Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16848
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.34210/2023, promossa da
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. IOPPOLI CARLO contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. NELLI ISABELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
- a modifica del decreto in data 12-23.07.2013, con cui era stato aumentato Parte_1
a 1.000,00 euro mensili l'assegno di mantenimento per le due figlie stabilito con la sentenza di divorzio n. 19282/2001, attualmente pari a 1.103,50 euro – ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento in favore della sola figlia , nata il [...], laureatasi Per_1
con lode nel 2018 in marketing nonchè successivamente sposatasi, deducendo, tra l'altro, di aver appreso che il marito della figlia percepiva un reddito di 1.200-1.300 euro mensili e che la stessa svolgeva ripetizioni private, mentre egli doveva provvedere anche al mantenimento di un terzo figlio diciannovenne.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha dedotto, tra l'altro: che la quota di assegno spettante alla figlia era pari ad 1/3 del dovuto e quella spettante alla figlia Per_1
era pari a 2/3, sicchè a spettava la somma di € 735,60 mensili e a Per_2 Per_2
la somma di € 367,80 mensili;
che il padre non contribuiva da tempo alle spese Per_1
straordinarie per le figlie;
che la figlia non aveva ancora una occupazione fissa tale Per_1
da consentirle di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.34210/2023, promossa da
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. IOPPOLI CARLO contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. NELLI ISABELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
- a modifica del decreto in data 12-23.07.2013, con cui era stato aumentato Parte_1
a 1.000,00 euro mensili l'assegno di mantenimento per le due figlie stabilito con la sentenza di divorzio n. 19282/2001, attualmente pari a 1.103,50 euro – ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento in favore della sola figlia , nata il [...], laureatasi Per_1
con lode nel 2018 in marketing nonchè successivamente sposatasi, deducendo, tra l'altro, di aver appreso che il marito della figlia percepiva un reddito di 1.200-1.300 euro mensili e che la stessa svolgeva ripetizioni private, mentre egli doveva provvedere anche al mantenimento di un terzo figlio diciannovenne.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha dedotto, tra l'altro: che la quota di assegno spettante alla figlia era pari ad 1/3 del dovuto e quella spettante alla figlia Per_1
era pari a 2/3, sicchè a spettava la somma di € 735,60 mensili e a Per_2 Per_2
la somma di € 367,80 mensili;
che il padre non contribuiva da tempo alle spese Per_1
straordinarie per le figlie;
che la figlia non aveva ancora una occupazione fissa tale Per_1
da consentirle di
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