Trib. Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 108
TRIB Cagliari
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Cagliari
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.A.C.L. 1150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1150 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
AU CI, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Maurizio Marras, che la rappresenta e difende con gli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio
Ganci in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo parte ricorrente
CONTRO
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore, difeso per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. Antonio Cardia, dott.ssa Iwona
Wronka e dott. Paolo Atzori, dipendenti dello stesso Ministero, domiciliato in Cagliari presso la Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna, Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 aprile 2024, ritualmente notificato, CI AU ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Ministero
pagina 1 di 10
dell'Istruzione e del Merito per accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n.
107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato, e di prestare a tutt'oggi, servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di docente a tempo determinato, a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2021/2022, in forza di incarichi per docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e, in particolare, l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n.
107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.
1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-
124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (Cas., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) ha, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il Tribunale adito sia tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il Ministero convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 10
Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto preteso dalla ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio dalla data della notifica del ricorso introduttivo al presente giudizio avvenuta pacificamente in data 21 ottobre 2024.
Specificatamente ha sostenuto che, considerata la cadenza annuale del beneficio economico oggetto di causa, dovesse trovare applicazione la disciplina dell'art. 2948 c.c. che, come noto, sancisce la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, talché la somma eventualmente dovuta per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sarebbe comunque prescritta.
Ha altresì rappresentato come la diffida interruttiva della prescrizione prodotta in atti dalla parte ricorrente sia inidonea a interrompere la prescrizione giacché generica in quanto non indicante la prova dell'avvenuta ricezione e della relativa data.
Nel merito, il Ministero convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e teleologica della norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2017/2018 fino al 2021, la stessa non doveva ritenersi per tale periodo soggetta al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma
124 della L. 107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò
pagina 3 di 10
sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 21 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1150 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
AU CI, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Maurizio Marras, che la rappresenta e difende con gli avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio
Ganci in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo parte ricorrente
CONTRO
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore, difeso per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. Antonio Cardia, dott.ssa Iwona
Wronka e dott. Paolo Atzori, dipendenti dello stesso Ministero, domiciliato in Cagliari presso la Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna, Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 aprile 2024, ritualmente notificato, CI AU ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il Ministero
pagina 1 di 10
dell'Istruzione e del Merito per accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n.
107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato, e di prestare a tutt'oggi, servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di docente a tempo determinato, a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2021/2022, in forza di incarichi per docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e, in particolare, l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n.
107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.
1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-
124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (Cas., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) ha, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha, infine, concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del 18.05.2022), il Tribunale adito sia tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il Ministero convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 10
Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto preteso dalla ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio dalla data della notifica del ricorso introduttivo al presente giudizio avvenuta pacificamente in data 21 ottobre 2024.
Specificatamente ha sostenuto che, considerata la cadenza annuale del beneficio economico oggetto di causa, dovesse trovare applicazione la disciplina dell'art. 2948 c.c. che, come noto, sancisce la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, talché la somma eventualmente dovuta per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sarebbe comunque prescritta.
Ha altresì rappresentato come la diffida interruttiva della prescrizione prodotta in atti dalla parte ricorrente sia inidonea a interrompere la prescrizione giacché generica in quanto non indicante la prova dell'avvenuta ricezione e della relativa data.
Nel merito, il Ministero convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e teleologica della norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2017/2018 fino al 2021, la stessa non doveva ritenersi per tale periodo soggetta al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma
124 della L. 107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò
pagina 3 di 10
sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi