolatrice della materia a stabilire che l'accesso al Fondo di Garanzia possa avvenire solo se ed in quanto lo stato passivo venga dichiarato esecutivo. Non essendo stato prodotto tale documento, in esito al controllo periodico sulle pratiche pendenti in richiesta documenti, la Sua domanda è stata definita il 31/05/2023 per intervenuta decadenza, essendo spirato il suddetto termine decadenziale in data 08/05/2023. In diritto ha sostenuto l'illegittimità del comportamento dell'Inps, rilevando di avere tempestivamente prodotto tutta la documentazione necessaria già all'atto della presentazione della domanda così come peraltro ritenuto dallo stesso Istituto con la circolare del 24-07-2015
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