Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 1327

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 1327
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 1327
Data del deposito : 1 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2812/2015 R.G., promossa da:
ES NI SE, nato a [...], il [...], ivi residente in c/da Potame, n.
59, C.F. [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Sara Maria
Gullotti, presso il cui studio sito in Brolo via Garibaldi 10, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 28/08/2015, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola, e che nell'anno 2013, per n.102 giornate, ha svolto attività lavorativa, come bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta PO CI SE.
Che l'Inps gli comunicava di non averlo iscritta negli elenchi per il suddetto anno, rigettava la domanda di disoccupazione agricola.
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013, e per
n.102 giornate, con condanna dell'INPS ad effettuare la suddetta iscrizione.
Chiedeva altresì il riconoscimento di qualsiasi beneficio spettante.
L'INPS si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'esito dell'udienza del 21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa decisa.
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Inps.
Tale eccezione è fondata e va accolta,
Infatti, risulta dagli atti, che l'INPS ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte
ricorrente per l'anno 2013, essendo stato cancellato per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del
Comune di residenza con il II° elenco di variazione anno 2014 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, nel settembre 2014.
Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall'Inps, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai
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