Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 197
TRIB Roma
Sentenza
7 gennaio 2025
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Testo completo
N. R.G. 62514/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo ALno
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 62514/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
Di AO NA, elettivamente domiciliata in MA, via dei Prati Fiscali n. 221,
presso l'avv. Pierluigi Alessandrini dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale su separato atto congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente –
e
MA Capitale, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in
MA presso la sede dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n.
21, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni in virtù di procura pagina 1 di 13
generale alle liti per atto del 04/08/2022, Rep. n. 22013, Racc. n. 11730,
redatto dal dott. Forcella Marco, Notaio in MA;
- parte opposta –
OGGETTO: accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di alloggio erp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato quanto in narrativa,
previa sospensiva, respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione: 1.
accertare e dichiarare l'illegittimità della Determinazione Dirigenziale nr.
Rep. QC/587/2019 del 28/06/2019 e nr. Prot. QC/24757/2019 del 28/06/2019
notificata il 19/07/2019 e, per l'effetto dichiarare il subentro e/o l'esistenza di
un contratto di locazione inter partes a decorrere dall'ottobre 2012 ovvero
dalla data di trasferimento della residenza. Salvo aggiungere e/o variare e
formulare istanze istruttorie e depositare documenti in relazione a quanto ex
adverso dedotto ed eccepito. Con vittoria di spese, competenze e onorari di
giudizio”.
MA Capitale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di MA adito, contrariis
reiectis, ed in accoglimento delle suesposte difese: - In via principale ,
pagina 2 di 13 rigettare le domande ex adverso formulare , in quanto infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare la DD. Rep. QC/587/2019 prot.
QC/2475/2019 del 28/06/2019 di sgombero e rilascio immediato dell'immobile
sito in MA , Viale Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14;
- Rigettare,
inoltre, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del
provvedimento impugnato.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01/10/2019, la parte
opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento del diritto al subentro e l'annullamento del decreto di sgombero e rilascio - D.D. nr. Rep.
QC/587/2019 del 28/06/2019 e nr. Prot. QC/24757/2019 del 28/06/2019-
notificato il 19/07/2019, in relazione all'alloggio erp sito in MA, Viale
Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14. A tal fine ha esposto: - di aver presentato domanda per l'assegnazione di alloggio nel lontano 1994;
- di essere seguita dai servizi sociali a motivo delle proprie condizioni reddituali;
- di essere andata ad abitare a seguito dello sfratto dalla propria abitazione,
unitamente ai due figli minori, nell'appartamento sito in MA, Viale
Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14, nell'ottobre 2012 , come ospite dell'assegnataria , ET AL, che provvedeva ad accudire. Ha dedotto: -
pagina 3 di 13
di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio in oggetto, in ragione della coabitazione con la legittima assegnataria, avendo agito in buona fede ed essendo in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;
- di avere confidato nell'assegnazione in virtù del principio di affidamento,
essendosi la situazione di fatto protratta per lungo tempo;
-di aver sempre corrisposto il canone relativo all'immobile. Ha , infine , dedotto che il diritto all'abitazione è diritto fondamentale garantito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c,
ha dedotto di aver presentato, avvalendosi delle disposizioni di cui alla LR n.
1/2020 domanda di regolarizzazione in sanatoria: ha chiesto, in conseguenza,
la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto fino al temine della procedura di sanatoria.
2. Costituitasi MA Capitale ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza, deducendo la legittimità del decreto di sgombero e rilascio emesso e la mancanza di diritto della opponente al subentro.
3. La causa, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, è stata documentalmente istruita, quindi, rinviata più volte, su richiesta di parte attrice, per la
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo ALno
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 62514/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
Di AO NA, elettivamente domiciliata in MA, via dei Prati Fiscali n. 221,
presso l'avv. Pierluigi Alessandrini dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale su separato atto congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente –
e
MA Capitale, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in
MA presso la sede dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n.
21, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni in virtù di procura pagina 1 di 13
generale alle liti per atto del 04/08/2022, Rep. n. 22013, Racc. n. 11730,
redatto dal dott. Forcella Marco, Notaio in MA;
- parte opposta –
OGGETTO: accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di alloggio erp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato quanto in narrativa,
previa sospensiva, respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione: 1.
accertare e dichiarare l'illegittimità della Determinazione Dirigenziale nr.
Rep. QC/587/2019 del 28/06/2019 e nr. Prot. QC/24757/2019 del 28/06/2019
notificata il 19/07/2019 e, per l'effetto dichiarare il subentro e/o l'esistenza di
un contratto di locazione inter partes a decorrere dall'ottobre 2012 ovvero
dalla data di trasferimento della residenza. Salvo aggiungere e/o variare e
formulare istanze istruttorie e depositare documenti in relazione a quanto ex
adverso dedotto ed eccepito. Con vittoria di spese, competenze e onorari di
giudizio”.
MA Capitale: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di MA adito, contrariis
reiectis, ed in accoglimento delle suesposte difese: - In via principale ,
pagina 2 di 13 rigettare le domande ex adverso formulare , in quanto infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare la DD. Rep. QC/587/2019 prot.
QC/2475/2019 del 28/06/2019 di sgombero e rilascio immediato dell'immobile
sito in MA , Viale Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14;
- Rigettare,
inoltre, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del
provvedimento impugnato.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01/10/2019, la parte
opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento del diritto al subentro e l'annullamento del decreto di sgombero e rilascio - D.D. nr. Rep.
QC/587/2019 del 28/06/2019 e nr. Prot. QC/24757/2019 del 28/06/2019-
notificato il 19/07/2019, in relazione all'alloggio erp sito in MA, Viale
Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14. A tal fine ha esposto: - di aver presentato domanda per l'assegnazione di alloggio nel lontano 1994;
- di essere seguita dai servizi sociali a motivo delle proprie condizioni reddituali;
- di essere andata ad abitare a seguito dello sfratto dalla propria abitazione,
unitamente ai due figli minori, nell'appartamento sito in MA, Viale
Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14, nell'ottobre 2012 , come ospite dell'assegnataria , ET AL, che provvedeva ad accudire. Ha dedotto: -
pagina 3 di 13
di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio in oggetto, in ragione della coabitazione con la legittima assegnataria, avendo agito in buona fede ed essendo in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;
- di avere confidato nell'assegnazione in virtù del principio di affidamento,
essendosi la situazione di fatto protratta per lungo tempo;
-di aver sempre corrisposto il canone relativo all'immobile. Ha , infine , dedotto che il diritto all'abitazione è diritto fondamentale garantito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c,
ha dedotto di aver presentato, avvalendosi delle disposizioni di cui alla LR n.
1/2020 domanda di regolarizzazione in sanatoria: ha chiesto, in conseguenza,
la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto fino al temine della procedura di sanatoria.
2. Costituitasi MA Capitale ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza, deducendo la legittimità del decreto di sgombero e rilascio emesso e la mancanza di diritto della opponente al subentro.
3. La causa, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, è stata documentalmente istruita, quindi, rinviata più volte, su richiesta di parte attrice, per la
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