Trib. Trani, sentenza 12/09/2024, n. 1298
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Testo completo
N. R.G. 3172/2023
SEGUE VERBALE DI UDIENZA DEL 12.09.2024 di cui la presente sentenza, costituisce parte integrante e sostanziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in persona della dottssa Laura Cantore, all'odierna udienza ha emesso, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento di cui in epigrafe iscritto al n. 3172//2023 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso depositato in data 5.08.2023 da:
MO CA rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Grazia Licciardello, giusta mandato in atti
ricorrente
E
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI – Trani in persona del Presidente legale rappresentante Avv.
Logrieco Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monti Salvatore, Matteucci OS
Damiano e Michele Corradino Losapio giusta mandato in atti
resistente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
Con ricorso ai sensi degli artt. 79 e 17 del REGOLAMENTO UE 2016/679, nonchè 152 legge
196/2003, depositato in data 5.08.2023, OS NT ha evocato in giudizio innanzi al
Tribunale di Trani il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: <ingiungere al titolare del trattamento e comunque all'Ordine Avvocati
Trani in persona del legale rappresentante, di conformare il trattamento dati alle disposizioni vigenti, e condannare lo stesso alla cessazione definitiva del trattamento nel modo in essere oggi, in particolare cancellando i dati personali del NT dal comunicato stampa del 20.12.2009, da allora a tutt'oggi affisso sul sito dell'Ordine;
condannare lo stesso al risarcimento del danno immateriale ex art. 82 del Regolamento nella misura non inferiore ad €. 50.000, ovvero ai sensi dell'art. 96 cpc.- Condannarlo inoltre alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio>>.
Ha premesso:
- di conservare il titolo di <avvocato>> ai sensi dell'art.
1.2 del R.D.L. 1578/1933 benchè gli sia stata inflitta la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo professionale ai sensi dell' art. 40 del citato R.D.L. con provvedimento divenuto definitivo nel 1998 che ha avuto scaturigine da una complessa e convulsa vicenda giudiziaria risalente al 1992 nell'ambito di una causa lavoristica in cui egli assisteva dodici lavoratori marittimi il cui epilogo processuale conduceva alla denunzia a carico dell'odierno ricorrente da parte di tre degli assistiti per presunta appropriazione indebita << cui seguì il sequestro da parte del P.M. del conto corrente presso l'allora Banco di Napoli, con effetto a cascata sui conti cointestati al NT ed alla consorte presso la BNL e la Banca
Cattolica di Molfetta>> a cui seguiva la condanna del NT il quale ha poi denunziato a sua volta, per assunta falsa testimonianza, i predetti assistiti, sentiti come testi in sede penale, cui sarebbe seguita l'archiviazione del procedimento, impugnata dal Procuratore Generale;
impugnazione che il ricorrente assume non aver avuto corso;
- che, introdotto il procedimento disciplinare a suo carico il C.O.A. di Trani sarebbe incorso in svariati
errori procedurali lamentando altresì carenza dei necessari approfondimenti prodromici alla adozione di qualsivoglia provvedimento disciplinare;
- che, dopo un periodo di grave disagio personale, famigliare e professionale ha deciso di porre la sua pluriennale esperienza, maturata nel settore del diritto del lavoro nautico, al servizio del movimento sindacale;
- che, nel dicembre del 2009 il compianto Cavaliere del Lavoro GI Adesso>> veniva convocata un'assemblea di marittimi nella quale egli, invitato, partecipava rilasciando poi una intervista <pubblicata su un organo di stampa locale (https://molfettalive.it/2009/12/18/seagull-le-ragioni-di-una-protesta/) che riportava
pagina 2 di 9 alcune parti del manifesto sindacale, con forti critiche all'avvocatura>> per cui il C.O.A. di Trani, ritenendo fortemente offensivi per la categoria professionale degli avvocati, alcuni passaggi del comunicato suddetto emanò a sua volta un comunicato stampa in data 20.12.2009 ultimo, evidenziava che il NT era stato radiato dall'albo in via definitiva nell'anno 1998
(cioè dieci anni prima, doc. I)>>;
- che il comunicato stampa de quo sarebbe a tutt' oggi affisso sul sito telematico istituzionale dell'Ordine tranese: https://www.ordineavvocatitrani.it/2009/12/20/strongcomunicato-stampa-in- ordine- allarticolo-pubblicato-su-molfettalive-dal-titolo-seagull-le-ragioni-di-una-protesta-di- antonio- orsciastrong/;
- che, a causa di tanto, egli ha introdotto apposito giudizio presso il Tribunale di Trani in ordine alla legittimità di detta pubblicazione precisando che lo stesso era stato <introdotto per la rimozione dei suoi dati personali da detto comunicato affisso sul sito dell'Ordine tranese>>. Sentenza passata in giudicato in data 21/07/2023;
- che nella detta controversia civile si contestava sia la legittimità della pubblicazione del comunicato stampa sul sito, trattandosi di diffusione consentita dall'allora art. 19.3, dec. Leg. 196/2003 solo in presenza di legge o regolamento, sia la titolarità in capo agli avv.ti Logrieco-Norscia del trattamento;
- che, entrato in vigore il Regolamento U.E. 2016/679, egli ha tra l'altro proposto opposizione, ex art.
21 del detto Regolamento, all'ulteriore trattamento dei propri dati contenuti in quel comunicato stampa, con P.E.C. del 22.09.2018 e che stante il silenzio serbato dal C.O.A., con altra istanza, ex art. 17, lett. a) – c ) del Regolamento U.E., con P.E.C. del 01.10.2018, ha chiesto la cancellazione dei propri dati da quel comunicato stampa, oppure <di indicare i motivi legittimi e cogenti che consentissero l'ulteriore trattamento>>;
- che, a seguito di tanto, il C.O.A., nel richiamare la citata sentenza, avrebbe interposto <un espresso diniego>> diffidandolo, per contro, con P.E.C. del 05.10.2018 - <dal proseguire l'attività inutilmente emulativa nei confronti degli Uffici diversamente ben impegnati a smaltire le legittime istanze degli avvocati locali>>;
- che, invece <è pieno diritto del NT ottenere la cancellazione dei dati personali dal comunicato stampa in quanto – ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE – i detti dati non hanno più alcuna attualità a distanza di quasi 15 anni dalla sua pubblicazione e di 25 anni (e più) dal provvedimento disciplinare, e comunque il NT ha manifestato la sua piena opposizione all'ulteriore trattamento, che, ove ancora consentito, dovrebbe comportare solo l'inserimento di
pagina 3 di 9 quei dati nell'Albo obbligatorio ex art. 15,
SEGUE VERBALE DI UDIENZA DEL 12.09.2024 di cui la presente sentenza, costituisce parte integrante e sostanziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in persona della dottssa Laura Cantore, all'odierna udienza ha emesso, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento di cui in epigrafe iscritto al n. 3172//2023 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso depositato in data 5.08.2023 da:
MO CA rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Grazia Licciardello, giusta mandato in atti
ricorrente
E
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI – Trani in persona del Presidente legale rappresentante Avv.
Logrieco Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monti Salvatore, Matteucci OS
Damiano e Michele Corradino Losapio giusta mandato in atti
resistente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
Con ricorso ai sensi degli artt. 79 e 17 del REGOLAMENTO UE 2016/679, nonchè 152 legge
196/2003, depositato in data 5.08.2023, OS NT ha evocato in giudizio innanzi al
Tribunale di Trani il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: <ingiungere al titolare del trattamento e comunque all'Ordine Avvocati
Trani in persona del legale rappresentante, di conformare il trattamento dati alle disposizioni vigenti, e condannare lo stesso alla cessazione definitiva del trattamento nel modo in essere oggi, in particolare cancellando i dati personali del NT dal comunicato stampa del 20.12.2009, da allora a tutt'oggi affisso sul sito dell'Ordine;
condannare lo stesso al risarcimento del danno immateriale ex art. 82 del Regolamento nella misura non inferiore ad €. 50.000, ovvero ai sensi dell'art. 96 cpc.- Condannarlo inoltre alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio>>.
Ha premesso:
- di conservare il titolo di <avvocato>> ai sensi dell'art.
1.2 del R.D.L. 1578/1933 benchè gli sia stata inflitta la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo professionale ai sensi dell' art. 40 del citato R.D.L. con provvedimento divenuto definitivo nel 1998 che ha avuto scaturigine da una complessa e convulsa vicenda giudiziaria risalente al 1992 nell'ambito di una causa lavoristica in cui egli assisteva dodici lavoratori marittimi il cui epilogo processuale conduceva alla denunzia a carico dell'odierno ricorrente da parte di tre degli assistiti per presunta appropriazione indebita << cui seguì il sequestro da parte del P.M. del conto corrente presso l'allora Banco di Napoli, con effetto a cascata sui conti cointestati al NT ed alla consorte presso la BNL e la Banca
Cattolica di Molfetta>> a cui seguiva la condanna del NT il quale ha poi denunziato a sua volta, per assunta falsa testimonianza, i predetti assistiti, sentiti come testi in sede penale, cui sarebbe seguita l'archiviazione del procedimento, impugnata dal Procuratore Generale;
impugnazione che il ricorrente assume non aver avuto corso;
- che, introdotto il procedimento disciplinare a suo carico il C.O.A. di Trani sarebbe incorso in svariati
errori procedurali lamentando altresì carenza dei necessari approfondimenti prodromici alla adozione di qualsivoglia provvedimento disciplinare;
- che, dopo un periodo di grave disagio personale, famigliare e professionale ha deciso di porre la sua pluriennale esperienza, maturata nel settore del diritto del lavoro nautico, al servizio del movimento sindacale;
- che, nel dicembre del 2009 il compianto Cavaliere del Lavoro GI Adesso>> veniva convocata un'assemblea di marittimi nella quale egli, invitato, partecipava rilasciando poi una intervista <pubblicata su un organo di stampa locale (https://molfettalive.it/2009/12/18/seagull-le-ragioni-di-una-protesta/) che riportava
pagina 2 di 9 alcune parti del manifesto sindacale, con forti critiche all'avvocatura>> per cui il C.O.A. di Trani, ritenendo fortemente offensivi per la categoria professionale degli avvocati, alcuni passaggi del comunicato suddetto emanò a sua volta un comunicato stampa in data 20.12.2009 ultimo, evidenziava che il NT era stato radiato dall'albo in via definitiva nell'anno 1998
(cioè dieci anni prima, doc. I)>>;
- che il comunicato stampa de quo sarebbe a tutt' oggi affisso sul sito telematico istituzionale dell'Ordine tranese: https://www.ordineavvocatitrani.it/2009/12/20/strongcomunicato-stampa-in- ordine- allarticolo-pubblicato-su-molfettalive-dal-titolo-seagull-le-ragioni-di-una-protesta-di- antonio- orsciastrong/;
- che, a causa di tanto, egli ha introdotto apposito giudizio presso il Tribunale di Trani in ordine alla legittimità di detta pubblicazione precisando che lo stesso era stato <introdotto per la rimozione dei suoi dati personali da detto comunicato affisso sul sito dell'Ordine tranese>>. Sentenza passata in giudicato in data 21/07/2023;
- che nella detta controversia civile si contestava sia la legittimità della pubblicazione del comunicato stampa sul sito, trattandosi di diffusione consentita dall'allora art. 19.3, dec. Leg. 196/2003 solo in presenza di legge o regolamento, sia la titolarità in capo agli avv.ti Logrieco-Norscia del trattamento;
- che, entrato in vigore il Regolamento U.E. 2016/679, egli ha tra l'altro proposto opposizione, ex art.
21 del detto Regolamento, all'ulteriore trattamento dei propri dati contenuti in quel comunicato stampa, con P.E.C. del 22.09.2018 e che stante il silenzio serbato dal C.O.A., con altra istanza, ex art. 17, lett. a) – c ) del Regolamento U.E., con P.E.C. del 01.10.2018, ha chiesto la cancellazione dei propri dati da quel comunicato stampa, oppure <di indicare i motivi legittimi e cogenti che consentissero l'ulteriore trattamento>>;
- che, a seguito di tanto, il C.O.A., nel richiamare la citata sentenza, avrebbe interposto <un espresso diniego>> diffidandolo, per contro, con P.E.C. del 05.10.2018 - <dal proseguire l'attività inutilmente emulativa nei confronti degli Uffici diversamente ben impegnati a smaltire le legittime istanze degli avvocati locali>>;
- che, invece <è pieno diritto del NT ottenere la cancellazione dei dati personali dal comunicato stampa in quanto – ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE – i detti dati non hanno più alcuna attualità a distanza di quasi 15 anni dalla sua pubblicazione e di 25 anni (e più) dal provvedimento disciplinare, e comunque il NT ha manifestato la sua piena opposizione all'ulteriore trattamento, che, ove ancora consentito, dovrebbe comportare solo l'inserimento di
pagina 3 di 9 quei dati nell'Albo obbligatorio ex art. 15,
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