Trib. Monza, sentenza 16/02/2024, n. 547

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 16/02/2024, n. 547
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 547
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 11605/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZ. II CIVILE
Nella persona del giudice unico, Dott.ssa Caterina Panzarino
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11605/2021
Promosso da
SO AN IN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pepe, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di dell'avv. Massimo Vergani in Vimercate, via Manzoni n. 12, in forza di procura in atti;

- attore - contro
LL SI (C.F. [...])
- convenuta contumace –
IA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in MI, via Ignazio Gardella, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Scioscia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza, via Modorati n. 1;

- convenuta -
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE:
VOGLIA IL TRIBUNALE
1) Rigettare la domanda di restituzione formulata dalla Compagnia convenuta in quanto inammissibile, nuova, infondata e tardiva;

2) Dando atto della mancata contestazione sull'an debeatur, ritenere e dichiarare la convenuta unica ed esclusiva responsabile del sinistro verificatosi in Monza nella Via A. Boito intersezione Via A.
Vivaldi in data 1.10.2017 e meglio in premessa descritto e che detto incidente si è verificato per esclusivi fatto e colpa del conducente l'autovettura Fiat Punto targata ES 470 FX che vi ha dato causa con il suo comportamento imprudente, inosservante delle norme e quindi colposo;

3) Conseguentemente, ove non si dovesse disporre la chiesta rinnovazione della TU, condannare in solido i convenuti al risarcimento, in favore del Sig SS AN IN, dei danni fisici subiti e subendi da quest'ultimo, nella misura di € 79.103,16 tenendo conto dei risultati della CTP di parte attrice, ovvero , in subordine, tenendo conto dei risultati della CTP di parte convenuta , nella misura di
€ 53.061.16 e meglio in premessa descritti Ciò oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge;

4) Conseguentemente condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute dall'attore per l'attività di assistenza svolta dal proprio procuratore nonchè al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio sia tecniche, resesi necessarie, che legali, oltre I.V.A. e
CPA e spese generali ex art 15 TF nelle misure di legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate”;

PARTE CONVENUTA IA ASSICURAZIONI S.p.A.
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
Tenuto conto della somma complessivamente corrisposta ante causam al SI SS dalla
Vittoria Assicurazioni S.p.a., pari € 120.500,00, condannare, per tutti motivi dedotti in atti, parte attrice alla restituzione della somma di € 32.179,35 indebitamente ricevuta. Con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.
Nel merito, in via subordinata:
pagina 2 di 12 Tenuto conto della somma complessivamente corrisposta ante causam al SI SS dalla
Vittoria Assicurazioni S.p.a., pari € 120.500,00, rigettare tutte le domande svolte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti. Con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario”.
Occorre premettere che il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice in data 13 settembre 2023, ad istruttoria già conclusa.
FATTO E DIRITTO
Si deve, preliminarmente, osservare che le difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti devono essere esaminate per quanto strettamente necessario per la motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018);
inoltre, va precisato che le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto i fatti costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), considerando inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008);
senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non oggetto di specifica allegazione siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013).
Con atto di citazione ritualmente notificato, SO AN IN conveniva in giudizio il
LL SI e IA ASSICURAZIONI S.p.A. e chiedeva1) Ritenere e dichiarare la convenuto unica ed esclusiva responsabile del sinistro verificatosi in Monza nella Via A. Boito intersezione Via A. Vivaldi in data 1.10.2017 e meglio in premessa descritto e che detto incidente si è verificato per esclusivi fatto e colpa del conducente l'autovettura Fiat Punto targata ES 470 FX che vi ha dato causa con il suo comportamento imprudente, inosservante delle norme e quindi colposo ;

2) Conseguentemente condannare in solido i convenuti al risarcimento, in favore del Sig SS
AN IN, dei danni fisici subiti e subendi da quest'ultimo, nella misura complessiva di €
51.995,16 o in quella somma minore che sarà accertata nel corso del giudizio e che sarà eventualmente precisata nel suo ammontare, dopo l'esame della TU medico legale, che specificatamente si chiede di disporre. Ciò oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge;

3) Conseguentemente condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute dall'attore per l'attività di assistenza svolta dal proprio procuratore nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio sia tecniche, che si renderanno necessarie, che legali,
pagina 3 di 12 oltre I.V.A. e CPA nelle misure di legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate”.
A sostegno della propria domanda, formulata ai sensi dell'art. 2054 c.c. la parte attrice esponeva che:
- in data 1.10.2017, alle ore 13:20 circa, “il sig. SS AN IN percorreva a piedi la
Via Boito in Monza con direzione verso Via Vivaldi, allorquando, accingendosi ad attraversare sulle strisce pedonali, veniva urtato sulla gamba destra dall'autovettura Fiat Punto targata ES
470 FX di colore nero di proprietà e condotta dalla Sig. LA SI ed assicurata per la
RCA con la Vittoria Assicurazioni S.p.a polizza n° 47601300000140189”;

- “la conducente di tale ultimo mezzo percorrendo il Viale Battisti in Monza con direzione verso
Via Pergolesi, giunta all'altezza della rotatoria ivi esistente tra le Vie Vivaldi e Boito, vi si immetteva e proseguendo verso Via Pergolesi non accorgendosi del pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali ivi esistenti dal lato dei civici dispari verso il lato dei civici pari ovvero con direzione da Via Boito verso Via Vivaldi, con la luce semaforica pedonale verde proiettata verso la direzione del pedone lo urtava sulla gamba destra scaraventandolo in terra sul lato sinistro”;

- “L'urto si concretizzava tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura Fiat Punto targata ES
470 FX e la gamba destra del pedone”;

- sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Monza i quali redigevano verbale
d'intervento, sanzionando la conducente dell'autovettura Fiat Punto targata ES 470 FX, ai sensi degli artt. 146, comma 2, e 41, comma 17, del Codice Della Strada, “perché non procedeva con particolare prudenza in presenza della luce gialla lampeggiante dell'impianto semaforico”, ed ai sensi dell'art. 180, comma 1, Cds., rilevando la mancanza del certificato di assicurazione dell'autovettura Fiat Punto targata ES 470 FX” (doc. 17 parte attrice);

- “A seguito dell'urto il sig. SS AN IN riportava gravi lesioni fisiche alla gamba destra ed alla spalla sinistra” per le quali veniva ricoverato prima presso l'Ospedale San
Gerardo di Monza ove i sanitari accertavano un “trauma diretto alla gamba destra ed un trauma alla spalla sinistra, un trauma cranico frontale non commotivo” e veniva sottoposto ad un primo intervento chirurgico di "riduzione e sintesi con placca Philos corta con due viti diafisiarie distali e quattro viti prossimali all'omero prossimale e riduzione e sintesi di frattura alla tibia destra con chiodo bloccato T2 Stryker" e, successivamente, in data 13 marzo 2018, veniva ricoverato presso l'Ospedale Istituto Ortopedico Galeazzi di MI “ove, stante la pseudoartrosi alla testa omerale sinistra, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di sostituzione totale di spalla sx con protesi inversa”;

pagina 4 di 12
- la causa del sinistro era da individuarsi nella condotta della convenuta LL SI;
ed invero, “Parte convenuta ha
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