Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16848

TRIB Roma
Sentenza
5 novembre 2024
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TRIB Roma
Sentenza
5 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, presieduto dalla dott.ssa Marta Ienzi, con la dott.ssa Valeria Chirico come giudice relatore. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardo alla modifica delle condizioni di divorzio, in particolare sull'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne. La parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno, sostenendo che la figlia, ormai laureata e sposata, avesse raggiunto un'autonomia economica, mentre la controparte ha difeso la necessità di mantenere l'assegno, evidenziando la mancanza di un'occupazione fissa da parte della figlia e le spese straordinarie non coperte dal padre.

Il giudice ha accolto in parte le richieste, revocando l'assegno di mantenimento a decorrere da agosto 2024, stabilendo che la quota spettante alla figlia fosse pari al 33,33% dell'assegno totale, in linea con le correzioni apportate dalla Corte d'Appello. La decisione si basa sul principio che l'obbligo di mantenimento cessa una volta che il figlio ha raggiunto la maggiore età e ha acquisito un'autonomia economica, richiamando la giurisprudenza pertinente. Inoltre, il giudice ha disposto la compensazione delle spese legali, in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16848
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 16848
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.34210/2023, promossa da

Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. IOPPOLI CARLO contro

Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. NELLI ISABELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
- a modifica del decreto in data 12-23.07.2013, con cui era stato aumentato Parte_1
a 1.000,00 euro mensili l'assegno di mantenimento per le due figlie stabilito con la sentenza di divorzio n. 19282/2001, attualmente pari a 1.103,50 euro – ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento in favore della sola figlia , nata il [...], laureatasi Per_1
con lode nel 2018 in marketing nonchè successivamente sposatasi, deducendo, tra l'altro, di aver appreso che il marito della figlia percepiva un reddito di 1.200-1.300 euro mensili e che la stessa svolgeva ripetizioni private, mentre egli doveva provvedere anche al mantenimento di un terzo figlio diciannovenne.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha dedotto, tra l'altro: che la quota di assegno spettante alla figlia era pari ad 1/3 del dovuto e quella spettante alla figlia Per_1
era pari a 2/3, sicchè a spettava la somma di € 735,60 mensili e a Per_2 Per_2
la somma di € 367,80 mensili;
che il padre non contribuiva da tempo alle spese Per_1
straordinarie per le figlie;
che la figlia non aveva ancora una occupazione fissa tale Per_1
da consentirle di
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