Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/07/2024, n. 823

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/07/2024, n. 823
Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
Numero : 823
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 2061/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2061/2005 promossa da:
OR MI (Prenome) FR (Cognome), (C.F.[...]), rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Tramontano, giusta procura allegata all'atto di riassunzione;

OPPONENTE/I contro
S.G. Costruzioni s.r.l., (C.F. 03721320657) rappresentata e difesa dall'avv.to Maria
Giordano, giusta procura rilasciata all'atto di costituzione;

OPPOSTO/I
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
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decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
II. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n.
24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), l'opposizione è da rigettare.
III. Con atto di citazione il sig. FR OR MI si è opposto con un primo atto di citazione del 24 ottobre 2005 al decreto ingiuntivo n.
318/2005 e con un secondo atto di citazione del 16.1.2006 si è opposto al decreto ingiuntivo n. 412/05, con cui la società SG Costruzioni Srl ha intimato il pagamento a saldo delle somme pattuite nel contratto di appalto stipulato il 9.10.2004.
A sostegno delle proprie pretese parte opponente eccepiva l'avvenuto intero pagamento di quanto dovuto, nonché formulava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per lavori non eseguiti secondo la regola dell'arte.
Costituitasi parte opposta, ha contestato quanto sostenuto da parte opposta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
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IV. Preliminarmente occorre statuire in ordine all'eccezione formulata da parte opposta riguardante la mancata riassunzione del processo, limitatamente all'opposizione a decreto ingiuntivo n.412/05
(procedimento RG n.149/2006 riunito al presente) e la sua conseguente definitività.
Ebbene in merito occorre richiamare l'insegnamento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che, con la Sentenza del 05/07/2007 n° 15142, ha statuito che è possibile l'interruzione parziale, con riferimento, cioè, soltanto ad uno o ad alcuni dei procedimenti trattati e che conseguentemente è anche possibile un'estinzione parziale del processo, qualora lo stesso non venga riassunto nei confronti di tutte le parti processuali. Infatti, nel caso di
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