Trib. Treviso, sentenza 06/06/2024, n. 1145
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 417/2023, di appello avverso la sentenza n. 984/2022 emessa nell'ambito del proc. R.G. n. 1377/2020 dal Giudice di Pace di Treviso,
Giudice Avv. Mariateresa Nugnes, in data 14/11/2022, notificata in data 12/12/2022, promosso da
TIME 1 S.R.L. (C.F. e P. IVA 03725190130), elettivamente domiciliata in VIALE
F.LLI ROSSELLI, N. 14, COMO, presso lo studio dell'avv. MOGAVERO
ALESSANDRO, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione;
- parte appellante
contro
:
ARSENALE 5 S.R.L. (P. IVA 04270080262), elettivamente domiciliata in VICOLO
DEL CRISTO, N. 4, TREVISO, presso lo studio dell'avv. LOPRESTE ANDREA, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte appellata
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 984/2022 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, Giudice Avv. Mariateresa Nugnes, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1377/2020, depositata in cancelleria in data 14/11/2022, accogliere tutte le
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2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con ogni più ampia riserva di articolare e controdedurre alle avverse difese.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione
e deduzione poiché infondate in fatto e diritto;
NEL MERITO
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Confermare la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 984/2022 pubblicata in data 14.11.2022, con integrale vittoria di spese e compenso professionale di causa, oltre a spese generali e C.P.A. come per legge, anche per il secondo grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Oggetto del presente giudizio è l'appello avverso la sentenza n. 984/2022 pronunciata dal giudice di pace di Treviso in data 14.11.2022 all'esito del giudizio r.g. n.
1377/2020, con il quale è stata accolta l'opposizione preventiva all'esecuzione ex art.
615, co. 1 c.p.c. svolta dal Arsernale 5 S.r.l.
contro
Time 1 S.r.l. a seguito della notificazione da parte di quest'ultima dell'atto di precetto per il pagamento dell'importo di € 2.704,40 oltre interessi e spese e del titolo esecutivo, costituito dal
D.I. del giudice di Pace di Como n. 1507/2017 emesso a favore della Saldarini 1882
s.r.l..
Con comparsa di risposta depositata in data 10.05.2023, si costituiva in giudizio la
Arsenale 5 S.r.l., resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, la contestuale conferma della sentenza appellata e la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Alla udienza di trattazione del 25/05/2023, su concorde istanza delle parti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/12/2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. e all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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Motivi della decisione
L'odierna appellante ha censurato la sentenza del giudice di prime cure, affidandosi ai seguenti motivi di appello.
In primo luogo, la società appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 647 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione alla mancata valutazione del passaggio in giudicato del D.I. del giudice di Pace di Como n. 1507/2017 per mancata opposizione nei termini di legge.
Con il secondo motivo di appello, l'odierna attrice si duole della violazione e falsa applicazione dell'artt. 1260 e 1264 c.c. in relazione alla illogica valutazione effettuata del rapporto tra contratto di cessione di ramo d'azienda comprensivo di tale credito, e la connessa pretesa creditoria di Time1 Srl.
Segnatamente, la contestazione riguarda l'iter logico del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che l'omessa menzione nel contratto di cessione del ramo
d'azienda del 1.9.2017 di parte dei crediti vantati dalla cedente Saldarini 1882 s.r.l. e fatti valere in via monitoria con il ricorso per ingiunzione innanzi al giudice di pace di
Como precludesse alla cessionaria di azionarli in via esecutiva e non ha considerato la possibilità che “parallelamente al contratto di cessione di ramo di azienda”, si fosse perfezionato un contratto accessorio di cessione di credito, come comprovato dalla dichiarazione della stessa Saldarini 1882 s.r.l. inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (doc. 2 fasc. primo grado Time1 S.r.l.).
Con il terzo motivo, viene dedotto l'error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c., per essere il giudice di prime cure incorso in errore nell'omettere di considerare che “fosse facoltà delle parti del contratto di cessione di ramo di azienda, ricomprendervi – eventualmente mediante accordi accessori - anche contratti di credito relativi a un diverso ramo d'azienda e ciò a prescindere dalla specifica indicazione per iscritto nel contratto, ben potendo le parti integrare lo stesso in via orale e/o in sede separata”, nonché nell'aver operato una ricostruzione a posteriori della volontà delle parti distorta ed ultronea rispetto all'oggetto del contendere.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della