Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 495
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente est-
Valeria Rosetti - Giudice -
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1901 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI MEO AMALIA presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in calce al ricorso, dall'avv. NAPOLITANO ALBERTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/02/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio a BACOLI il 05/06/2003;
che dal matrimonio era nato un figlio il 12/06/2005;
Per_1
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
17/07/2020, era intervenuta separazione in forza di omologa n. 4243/2020 del 17/09/2020;
1
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, un regime di frequentazione per il padre, la rinuncia a qualsiasi pretesa reciproca fra i coniugi;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
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